Progettare una riforma nelle realtà di base
La
gerarchia, l’ordinamento dell’autorità ecclesiastica impersonata dal clero, non
appare oggi riformabile, per vari motivi che è inutile enumerare.
Sono passati quasi sessant’anni dal Concilio
Vaticano 2° e il suo impianto fondamentale non è mutato: è rimasta un’autocrazia
nettamente separata dal resto del popolo dei fedeli. Rimanda ad un’immaginifica
mitologia per mantenere una certa propria sacralizzazione, che però di fatto si
è ridotta a ben poco.
Nelle realtà di prossimità è diverso.
Definisco realtà di prossimità la chiesa
vicino casa, intesa sia come ambiente liturgico che come aggregazione
sociale.
In quest’ambito la burocrazia gerarchica è
molto meno sensibile e le persone laiche possono essere molto più attive. La
scarsità del clero, che senz’altro crea problemi in ambito sacramentale, può
essere, ed è stata effettivamente, un’opportunità in processi di riforma. Si
può dire che la via dei ministeri laicali sia aperta. Ora si tende a concepirli come ausiliari
di quelli ordinati, ma possono essere molto più sviluppati. Ad
esempio, la stessa partecipazione all’assemblea
parrocchiale potrebbe essere
configurata come espressione di un ministero, vale a dire di una funzione, di quel tipo.
Così, ancora, si può pensare a posizioni di direzione partecipata delle
attività collettive che vada ben oltre la struttura degli attuali consigli pastorali parrocchiali, anche se ne può costituire uno sviluppo
innovativo mediante espansione di fatto delle loro attribuzioni.
Escluse le funzioni propriamente sacramentali,
ogni altro ministero in parrocchia dovrebbe essere esercitato in maniera sinodale,
vale a dire partecipata, il che richiede, prima, la costituzione di una specifica organizzazione collettiva laicale
distinta da quella presbiteriale e, poi, una sede assembleare di codecisione,
con l’affermazione del principio che nessuna delle
due componenti possa prevalere e che ogni
decisione debba ottenere l’assenso di entrambe.
Una
organizzazione ispirata a quel modello caratterizza il Sinodo della Chiesa
tedesca, i cui atti normativi sinodali, lo Statuto e il Regolamento interno trovo esemplari, per
chiarezza, precisione, concisione, essenzialità, coerenza, espressione di
principi democratici (al contrario dell’irritante e ingiustificato rifiuto di
essi che troviamo nel recente Documento preparatorio per il Sinodo (universale
- italiano?) che inizierà nel prossimo ottobre. Quei documenti potrebbero
essere utilmente essere presenti nella redazione di atti organizzativi di nuovi
organismi parrocchiali di partecipazione da attuare in via sperimentale.
Si veda
https://www.viandanti.org/website/sinodo-della-chiesa-tedesca/
Mario Ardigò - Azione Cattolica in San Clemente
papa - Roma, Monte Sacro, Valli
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Statuto del
Cammino sinodale Adottato tramite risoluzione dell’Assemblea plenaria della
Conferenza Episcopale Tedesca il 25 settembre 2019 - Adottato dell’Assemblea
plenaria del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi (ZdK) il 22 novembre 2019
Preambolo La Chiesa
cattolica in Germania intraprende un cammino di conversione e rinnovamento. Ci
troviamo di fronte ad una grave crisi che, anche a causa dello scandalo degli
abusi, scuote profondamente la nostra Chiesa. Contiamo sul grande impegno di
tutti coloro che collaborano attivamente nella Chiesa. Noi, uomini e donne
battezzati, siamo chiamati a divulgare con le parole e con i fatti la “bontà e l’amore
di Dio verso gli uomini” (Tit 3,4) affinché essi possano ascoltare e accettare
in libertà la Lieta Novella. Tramite il Cammino sinodale vogliamo migliorare le
condizioni per poter adempiere a questo compito in modo credibile. In occasione
del Cammino sinodale Papa Francesco ha scritto una lettera al “popolo
pellegrino di Dio in Germania” (29.06.2019). Egli condivide con noi la nostra
“preoccupazione per il futuro della Chiesa in Germania” e ha rafforzato il
nostro proposito di “cercare una sincera risposta all’attuale situazione”
rivolgendosi al nostro senso ecclesiale per preservare l’unità di tutta la
Chiesa organizzando dalla base il processo sinodale. Egli ci ha incoraggiato ad
“abbracciare il primato della evangelizzazione” unendo la dimensione spirituale
del Cammino sinodale alle sfide strutturali. Mettiamo al centro Dio e il
cammino che Lui vuole percorrere con l’uomo d’oggi. Riconosceremo che per molti
è la Chiesa stessa che nasconde l’immagine di Dio. Affidiamoci alla forza dello
Spirito Santo per rinnovare la Chiesa, affinché essa sia credibile testimone di
Gesù Cristo luce del mondo.
Fammi conoscere le
tue vie, SIGNORE, insegnami il cammino da seguire; sei Tu il Dio che mi salva
ogni giorno sei la mia speranza. (Ps 25, 4-5)
Nella loro comune
responsabilità nei confronti del Cammino sinodale la Conferenza Episcopale
Tedesca e il Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi hanno concordato un
particolare Cammino sinodale.
Articolo 1 Compito
(1) Il Cammino sinodale della
Chiesa cattolica in Germania serve alla comune ricerca di misure per rafforzare
la testimonianza cristiana. L’obiettivo è quello di chiarire gli argomenti
chiave e le aree d’azione: “Potere e divisione dei poteri nella Chiesa –
Partecipazione comune e progettazione missionaria”, “Vita sacerdotale oggi”,
“Donne nei servizi e nei ministeri della Chiesa”, “Vivere in relazioni di
successo – Amore che vive nella sessualità e nella collaborazione.” Il processo
dovrebbe durare due anni.
(2) Nell'ambito di questi
compiti, la Conferenza Episcopale Tedesca riferisce regolarmente sulle misure
atte chiarire ed elaborare gli abusi sessuali nella Chiesa, quelle per evitarli
e prevenirli nel futuro, nonché sui passi atti a introdurre una giurisdizione
penale e amministrativa adeguata ai tempi nell'ambito di competenza della
Conferenza Episcopale Tedesca.
Articolo 2 Sono organi
del Cammino sinodale
: (1) L'Assemblea sinodale
(2) La presidenza sinodale
(3) La presidenza sinodale
allargata
(4) I fori sinodali.
Articolo 3 Assemblea sinodale
(1) All'Assemblea sinodale del
Cammino sinodale appartengono
(a) i membri della Conferenza Episcopale
Tedesca,
(b) 69 membri del Comitato
Centrale dei Cattolici Tedeschi (nominati tenendo conto della speciale
struttura del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi),
(c) 10 rappresentanti degli
ordini (nominati dalla Conferenza dei superiori degli ordini tedeschi),
(d) 27 rappresentanti dei
Consigli diocesani dei sacerdoti (che vengono nominati di volta in volta dal
Consiglio diocesano dei sacerdoti),
(e) 15 giovani, di cui almeno 10
ragazze che il 1° dicembre 2019 avranno meno di 30 anno e non fanno parte del
Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi (nominati dal Comitato Centrale dei
Cattolici Tedeschi),
(f) 4 diaconi permanenti
(nominati dal Gruppo di lavoro dei diaconi permanenti in Germania),
(g) 4 rappresentanti dell’Associazione
professionale dei consiglieri pastorali della Germania,
(h) 4 rappresentanti
dell’Associazione professionale dei consiglieri parrocchiali della Germania,
(i) 3 rappresentanti delle facoltà di teologia
cattolica,
(j) 3 rappresentanti delle nuove
comunità spirituali che non sono rappresentate dal Comitato Centrale dei
Cattolici Tedeschi (nominati dall’incaricato episcopale per le nuove comunità
spirituali e i movimenti ecclesiastici),
(k) 2 vicari generali (nominati
dalla Conferenza dei vicari generali tedeschi),
(l) Fino a 10 donne e uomini nominati dalla
Conferenza Episcopale Tedesca e fino a 10 donne e uomini nominati dal
Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi, (tenendo conto anche di altri gruppi
professionali).
Nella nomina delle cariche si
cerca di tener conto del sesso e della generazione di appartenenza.
(2) L’Assemblea Sinodale è
l’organo supremo e ha facoltà di deliberare. I membri dell’Assemblea sinodale
hanno pari diritti di voto.
(3) I membri dell’Assemblea
sinodale sono nominati per tutta la durata del processo. Se un membro lascia
l’Assemblea prima della fine del Cammino sinodale la commissione che l’ha
nominato potrà procedere ad una nuova nomina. I membri dell’Assemblea sinodale
non possono farsi sostituire. Non sono vincolati ad alcuna direttiva da parte
della commissione che li ha inviati.
Articolo 4 Osservatrici,
osservatori e ospiti della Assemblea sinodale
(1) Il Nunzio Apostolico è
invitato a partecipare in qualità di osservatore.
(2) Sono invitati a inviare alle
Assemblee sinodali rispettivamente un’osservatrice e un osservatore:
a.
L’Associazione delle Chiese cristiane in Germania (ACK),
b. La Chiesa
Evangelica in Germania (EKD),
c. La
Conferenza Episcopale Ortodossa in Germania (OBKD), d. Il Consiglio delle
Conferenze Episcopali Europee (CCEE), e. Le Conferenze Episcopali dei paesi
vicini, f. Le organizzazioni mantello laiche dei paesi vicini.
(3) La Presidenza sinodale può
invitare ospiti all’Assemblea sinodale.
(4) Alle Assemblee sinodali
partecipano osservatrici, osservatori e ospiti. A costoro può essere concesso
il diritto di parola.
(5) Le sedute dell'Assemblea
sinodale sono aperte ai media.
Articolo 5 Guide spirituali
Il Cammino sinodale è
accompagnato da una guida spirituale femminile e da una guida spirituale
maschile. Costoro danno impulsi spirituali e offrono una riflessione spirituale
sul lavoro dell'Assemblea sinodale.
Articolo 6 Presidenza sinodale
(1) Fanno parte della Presidenza sinodale:
a. il Presidente
e il Vicepresidente della Conferenza Episcopale Tedesca. b. la Presidentessa /
il Presidente e una Vicepresidentessa / un Vicepresidente del Comitato Centrale
dei Cattolici Tedeschi.
(2) Presidenti del Cammino sinodale sono il
Presidente della Conferenza Episcopale Tedesca e la Presidentessa / il
Presidente del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi. Essi detengono la
presidenza dell’Assemblea sinodale. (3) La presidenza sinodale svolge un lavoro
di preparazione e di monitoraggio delle Assemblee sinodali.
Articolo 7 La presidenza
sinodale allargata
(1) Della presidenza sinodale
allargata fanno parte i membri della presidenza sinodale e rispettivamente i
due presidenti dei fori sinodali.
(2) Le guide spirituali sono
ospiti permanenti della presidenza sinodale allargata.
(3) La presidenza sinodale
allargata sostiene il lavoro della presidenza sinodale, in particolar modo essa
cura il coordinamento del lavoro tematico.
(4) La presidenza sinodale
allargata stabilisce gli ordini del giorno delle assemblee sinodali.
Articolo 8 Fori sinodali
(1) Per i lavori del Cammino
sinodale sono stati istituiti i seguenti fori
- Potere e
divisione dei poteri nella Chiesa
-
Partecipazione comune e progettazione missionaria
- Vita
sacerdotale oggi
- Donne nei
servizi e nei ministeri della Chiesa
- Vivere in
relazioni di successo
– Amore che
vive nella sessualità e nella collaborazione. I fori sinodali elaborano i temi
che tratterà l’Assemblea sinodale.
(2) Durante il Cammino sinodale,
a elezione avvenuta, i membri dei fori diventano:
a. membri dell’Assemblea sinodale
b. consulenti
(3) A tale scopo la presidenza sinodale invia
all’Assemblea sinodale una proposta, elaborata insieme a quella del Presidente
dei fori preparatori e tenendo conto degli interessi espressi dai membri
dell'Assemblea sinodale. I Fori sinodali hanno circa 30 membri.
(4) Ogni Foro sinodale elegge tra
i suoi membri due presidenti, di cui uno è membro della Conferenza Episcopale
Tedesca e l’altra / l’altro è membro del Comitato Centrale dei Cattolici
tedeschi. La segreteria svolge il lavoro di gestione.
(5) I membri dei Fori sinodali
hanno lo stesso diritto di voto nel proprio Foro. I membri dei Fori sinodali
che non sono anche membri dell'Assemblea sinodale partecipano a titolo
consultivo alle delibere dell'Assemblea sinodale presentando una proposta del
proprio Foro.
(6) I membri dei Fori sinodali
non possono essere sostituiti. Essi non sono vincolati da una direttiva emanata
dalle commissioni che li hanno inviati.
(7) I Fori sinodali possono invitare
alle singole riunioni osservatrici, osservatori e ospiti dell'Assemblea
sinodale. Può essere concesso loro il diritto di parola.
Articolo 9 Segreteria
(1) Della Segreteria del Cammino
sinodale fanno parte:
a. Il segretario della Conferenza Episcopale
Tedesca
b. La segretaria generale / il segretario
generale del Comitato dei Cattolici Tedeschi.
c. Altre
collaboratrici e collaboratori vengono messi a disposizione dalla Conferenza
Episcopale Tedesca e dal Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi.
(2) Segretari del Cammino
sinodale sono il segretario della Conferenza Episcopale Tedesca e la segretaria
generale / il segretario generale del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi.
Essi guidano la segreteria del Cammino sinodale. Partecipano con funzioni
consultive alle riunioni dell'Assemblea sinodale, della presidenza sinodale e
della presidenza sinodale allargata. Sono invitati alle sedute dei Fori
sinodali a cui possono partecipare con funzioni consultive. La Segreteria è
vincolata alle linee guida della presidenza sinodale.
(3) La Segreteria del Cammino
sinodale sta a disposizione della presidenza sinodale e della presidenza
sinodale allargata nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare, è suo
dovere partecipare alla preparazione delle sedute dell'Assemblea sinodale,
redigere i verbali e svolgere il necessario lavoro di controllo. Nella
Segreteria lavorano l'Ufficio Stampa e Informazione.
Articolo 10 Consultazione su
progetti nell’assemblea sinodale
(1) Progetti di consultazione
possono essere presentati dalla presidenza sinodale e dai Fori sinodali. Ogni
membro dell’Assemblea sinodale ha il diritto di presentare per iscritto degli
emendamenti sui progetti.
(2) Di ogni progetto devono
essere effettuate almeno due letture. La prima e la seconda lettura non possono
aver luogo nella stessa seduta, che può durare più giorni.
(3) Al più tardi un mese prima
della prima lettura la presentazione viene inviata ai membri dell'Assemblea
sinodale, alle osservatrici, agli osservatori e contemporaneamente verrà
pubblicata. Nella prima lettura si vota sull'accettazione della proposta come
base di consultazione. Le proposte respinte non possono essere reintrodotte.
Gli emendamenti adottati devono essere rinviati al Forum sinodale competente e
questo rivede il testo alla luce degli emendamenti presentati.
(4) Al più tardi due mesi prima
della seconda lettura la proposta rivista viene inviata ai membri
dell'Assemblea sinodale, del Cammino sinodale, delle osservatrici e degli
osservatori. Contemporaneamente essa viene pubblicata. Domande di emendamenti a
questa proposta devono essere presentate per iscritto alla Segreteria del Cammino
sinodale al più tardi un mese prima della seconda lettura. Durante la seconda
lettura l’Assemblea sinodale può ammettere altre proposte a semplice
maggioranza dei membri presenti. Nella seconda lettura hanno luogo i voti
finali su domande di emendamenti attuali e, a meno che non sia necessaria
un’altra lettura, le votazioni finali sulla proposta.
Articolo 11 Delibere
(1) L'Assemblea sinodale del
Cammino sinodale delibera definitivamente sulla base dei risultati delle
consultazioni. Raggiunge il quorum se sono presenti almeno due terzi dei suoi
membri.
(2) Le sue delibere richiedono
una maggioranza di due terzi dei membri presenti dove ci sia una maggioranza di
due terzi dei membri presenti della Conferenza Episcopale Tedesca.
(3) Su richiesta di un quarto dei membri
presenti, le risoluzioni approvate nelle votazioni finali sono oggetto di una
votazione speciale.
(4) In linea di principio i voti
sono pubblici, con l’eccezione delle decisioni che riguardano il personale e di
quelle segrete fatte su richiesta di almeno cinque membri dell'Assemblea.
(5) Le delibere dell'Assemblea
sinodale non hanno di per sé effetti giuridici. Esse non pregiudicano il potere
della Conferenza Episcopale e dei singoli Vescovi diocesani di emanare norme
giuridiche e di esercitare il proprio magistero nell'ambito delle rispettive
competenze.
Articolo 12 Pubblicazione
delle delibere
(1) Le delibere dell'Assemblea
sinodale sono annunciate dai Presidenti sinodali.
(2) Delibere i cui temi sono
riservati alla regolamentazione della Chiesa universale saranno trasmesse alla
Sede Apostolica come voto del Cammino sinodale.
Articolo 13 Realizzazione e
valutazione
Tre anni dopo la sua ultima
seduta l’Assemblea sinodale si riunisce un’altra volta sotto la guida della
presidenza sinodale per valutare i risultati del Cammino sinodale.
Articolo 14 Regolamento
interno
Il regolamento interno ordina i
dettagli della procedura. Esso viene approvato dall’Assemblea sinodale.
Emendamenti del regolamento interno possono essere approvati su richiesta
scritta di almeno un terzo dei membri dell’Assemblea sinodale con una
maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
Articolo 15 Disposizione
finale Questo statuto entra in vigore dopo l’approvazione nella Conferenza
Episcopale Tedesca e del Comitato Centrale dei Cattolici Tedeschi e può essere
modificato solo dietro comune accordo di entrambi
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Regolamento
interno del Cammino sinodale adottato con delibera dell’Assemblea sinodale del
Cammino sinodale il 31 gennaio 2020
I. ASSEMBLEA
SINODALE
§ 1 Compito dell'Assemblea
sinodale
Gli organi del Cammino sinodale
sono vincolati alle delibere dell'Assemblea sinodale (cfr. art. 3, secondo
comma dello Statuto del Cammino sinodale).
§ 2 Convocazione e luogo
dell’Assemblea sinodale
(1) La Presidenza del Cammino
sinodale convoca per iscritto alle sedute dell'Assemblea sinodale con un
preavviso di quattro settimane:
a. i membri
dell’Assemblea sinodale (cfr. art. 3, primo comma dello Statuto),
b.
osservatrici, osservatori e ospiti dell'Assemblea sinodale (cfr. art. 4, commi
da 1 a 3 dello Statuto),
c. i membri
dei Fori sinodali che non siano contemporaneamente membri dell'Assemblea
sinodale nei casi in cui si debba trattare una proposta presentata dal loro
Foro sinodale (cfr. art. 8, quinto comma dello Statuto), d. le Guide spirituali
maschile e femminile del Cammino sinodale (cfr. art. 5 dello Statuto),
e. i segretari
del Cammino sinodale (cfr. art. 9, secondo comma dello Statuto).
Alla convocazione sarà accluso
l’ordine del giorno predisposto dalla Presidenza sinodale allargata (cfr. art.
7, quarto comma dello Statuto). Al contempo saranno convocati rappresentanti
dei media (cfr. art. 4, quinto comma dello Statuto).
(2) L’Assemblea sinodale si
riunisce a Francoforte sul Meno.
(§ 3 Presidenza delle sedute dell'Assemblea
sinodale
(1) All’inizio delle sue sedute
l’Assemblea sinodale decide l’ordine del giorno. (2) I Presidenti del Cammino
sinodale presiedono l’Assemblea sinodale (cfr. art. 6, secondo comma dello
Statuto). Essi aprono e chiudono le sedute.
(3) La Presidenza sinodale
stabilisce la presidenza della seduta. Quest’ultima deve avere una composizione
paritaria per genere.
(4) Alla presidenza della seduta
competono in particolare:
a. la
votazione sull’ordine del giorno all’inizio della seduta dell'Assemblea
sinodale,
b. la verifica
del quorum all’inizio di una seduta dell'Assemblea sinodale (§ 6, primo comma
del Regolamento interno),
c. l’apertura
delle consultazioni e la votazione su ogni singolo punto dell’ordine del
giorno,
d. la
concessione e la revoca del diritto di parola in considerazione del tempo a
disposizione per le consultazioni (cfr. art. 4, quarto comma dello Statuto).
(5) La presidenza della seduta
deve provvedere affinché che le Guide spirituali abbiano sufficienti
possibilità di fornire impulsi spirituali e offrire una riflessione spirituale
sul lavoro dell'Assemblea sinodale (cfr. art. 5 dello Statuto).
(6) La presidenza della seduta dà
alle osservatrici, agli osservatori e agli ospiti la possibilità di prendere la
parola e rivolgersi all'Assemblea sinodale.
§ 4 Consultazioni in seno
all'Assemblea sinodale
(1) Ai membri dell’Assemblea
sinodale è di norma concesso il diritto di parola nell’ordine in cui sono state
presentate per iscritto le richieste di intervento. Queste ultime potranno
essere assortite in base a parole chiave. Allo stesso modo è concesso il
diritto di parola ai membri dei Fori sinodali che non sono membri
dell’Assemblea sinodale nelle consultazioni su proposte presentate dal loro
Foro (cfr. art. 8, quinto comma dello Statuto).
(2) Con il consenso dell’oratore
o dell’oratrice si possono ammettere domande durante l’intervento. Ai
Presidenti del Cammino sinodale e, nelle consultazioni su una proposta
presentata da un Foro sinodale, ai rispettivi presidenti dei Fori sinodali
interessati sarà concessa la parola a prescindere dall’ordine degli interventi
stabilito.
(3) Nelle consultazioni
dell'Assemblea sinodale il tempo di parola è di norma di tre minuti. La
presidenza della seduta o, su specifica richiesta, l’Assemblea sinodale hanno
la facoltà di modificare la limitazione del tempo di parola.
(4) Una mozione d’ordine
segnalata alla presidenza della seduta mediante doppia alzata di mano
interrompe la sequenza degli interventi. La mozione deve essere trattata
immediatamente. Al termine della trattazione, le consultazioni riprendono
tenendo conto della sequenza stabilita per gli interventi.
a. Le mozioni
d’ordine dovranno riguardare esclusivamente l'andamento delle consultazioni
durante le quali vengono presentate.
b. La mozione
d’ordine si intende accolta se non vengono mosse obiezioni. In caso di
obiezione si procederà immediatamente al voto dopo aver ascoltato un intervento
contrario.
c. Se
l’Assemblea sinodale ha deciso di concludere la consultazione, su richiesta,
prima della votazione nel merito dovrà essere concesso diritto di parola a quei
membri dell’Assemblea sinodale che hanno presentato una mozione di emendamento
e che non sono stati ancora sentiti sulla stessa, laddove sia stata presentata
una mozione di rigetto dell’emendamento.
§ 5 Mozioni all'Assemblea
sinodale
(1) Le mozioni di emendamento
relative alle proposte presentate dai Fori sinodali oppure dalla Presidenza
sinodale ovvero le mozioni d’ordine attinenti all’oggetto della consultazione
si possono presentare solo entro la conclusione della consultazione in seconda
e, se del caso, in terza lettura.
(2) Le mozioni devono essere
presentate per iscritto, motivate e contenere proposte di formulazione. Il
primo periodo non si applica alle mozioni d’ordine. (3) Si considerano mozioni
d’ordine solo ed esclusivamente
a. le mozioni
di modifica dell’ordine del giorno,
b. le mozioni
di chiusura delle consultazioni e di votazione immediata,
c. le mozioni
di chiusura della lista degli interventi,
d. le mozioni
di ripresentazione di un tema e di un’ulteriore lettura all’Assemblea sinodale
successiva,
e. le mozioni
di sospensione della seduta,
f. le mozioni
di passaggio al punto successivo dell’ordine del giorno,
g. le mozioni
di rinvio della votazione, h. le mozioni di svolgimento di una terza lettura,
i. le mozioni
di accertamento del mancato raggiungimento del quorum,
j. le mozioni
di interpretazione del Regolamento interno,
k. le mozioni
di non trattazione, l. le mozioni di votazione separata dei membri femminili
presenti e m. le mozioni di votazione nominale su mozioni nel merito.
(4) Solo i membri dell’Assemblea
sinodale hanno il diritto di presentare mozioni.
§ 6 Votazioni e deliberazioni
da parte dell'Assemblea sinodale
(1) All’inizio di ogni riunione la presidenza
della seduta accerta il raggiungimento del quorum. L’Assemblea sinodale si
considera validamente costituita fino a che la mancanza del quorum non sia
stata espressamente accertata su mozione.
(2) Laddove le disposizioni dello
Statuto e del presente Regolamento interno non prevedano altrimenti,
l’Assemblea sinodale voterà e delibererà con la maggioranza semplice dei membri
dell'Assemblea sinodale presenti.
(3) Se, in conformità con il § 5,
terzo comma, lettera l, viene presentata una mozione per la votazione separata
dei membri femminili presenti all’Assemblea sinodale, ai fini della
deliberazione occorre la maggioranza dei membri femminili presenti
all’Assemblea sinodale richiesta per la specifica delibera.
(4) Con riferimento a
un’eventuale terza lettura di una proposta si applicano per analogia le
disposizioni relative alla seconda lettura di cui all’articolo 10, quarto comma
dello Statuto.
(5) Per ogni proposta che dovrà
essere trattata dall’Assemblea sinodale, la Presidenza sinodale può istituire
una commissione di valutazione delle mozioni composta da un minimo di tre e un
massimo di cinque membri. Questa esamina quegli emendamenti alla proposta che
sono da deliberarsi prima di mettere ai voti una mozione e ha facoltà di
emettere raccomandazioni di delibera.
(6) Su richiesta, la votazione
delle mozioni nel merito può svolgersi per appello nominale, salva un’eventuale
richiesta di voto segreto (art. 11, quarto comma, secondo periodo dello
Statuto). (7) In caso di ambiguità del risultato della votazione, la stessa
verrà ripetuta.
II. PRESIDENZA
SINODALE
§ 7 Compiti della Presidenza
sinodale
(1) La Presidenza sinodale,
insieme alla Presidenza sinodale allargata, ha il compito di assicurare
un'ordinata preparazione e svolgimento delle sedute dell'Assemblea sinodale. È
chiamata a svolgere tutte le funzioni che ai sensi dello Statuto e del
Regolamento interno del Cammino sinodale non sono da attribuire ad altri organi
del Cammino sinodale. I Presidenti parlano a nome del Cammino sinodale.
(2) La Presidenza sinodale fissa
le date delle sedute dell'Assemblea sinodale e, salvo il § 2, secondo comma del
presente Regolamento, il luogo della seduta, e propone l’ordine del giorno alla
Presidenza sinodale allargata. Decide dello svolgimento di una diretta
streaming durante le sedute dell’Assemblea sinodale, fermo restando la tutela
dei diritti della personalità. (3) Nell’ambito delle attività successive alle
sedute dell’Assemblea sinodale, la Presidenza sinodale dovrà adoperarsi
particolarmente per lo sviluppo del Cammino sinodale e assicurarne il
posizionamento nell'ambito dell’opera missionaria della Chiesa
(evangelizzazione). Sono ivi inclusi l’accompagnamento di eventi
(inter)diocesani e un’adeguata comunicazione con la Sede Apostolica.
(4) In caso di ambiguità
sull’interpretazione di una disposizione del Regolamento interno,
a. tra le
sedute dell’Assemblea sinodale decide la Presidenza sinodale laddove la
questione riguardi la trattazione di un Foro sinodale, d’intesa con i suoi due
presidenti, e previa consultazione della commissione interpretativa in merito
alle modalità di procedere. La decisione deve essere comunicata all’Assemblea
sinodale.
b. nel corso
delle sedute dell’Assemblea sinodale a decidere dell’interpretazione è
l’Assemblea stessa, previa consultazione della commissione interpretativa.
La commissione interpretativa, composta da tre
membri eletti dall’Assemblea sinodale per la durata del Cammino sinodale,
esamina il punto controverso ed emette una raccomandazione di decisione
destinata alla Presidenza ovvero all’Assemblea sinodale.
(5) La Presidenza sinodale
predispone una lista per la composizione nominativa di ciascun Foro sinodale
(cfr. art. 8, terzo comma dello Statuto). In tale sede, riserva cinque posti a
membri dell’Assemblea sinodale che sono da questa eletti per l’inserimento
nella lista, la quale viene infine votata nel suo insieme (in cumulo). Possono
segnalare il loro interesse quei membri dell'Assemblea sinodale che non sono
ancora previsti per nessun Foro sinodale.
(6) Tre anni dopo l'ultima seduta
dell'Assemblea sinodale, la Presidenza sinodale convocherà una nuova riunione
onde valutare l'attuazione dei risultati del Cammino sinodale (cfr. art. 13
dello Statuto).
§ 8 Sedute della Presidenza
sinodale
(1) Le sedute della Presidenza
sinodale sono convocate e presiedute dai Presidenti con un preavviso di due
settimane e indicazione di una proposta di ordine del giorno. La Presidenza
sinodale si riunisce almeno due volte all’anno, principalmente dopo le sedute
dell’Assemblea sinodale.
(2) Il quorum è raggiunto se sono
presenti almeno tre membri.
III. PRESIDENZA
SINODALE ALLARGATA
§ 9 Compiti della Presidenza
sinodale allargata
La Presidenza sinodale allargata
deve assicurare che le mozioni di emendamento ricevute per iscritto siano
esaminate prima della seconda e, se del caso, della terza lettura di una
proposta presentata da un Foro sinodale nell’Assemblea sinodale.
§ 10 Presidenza e convocazione
della Presidenza sinodale allargata
(1) I Presidenti presiedono la
Presidenza sinodale allargata.
(2) Le sedute della Presidenza
sinodale allargata sono convocate e presiedute dai Presidenti del Cammino
sinodale con un preavviso di due settimane e indicazione di una proposta di ordine
del giorno.
(3) La Presidenza sinodale
allargata si riunisce almeno due volte all’anno prima dell’inizio
dell’Assemblea sinodale, laddove le date delle sedute sono stabilite in
funzione delle scadenze per l’invio dei documenti.
(4) Il quorum è raggiunto se sono
presenti almeno sette membri.
IV. FORI SINODALI
§ 11 Presidenza dei Fori
sinodali
(1) Per l’elezione dei due presidenti (cfr.
art. 8, quarto comma dello Statuto) è richiesta la maggioranza semplice dei
membri presenti del rispettivo Foro sinodale.
(2) Le sedute del Foro sinodale
sono presiedute dai presidenti. Essi possono delegare la moderazione a un’altra
persona. I presidenti convocano i membri alle sedute del Foro sinodale per
iscritto con un preavviso di due settimane e indicazione di una proposta di
ordine del giorno.
(3) Le sedute dei Fori sinodali
non sono pubbliche.
§ 12 Compiti dei Fori sinodali
(1) I rispettivi presidenti dei
Fori sinodali trasmettono le proposte per l'Assemblea sinodale alla Segreteria
del Cammino sinodale per iscritto ed entro sei settimane (per la prima lettura)
oppure dieci settimane (per ogni successiva lettura) prima dell'Assemblea
sinodale.
(2) Nell'Assemblea sinodale i
presidenti dei Fori sinodali ovvero i membri dei Fori sinodali da essi delegati
introducono le consultazioni sulla proposta presentata. L’esposizione dovrà
riferire degli esiti della votazione interna al Foro sinodale sulla proposta e
dell’integrazione delle mozioni di emendamento dopo la prima e, se del caso, la
seconda lettura.
§ 13 Deliberazioni da parte
dei Fori sinodali
Le proposte da presentare
all'Assemblea sinodale richiedono la maggioranza assoluta dei membri del Foro
sinodale.
V. DISPOSIZIONI
GENERALI
§ 14 Invio dei documenti
(1) I documenti per le sedute
dell’Assemblea sinodale sono inviati in forma digitale oppure, se espressamente
richiesto, a mezzo postale. A ciò provvede la Segreteria del Cammino sinodale.
(2) La convocazione, la bozza
dell’ordine del giorno dell'Assemblea sinodale e le proposte che non vengono
presentate da un Foro sinodale devono essere inviate al più tardi entro quattro
settimane prima dell'Assemblea sinodale.
(3) L’ordine del giorno e le
proposte per l’Assemblea sinodale presentate dai Fori sinodali sono pubblicati
sul sito internet del Cammino sinodale (www.synodalerweg.de).
Le proposte che non vengono presentate da un
Foro sinodale possono essere pubblicate d’intesa con la Presidenza sinodale.
§ 15 Pubblicazioni
La proclamazione delle delibere
dell’Assemblea sinodale e, se del caso, la pubblicazione di voti speciali sulle
delibere dell’Assemblea sinodale sono di competenza esclusiva dei Presidenti
del Cammino sinodale (cfr. art. 12, primo comma dello Statuto).
§ 16 Redazione del verbale
(1) Di ogni seduta degli organi
sinodali deve essere redatto un verbale. La redazione del verbale compete alla
Segreteria.
(2) I verbali devono essere
firmati dai Presidenti ovvero dai rispettivi presidenti degli organi sinodali e
dal/dalla verbalizzante.
(3) I verbali dovranno essere
inviati ai membri dei rispettivi organi sinodali e alla Segreteria del Cammino
sinodale entro quattro settimane dalla seduta.
§ 17 Prevalenza dello Statuto
del Cammino sinodale
Il Regolamento interno del
Cammino sinodale disciplina i dettagli della procedura (cfr. art. 14 dello
Statuto). Nell’eventualità di disposizioni contrastanti, lo Statuto del Cammino
sinodale prevale sul presente Regolamento interno.