Magnifica humanitas enciclica 15MAG26 – del papa Leone 14° - capitolo secondo Fondamenti e principi della dottrina sociale della Chiesa - il principio di sussidiarietà, seconda parte (la prima si trova nel podcast 13 del 27GIU26, il cui testo ho pubblicato nuovamente ieri)
Link al podcast: https://youtu.be/4xciv5v9K3g
Il prof. Dario Vitali, della Pontificia
Università Gregoriana, importante esperto di ecclesiologia e, in particolare,
sulla sinodalità ecclesiale. Durante il Sinodo sulla sinodalità (svoltosi tra
l’ottobre 2021 e l’ottobre 2024) ha coordinato gli esperti teologi della
Segreteria Generale.
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Continuo ad esaminare in dettaglio l’enciclica sociale La magnifica umanità, dello scorso maggio.
Il 27 giugno 2026, nel podcast 13, il cui testo ho pubblicato nuovamente ieri, avevo iniziato ad esaminare il principio di sussidiarietà, del quale nell’enciclica La magnifica umanità si tratta nel capitolo secondo Fondamenti e principi della dottrina sociale della Chiesa, nella sezione I principi della dottrina sociale, sottosezione Il principio di sussidiarietà, numeri da 68 a 72. In questo post sviluppo ulteriormente il tema.
Ricordo che, nel lessico dell’enciclica, i fondamenti riguardano la natura dell'essere umano, la sua relazione con Dio e il perché vada custodita la dignità di ogni persona; i principi invece riguardano come organizzare la società perché rispetti ciò che l'essere umano è e la sua dignità.
Come viene ricordato al n.68 dell’enciclica «la Dottrina sociale della Chiesa chiama “sussidiarietà” il principio secondo il quale ciò che possono fare persone, famiglie, comunità locali e corpi intermedi non deve essere assorbito da istanze superiori. Le istituzioni di livello superiore devono riconoscere, proteggere e promuovere la libertà e la creatività dei livelli inferiori, coordinandone i contributi perché cooperino efficacemente al bene comune».
Si tratta di una idea sviluppata storicamente sulla base delle iniziative a sostegno dei ceti meno abbienti della popolazione dal cattolicesimo sociale tedesco dalla seconda metà dell’Ottocento, in un epoca in cui anche il cattolicesimo sociale italiana sviluppò analoghe attività, prima coordinate nell’Opera dei Congressi, sciolta nel 1904, e poi sotto la diretta regia della Santa sede e dell’episcopato nazionale, in particolare nell’Azione Cattolica italiana, costituita nel 1906. Si voleva che l’organizzazione dei pubblici poteri lasciasse spazio a opere organizzate dal basso e localmente, senza pretendere di soffocarle.
Ho scritto nel testo del podcast 13 sull’enciclica La magnifica umanità – Magnifica humanitas, pubblicato il 27 giugno 2026:
«La sussidiarietà è un principio molto importante elaborato in ambito cattolico negli anni Venti e trasfuso nell’enciclica Il Quarantennale – Quadragesimo anno, diffusa nel 1931 sotto l’autorità del papa Pio 11°, della quale è riconosciuto redattore il gesuita tedesco Oswald von Nell-Breuning [pronuncia Òsvalt fon Nel Bròining], morto nel 1991, allievo di Wilhelm Emmanuel von Ketteler, vescovo di Magonza, teologo e parlamentare tedesco vissuto nell’Ottocento, pensatore di riferimento in particolare nella riflessione sulla difesa dei corpi organici intermedi. Importante viene ritenuta anche l’influenza della scuola solidarista di Heinrich Pesch, gesuita, economista e sociologo tedesco, vissuto tra Ottocento e Novecento, il quale teorizzava una "terza via" fra individualismo e collettivismo fondata sull'articolazione organica della società in ceti professionali. Gustav Gundlach, gesuita e sociologo tedesco, della scuola di Pesh, collaborò nella preparazione dell’enciclica. L’origine della teoria della sussidiarietà come criterio organizzativo delle istituzioni pubbliche viene riconosciuta nel cattolicesimo sociale tedesco che si sviluppò in parallelo con quello italiano, con ampio coinvolgimento dei rispettivi laicati, che li animarono e incarnarono. Si ricorda che il termine sussidiarietà, in quel senso, in tedesco Subsidiarität [pronuncia zub-zidiaritàt] circolava in quel mondo sociale già prima del 1931. E’ interessante notare che, prima della Costituzione democratica repubblicana italiana del 1948, il cattolicesimo sociale aveva ispirato la Costituzione tedesca detta di Weimar, del 1919. Entrambe le Costituzioni, repubblicane e deliberate da assemblee costituenti, sono dette lunghe, perché piene di diritti sociali fondamentali.
Il principio di sussidiarietà ha fatto scuola anche oltre i confini ecclesiali, anche per l’influsso dei cristiano-democratici europei, e in particolare dei cattolici democratici italiani.
Il Trattato di Maastricht, che istituì l’Unione Europea, concluso nel 1992 ed entrato in vigore il 1 novembre 1993 incluse il principio di sussidiarietà nel Trattato sull’Unione Europea all’art. 5, comma 3. Vi leggiamo da allora:
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che riformò il titolo Quinto della Costituzione italiana, il principio di sussidiarietà fu introdotto negli articoli 118 e 120, che riguardano le autonomie locali e i limiti del potere sostitutivo del Governo nei campi ordinariamente di competenza di Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni.
Notiamo una importante metamorfosi, ed estensione, del principio di sussidiarietà, nella sua applicazione al di là degli ambiti ecclesiali. Elaborato dai teorici della dottrina sociale cattolica per mettere al sicuro dall’ingerenza degli stati le autonomie della società civile e, innanzi tutto, quelle espresse dagli organismi ecclesiastici, quindi con funzione negativa, di limite ai poteri pubblici civili, viene reinterpretato dai teorici del diritto pubblico anche per organizzare un sistema di decentramento istituzionale basato su una rete di autonomie locali espresse da enti territoriali con competenze generali tutelate da ingerenze degli organismi posti a livello superiore, in particolare gli Stati e l’Unione Europea. Nell’ambito del diritto dell’Unione Europea ciò è venuto a riguardare quindi anche le relazioni tra Unione Europea, stati membri e loro autonomie locali. In sistemi come questi, nessun organismo pubblico partecipe del sistema del decentramento istituzionale è sovrano, nel senso che tutti accettano limiti al proprio potere nell’interesse generale. In questa accezione non abbiamo più, solo, da una parte i poteri pubblici, che sono quelli che si impongono, nell’interesse generale, a prescindere dal consenso di chi li subisce, e dall’altro gli organismi e le attività della società civili, ma anche il sistema intero dei pubblici poteri riguardo alla sua organizzazione interna e al riparto di competenze, in un contesto in cui tutti i soggetti che vengono così coordinati sono pubblici poteri, Unione Europea, Stati federali e loro Stati federati, Regioni e autonomie locali a livelli inferiori.
In un articolo pubblicato sulla rivista Micromega il 13 ottobre 2000, il sindacalista Giancarlo Straini ha ricordato che, secondo il famoso giurista Sabino Cassese, esperto in diritto amministrativo e scienza dell’amministrazione, aveva osservato che il principio di sussidiarietà è suscettibile di avere molti significati e applicazioni a seconda dei contesti sociali e organizzativi di riferimento, e che anche la gerarchia cattolica lo ha interpretato in vari modi nelle varie fasi delle relazioni tra la Chiesa cattolica e i pubblici poteri in Italia.
Leggo nell’articolo di Straini:
Il principio di sussidiarietà esprime un orientamento antistatalista (sussidiarietà negativa) ma non contrario, anzi alla ricerca dei sussidi dello Stato (sussidiarietà positiva), diversamente dal principio di sovranità delle sfere di matrice calvinista, che esclude ogni forma di sostegno da parte dello Stato.
La Chiesa cattolica resta centralista ma pretende che tutte le altre forme organizzate si basino sul principio di sussidiarietà (si potrebbe dire, con una battuta, che è per la sussidiarietà ma solo con i sussidi degli altri).
In altri termini, il principio di sussidiarietà – come ci dice Cassese – […]si adatta al contesto, pur mantenendo il suo significato originario antimoderno e controrivoluzionario, elaborato in contrapposizione all’Illuminismo e al pensiero liberale e socialista che ne discendono, per contendere loro l’egemonia sulle masse.
Le accentuazioni si spiegano con il contesto: per esempio nell[‘enciclica Il Quarantennale] Quadragesimo anno di Pio [undicesimo] del 1931 si può riscontrare una sottolineatura della componente negativa della sussidiarietà (difesa dall’ingerenza dello Stato), rispetto a quella positiva (rivendicazione del suo sostegno).
Effettivamente il regime fascista aveva distrutto tutte le associazioni degli altri orientamenti per poi inglobarle e promuoverle come istituzioni dello Stato fascista, per fascistizzare gli italiani e creare l’”uomo nuovo”. Erano rimaste autonome solo alcune associazioni cattoliche, frutto del riconoscimento reciproco sancito nei Patti Lateranensi del 1929 (analogamente nel Concordato con i nazisti del 1933)[…]
Nel secondo dopoguerra – dopo avere “ereditato” gran parte del patrimonio dell’associazionismo fascista, non dovendo ricostruire da zero la propria presenza sociale e potendo godere del favore della Democrazia Cristana – la Chiesa ha posto l’accento sulla sussidiarietà positiva (sul sostegno da parte dello Stato), che verrà poi ampiamente utilizzato [nel campo della] sanità convenzionata e [della] scuola paritaria.
[…]
Tornando alle considerazioni sulle conseguenze pratiche nell’uso del principio di sussidiarietà in relazione al contesto, dalla fine degli anni ‘70 – a seguito della presunta crisi fiscale dello Stato che avrebbe reso insostenibile il welfare pubblico – è stata promossa la sussidiarietà orizzontale (la sostituzione del pubblico con il privato) tramite il sostegno al Terzo Settore.
Il Terzo Settore (non profit), vede una grande presenza di associazioni cattoliche (Caritas, Acli, ecc.) […]
Straini, nell’articolo citato, è piuttosto critico nei confronti di alcune interpretazioni e applicazioni del principio di sussidiarietà, temendo che esse possano privare al ritiro dello Stato e delle autonomie locali da servizi pubblici molto importanti come la sanità, la scuola, l’assistenza sociale, per lasciarli a organizzazioni private, sia pure senza finalità di lucro. In realtà non è in questo senso che, fin dall’origine, è stato inteso quel principio nella dottrina sociale, che, anzi, ha sempre sollecitato l’intervento delle organizzazioni pubbliche in ogni campo sociale.
Leggiamo, ad esempio, nell’enciclica Il Quarantennale – Quadragesimo anno, diffusa nel 1931 sotto l’autorità del papa Pio undicesimo, il primo documento della dottrina sociale in cui il principio di sussidiarietà venne estesamente esposto (anche se già nella precedente enciclica Delle novità – Rerum novarum, del 1891, diffusa sotto l’autorità del papa Leone tredicesimo, se ne trovano i fondamenti):
25. Quanto al potere civile, [Leone tredicesimo], superando arditamente i limiti segnati dal liberalismo, insegna coraggiosamente che esso non è puramente un guardiano dell'ordine e del diritto, ma deve adoperarsi in modo che con tutto il complesso delle leggi e delle politiche istituzioni ordinando e amministrando lo Stato, ne risulti naturalmente la pubblica e privata prosperità (enc. Rerum novarum, n. 26). E' bensì vero che si deve lasciare la loro giusta libertà di azione alle famiglie e agli individui, ma questo senza danno del pubblico bene e senza offesa di persona. Spetta poi ai reggitori dello Stato difendere la comunità e le parti di essa, ma nella protezione dei diritti stessi dei privati si deve tener conto principalmente dei deboli e dei poveri. Perché, come dice il Nostro Antecessore, il ceto dei ricchi, forte per sé stesso, abbisogna meno della pubblica difesa: le misere plebi invece, che mancano di sostegno proprio, hanno somma necessità di trovarlo nel patrocinio dello Stato. E però agli operai, che sono nel numero dei deboli e bisognosi, deve lo Stato a preferenza rivolgere le cure e la provvidenza sua (enciclica Rerum novarum, n. 29).
L’insegnamento tradizionale è ribadito nell’enciclica La magnifica umanità – Magnifica humanitas, nella quale, al n.69, leggiamo:
La sussidiarietà non giustifica il disimpegno dello Stato, ma ne orienta l’azione: l’intervento pubblico è richiesto proprio per permettere a tutti i soggetti sociali di svolgere la loro missione senza essere schiacciati. Spetta alla comunità politica creare le condizioni perché persone, famiglie, associazioni e corpi intermedi possano realizzare la propria vocazione sociale, senza essere sostituiti o ridotti a meri esecutori.
Con il principio di sussidiarietà, visto nella accezione positiva, non si vuole solo fare spazio delimitando l’azione dei pubblici poteri, ma anche suscitare e catalizzare l’azione della società civile, che, una volta liberata da forme di paternalismo e assistenzialismo sociale dei pubblici poteri che tende a soffocarne e inibirne le espressioni, deve manifestarsi pronta alla corresponsabilità, senza rimanere inerte. Leggiamo al n.69 dell’enciclica:
70. Questo principio incoraggia a superare ogni forma di gestione paternalistica o assistenzialistica della vita sociale, promuovendo uno stile di corresponsabilità: uno Stato che valorizza l’iniziativa dei cittadini, una società civile capace di generare legami e attivare energie a servizio del bene comune. In una logica di sussidiarietà, le scelte si prendono al livello più vicino possibile alle persone coinvolte, valorizzando la vita associativa, così che il popolo non si trovi davanti a decisioni già prese, ma possa entrare nel loro cammino di costruzione. Là dove famiglie, associazioni, comunità locali, realtà del volontariato e del cosiddetto “terzo settore” vengono riconosciute e sostenute, la vita sociale diventa più vicina alle persone, i servizi si fanno più attenti ai bisogni reali, le risposte più creative e rispettose della dignità di ciascuno.
Ritengo che, però, aveva colto nel segno la critica rivolta alla Chiesa cattolica nell’articolo di Straini di non applicare la proprio interno quel principio di sussidiarietà che predicava agli altri pubblici poteri e alla società civile.
Ma, ciò detto, va aggiunto che nell’enciclica La magnifica umanità – Magnifica humanitas vi sono due inediti, importantissimi, sviluppi del principio di sussidiarietà, sui quali, nei primi commenti di quel documento che ho letto finora, non sembra essersi accentrata a sufficienza l’attenzione, uno della quali sana la disarmonia messa in luce nell’articolo di Straini.
Il primo lo troviamo al n.70.
Finora il principio di sussidiarietà era stato inteso fondamentalmente riguardo all’azione dei pubblici poteri, ad esempio in Italia lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Province e i Comuni, da un lato nei riguardi delle iniziative sociali sorte e organizzate nella società civile e dall’altro anche nei rispettivi rapporti tra gli stessi pubblici poteri tra loro, nel riparto delle loro competenze.
Ebbene l’enciclica leoniana insegna che il principio di sussidiarietà vale per limitare anche i poteri privati che attualmente controllano larghi settori industriali dove si sviluppano i sistemi informatici di intelligenza artificiale e che, in tal modo, hanno finito per esercitare una fortissima influenza, anche politica, nelle società dove l’impiego di tali sistemi va diffondendosi.
Leggiamo, al n.71, dell’enciclica:
71. Il principio di sussidiarietà vale in modo particolare nel contesto della rivoluzione digitale. Qui il livello superiore non è lo Stato, ma ogni grande attore economico e tecnologico che esercita un potere di fatto sulle condizioni della vita comune. Il livello che assorbe competenze, dati e capacità decisionale è costituito da aziende e piattaforme, che definiscono condizioni di accesso, regole di visibilità, forme di relazione e perfino opportunità economiche. La sussidiarietà chiede che tali processi non si impongano dall’alto in modo opaco e unilaterale, ma siano orientati al bene comune mediante trasparenza, responsabilità e forme reali di partecipazione (verifiche indipendenti, trasparenza sugli algoritmi, accesso equo ai dati, strumenti di ricorso).
Richiamo la vostra attenzione su questo: nell’applicazione del principio di sussidiarietà come limitazione dei poteri superiori perché non soffochino, ma affianchino e sostengano i livelli inferiori di impegno, accanto allo Stato e agli altri poteri pubblici l’enciclica pone ogni grande attore economico e tecnologico che esercita un potere di fatto sulle condizioni della vita comune.
È una nuova applicazione del principio di sussidiarietà che è suscettibile di essere applicata ben oltre il campo delle industrie operanti nell’informatica, ma a tutti i grandi conglomerati di potere economico privato che abbiano acquisito la capacità di determinare il corso degli eventi sociali su grande scala, come sinora era stato possibile solo agli stati o loro emanazioni. Ed è proprio ai pubblici poteri che l’enciclica assegna la funzione di correggere gli effetti sociali di quei poteri privati quando vadano contro il bene comune, e ciò a tutela della società civile, perché non ne risulti soffocata.
Leggiamo al n.72:
72. In questo quadro, gli Stati e le istituzioni sovranazionali sono chiamati a garantire regole giuste e tutele efficaci, perché comunità locali, corpi intermedi, scuole, università, realtà ecclesiali e associative possano avere voce e contribuire al discernimento sulle scelte che incidono sulla vita delle persone: lavoro, accesso ai servizi, gestione dei dati e ambienti digitali. Nelle scelte che riguardano i flussi economici e le piattaforme digitali, nel governo dei dati e degli algoritmi, non si può lasciare che pochi attori orientino da soli i processi, ma è necessario costruire forme di cooperazione che rispettino i diversi livelli della comunità mondiale e li rendano corresponsabili del bene comune.
Nell’era nostra, in Occidente, gli stati si stanno ritirando dall’intervento nei confronti dei grandi complessi industriali che operano nel capo dell’informatica dell’intelligenza artificiale, e questi ultimi sono diventati capaci di determinare le politiche degli stati, anche perché hanno accumulato un potere economico immenso, superiore a quelli di molti stati. Sono attori privati controllati da piccole oligarchie proprietarie, che negli ultimi anni sono diventate in grado di determinare addirittura il corso di guerre tra stati, controllando gli strumenti bellici mediante i quali esse vengono combattute. L’enciclica esorta i pubblici poteri, innanzi tutto gli Stati e le istituzioni sovranazionali a rientrare in campo, in relazione alle scelte che incidono sulla vita delle persone, vale dire sul lavoro, accesso ai servizi, gestione dei dati e ambienti digitali, costruendo e organizzando forme di cooperazione per ottenere che quei grandi poteri privati rispettino i diversi livelli della comunità mondiale e li rendano corresponsabili del bene comune. Questo significa incidere su enormi assetti proprietari, gelosissimi delle loro prerogative e per nulla disposti a farsi limitare dai pubblici poteri, che spesso disprezzano come obsoleti e mirano addirittura a sostituire, non solo nel proprio interesse, ma nell’interesse generale. Essi si fanno scudo dell’ideologia del liberismo e del neoliberalismo economico e giuridico, la quale lega lo sviluppo economico alla forte contrazione dell’azione regolatrice dei pubblici poteri e al recupero del principio dell’inviolabilità della proprietà privata che caratterizzava l’originario liberalismo, sviluppatosi in Europa del Seicento. Una corrente di pensiero sviluppatasi nel corso degli anni ’80, in particolare nelle scienze economiche statunitensi e nelle politiche del presidente statunitense Ronald Reagan (in carica dal 1981 al 1989) e della Primo ministro britannico Margaret Thatcher (in carica del 1979 al 1990).
L’altra grande novità nell’applicazione del principio di sussidiarietà non è contenuta nella sottosezione dell’enciclica che stiamo esaminando, ma più avanti, nella sezione Una verifica per la Chiesa, del capitolo secondo, che stiamo esaminando, numeri da 86 e 89.
In quella parte dell’enciclica si insegna che tutti i principi della dottrina sociale, in base ai medesimi fondamenti, compreso quello di sussidiarietà, si applicano anche alla vita della Chiesa.
Come ho esposto nel precedente podcast sul principio di sussidiarietà del 27 giugno 2026, il numero 13, gli storici ricordano che questa estensione si era affacciata anche nel magistero del papa Pio dodicesimo, in particolare in un discorso ai nuovi cardinali del 20 febbraio 1946 intitolato La elevatezza e la nobiltà dei sentimenti, in cui aveva detto:
[…] ciò che gli uomini singoli possono fare da sé e con le proprie forze, non deve essere loro tolto e rimesso alla comunità; principio che vale egualmente per le comunità minori e di ordine inferiore di fronte alle maggiori e più alte. Poiché — così proseguiva il sapiente Pontefice [si riferiva al papa Pio undicesimo e all’enciclica Il quarantennale – Quadragesimo anno] — ogni attività sociale è per natura sua sussidiaria; essa deve servire di sostegno per i membri del corpo sociale, e non mai distruggerli e assorbirli. Parole veramente luminose; che valgono per la vita sociale in tutti i suoi gradi, ed anche per la vita della Chiesa, senza pregiudizio della sua struttura - gerarchica.
Ma poi l’organizzazione della Chiesa cattolica, e in particolare quella delle Chiesa in Italia a motivo della presenza così vicina della Santa Sede, era rimasta fortemente centralista, aprendosi in seguito solo a una certa collegialità episcopale a partire dal Concilio Vaticano secondo, celebrato a Roma, in Vaticano, tra il 1962 e il 1965.
Con la La magnifica umanità – Magnifica humanitas, non solo il principio di sussidiarietà, ma l’intera dottrina sociale, viene dichiarata applicabile alla vita della Chiesa, senza eccezioni. Leggiamo al n.86:
86. In conclusione, desidero toccare un punto che mi sta particolarmente a cuore. La Dottrina sociale non è soltanto una parola rivolta alla società: è anche un esame di coscienza per la Chiesa, casa e scuola di comunione, sempre chiamata a verificare che i principi esposti in questo capitolo siano vissuti anzitutto al suo interno. Il bene comune, in ambito ecclesiale, prende il volto di uno stile sinodale per la missione a servizio del Regno. La Chiesa, infatti, è il «soggetto comunitario e storico della sinodalità e della missione».[citazione dal Documento Finale della Seconda Sessione della Sedicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla sinodalità ecclesiale diffuso il 26 ottobre 2024, che per volontà di papa Francesco esprime il Magistero ordinario del Successore di Pietro, come stabilito nella Nota di accompagnamento che quel Papa Francesco firmò il 25 novembre 2024] Ciò richiede attenzione al modo di prendere decisioni e di esercitare la responsabilità. Il Documento finale del Sinodo identifica, tra le pratiche decisive per la trasformazione missionaria, la cultura della trasparenza, del rendiconto e della valutazione.
In particolare l’enciclica lega strettamente l’applicazione alla vita della Chiesa dei principi della dottrina sociale allo sviluppo della sinodalità ecclesiale. Leggiamo al numero 87, che consiste tutto in un’altra citazione del Documento finale del Sinodo dei vescovi sulla sinodalità ecclesiale:
87. In questa prospettiva, la sussidiarietà diventa un criterio di governo e di vita pastorale, che riconosce e sostiene la responsabilità dei fedeli e dei corpi intermedi ecclesiali, valorizzando carismi e competenze ed evitando ogni paternalismo che soffoca la libertà evangelica. Concretamente, la partecipazione dei battezzati ai processi decisionali e la corresponsabilità nella missione passano attraverso organismi di partecipazione reali, non nominali.
E ancora, al n.89:
Ogni autorità è al servizio del popolo di Dio. Questa diaconia si manifesta non soltanto nella fede celebrata e vissuta nei Sacramenti, e nell’acquisizione di uno stile sinodale, ma anche nella condivisione concreta dei beni: sull’esempio della Chiesa delle origini, le risorse ecclesiali sono chiamate a diventare realmente comuni, perché tra noi nessuno sia bisognoso (qui si richiamano gli Atti degli apostoli, capitolo 4, versetto 34 - At 4,34) e perché la loro amministrazione sostenga la missione di annuncio del Vangelo ai più poveri. Sono da promuovere forme regolari di valutazione dell’esercizio delle responsabilità ministeriali, che non siano giudizio sulle persone, ma strumenti di apprendimento e di correzione orientati alla missione [altra citazione del Documento finale del Sinodo dei vescovi sulla sinodalità ecclesiale]. Nella misura in cui siamo aperti all’azione dello Spirito Santo, questi principi della Dottrina sociale diventano carne nella vita ecclesiale. In tal modo la Chiesa è in grado di offrire alla società un segno credibile del fatto che cercare insieme il bene di tutti, nella corresponsabilità e nella fraternità, non è un’utopia, ma una reale possibilità.
Vedete come, facendo leva sul principio di sussidiarietà, torna nell’enciclica il discorso della centralità del Popolo di Dio, che è uno dei cardini del Magistero del Concilio Vaticano secondo. L’autorità, ogni autorità, da quella del Papa a quella del parroco, non solo è data da Dio, non solo è servizio, ma è servizio al Popolo di Dio, il quale però deve elevarsi alla corresponsabilità mediante uno stile sinodale, che riguardi anche l’impiego delle risorse ecclesiali, perché siano realmente comuni. Ciò esige forme regolari di valutazione dell’esercizio delle responsabilità ministeriali, che non siano giudizio sulle persone, ma strumenti di apprendimento e di correzione orientati alla missione, come ad esempio dovrebbe avvenire nei Consigli pastorali parrocchiali, che nella Diocesi di Roma sono obbligatori del 1994, insieme al Consiglio parrocchiale per gli affari economici, che lo è addirittura in forza del Codice di diritto canonico del 1983 (canone 537). Deve trattarsi di una corresponsabilità effettiva, non nominale, si legge nell’enciclica, sviluppata secondo la cultura della trasparenza, del rendiconto e della valutazione. Questo deve esprimersi anche nelle articolazioni istituzionali della vita ecclesiale, a cominciare da quella di prossimità, con il Consiglio pastorale parrocchiale, il più importante organismo locale di sinodalità, e il Consiglio parrocchiale per gli affari economici, anch’esso organismo locale di sinodalità.
Purtroppo, a causa della nostra scarsa propensione alla corresponsabilità e al servizio al Popolo di Dio, tutte e tutti noi siamo in genere portati a disinteressarci di ciò che si fa nelle comunità ecclesiali e ad accostarci ad esse più che altro come spettatrici e spettatori, disposti alla critica ma non a dare concretamente una mano, lasciando che poche altre persone volenterose si occupino di tutto e decidano tutto, privandole del nostro consiglio e soprattutto delle nostre forze. Non c’è da meravigliarsi che le persone che si impegnano siano poi poco disposte alla trasparenza, al rendiconto e a far valutare ciò che fanno, considerando tutto ciò più che altro una noia burocratica, dal momento che sono lasciate sempre sole, e lo sono realmente. È comprensibile, anche se ciò va superato seguendo il Magistero sulla sinodalità ecclesiale: e la chiusura di pochi, a sua volta, scoraggia la partecipazione di molti, in un circolo che va spezzato. Questa è la situazione sulla quale si vuole incidere sviluppando, tra tante difficoltà, la sinodalità ecclesiale secondo il principio di sussidiarietà, che, lo ripeto anche qui, non riguarda solo il lasciare spazio, ma anche il suscitare l’impegno per riempire quello spazio, secondo il principio di corresponsabilità, che è componente indispensabile della sinodalità e modo concreto di partecipare alla missione evangelica. Siamo gente chiamata, in forza del Battesimo come ci ripete il Magistero, a prendere parte a questa missione.
Mario Ardigò - Azione Cattolica della parrocchia di San Clemente papa - Roma, Monte Sacro, Valli – indirizzo del blog del gruppo: acvivearomavalli.blogspot.com
