Consiglio pastorale parrocchiale: idee per iniziare in concreto
L'applicazione di un nuovo Statuto, dato a una comunità dall'alto e da fuori, richiede sempre una certa dose di creatività, soprattutto quando molte cose non sono precisate, come accade con quello del settembre scorso per i Consigli pastorali parrocchiali della Diocesi di Roma.
Nel caso della nostra parrocchia le difficoltà sorgono proprio al principio, sulla via da seguire per cominciare. Infatti da anni il nostro Consiglio pastorale parrocchiale non si riunisce più ed è possibile anche che, per varie ragioni, chi ne faceva parte non sia più disponibile. Riesumarlo o partire da zero?
Nel primo caso il problema è che è possibile che non ci sia più chiara memoria di chi lo componeva. A ciò che ho saputo, c'era un po' di confusione nelle riunioni, alle quali partecipavano i nominati ma anche altre persone. Non è sbagliato in linea di principio consentire la presenza di altra gente oltre ai membri nella fase in cui ci si informa e si fa il punto della situazione, ma quando si discute per deliberare e al momento in cui si decide è consigliabile che prendano la parola e votino solo i nominati. Nello nuovo Statuto è prevista la tenuta di un registro dei verbali e la verbalizzazione delle sedute, affidate al Segretario. All'inizio del verbale è buona norma menzionare chi tra consiglieri è presente e l'eventuale partecipazione di invitati o di un pubblico di altri fedeli. Gli invitati possono parlare nei limiti in cui la presidenza lo consenta, il pubblico può solo assistere.
Secondo il vecchio Statuto del 1994 il Consiglio durava tre anni (ora quattro), dunque il vecchio Consiglio è ormai scaduto. Poiché non è stato rinnovato alla scadenza triennale, potrebbe considerarsi che si trovi in regime di proroga tacita, che è in genere il principio che regola la rinnovazione degli organi degli enti, quando non si provveda tempestivamente a nominarne i titolari. In questo caso il vecchio Consiglio potrebbe curare le procedure per la scelta dei nuovi membri elettivi, che richiede la convocazione di assemblee generali, quelle per la scelta dei rappresentanti di tutti i fedeli, o settoriali quelle per la scelta delle altre rappresentanze elettive. Altrimenti deve provvedere a tutto il parroco. Nello spirito di sinodalitá sarebbe preferibile riesumare il vecchio Consiglio, anche per stabilire una sorta di continuità tra il vecchi e il nuovo organismo. Il Consiglio uscente potrebbe anche approvare un documento in cui si fa memoria della storia passata e della fase di transizione alla nuova consiliatura, esplicitando i criteri ai quali ci si è attenuti per organizzarla.
Tuttavia il vecchio Consiglio, costituito in un’altra era della parrocchia si era rivelato ingestibile. Allora si potrebbe pensare all’altra via.
Nel caso provveda il parroco, potrebbe iniziare nominando i membri di diritto, il Segretario e gli altri, in misura inferiore al terzo del totale, la cui scelta compete a lui solo. In questa composizione ridotta il Consiglio potrebbe organizzare le procedure per la scelta dei membri elettivi.
Il nuovo Statuto per la scelta dei membri elettivi richiede assemblee settoriali dei preti e degli istituti religiosi presenti nella parrocchia, dei rappresentanti dei servizi pastorali parrocchiali, dei rappresentanti dei gruppi ecclesiali e dei giovani e, infine un’assemblea generale dei fedeli.
Le assemblee dei giovani e dei fedeli presentano problemi perché nello Statuto non è precisato chi ha titolo a parteciparvi.
Il Direttorio per i Consigli di Comunità pastorale [unità pastorale composta da più parrocchie] e parrocchiali della Diocesi di Milano del 2019, https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/sites/83/2019/04/Direttorio-per-i-Consigli-parrocchiali-e-di-Comunit%C3%A0-pastorali-2019.pdf un documento molto completo è tecnicamente preciso, stabilisce che siano elettrici le persone battezzate maggiorenni [per il Codice di diritto canonico si diventa maggiorenni a 14 anni] domiciliate nel territorio della parrocchia o stabilmente operanti in essa [dando così rilievo ai parrocchiani d’elezione]. In altre Diocesi si è consentito il voto anche alle persone battezzate che abbiano compiuto quattordici anni. A Milano è prevista in dettaglio una procedura elettorale (per i membri elettivi) per liste contrapposte, mediante schede elettorali. Nel nuovo Statuto questo non è previsto: ci si dovrebbe riunire in assemblea dove ci si può candidare e i fedeli esprimono le loro adesioni [art.8]. Per la scelta dei rappresentanti di preti, religiosi, servizi, pastorali e gruppi [due consiglieri per ciascun settore] non vedo problema a procedere in quel modo, in quanto si sceglie in pochi. Problemi possono sorgere per l’elezione dei di rappresentanti dei giovani e dei tre rappresentanti della comunità dei fedeli [e sembra che la si intenda composta escludendo preti e religiosi e giovani] perché in teoria potrebbero presentarsi in molti. In base all’ultimo censimento e alle percentuali dei praticanti tempo fa ho calcolato in circa un migliaio le persone parrocchiane che potrebbero voler prendere parte alle procedure. In realtà, poi, dobbiamo aspettarci che vengano più che altro quelle sollecitate dai gruppi, a meno di non lavorare qualche mese per cercare di coinvolgerne anche altre.
Agli incontri sinodali che abbiamo svolto nella primavera dell’anno passato si sono presentate, almeno ai primi, una quarantina di persone e neanche tutte le persone laiche coinvolte nella pastorale. Fino a un centinaio di persone si può decidere in assemblea senza schede.
Non abbiamo un registro dei parrocchiani, analogo a quelli dei battezzati e dei matrimoni.
Si potrebbe pensare a una fase in cui ai parrocchiani che intendano partecipare alle lezioni si chieda di registrarsi in modo da poter vedere chi sono e valutare se possono farlo. E poi bisogna stabilire quando si diventa giovani e fino a quando lo si rimane e se i giovani possono partecipare anche alla scelta dei rappresentanti della comunità dei fedeli e viceversa.
A Milano di questi problemi si occupa la Commissione elettorale del Consiglio uscente, organi che rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi Consigli. Nel nostro passato Consiglio, che più che uscente si è dissolto, non c’era una commissione elettorale perché non prevista dallo Statuto Ruini del 1994 (e non lo è nemmeno in quello nuovo). Nell’ipotesi che si inizi con i consiglieri nominati dal parroco, essi potrebbero costituire una commissione per l’organizzazione delle assemblee per la scelta dei membri elettivi, per risolvere tutte le questioni di cui sopra.
I passati Consigli aveva il potere di approvare un regolamento in materia, che doveva essere approvato dal vescovo ausiliare di settore. La disposizione non è stata riprodotta nell’ nuovo Statuto, ma dal fatto che agli articoli 8 e 26 si prevede l’organizzazione di assemblee parrocchiali, difficilmente lo si potrà fare senza mettersi d’accordo sulle relative regole. In mancanza di consiglieri deve provvedervi il parroco, mentre nel caso che il Consiglio inizi con i soli membri scelti dal parroco, sarà esso a provvedere.
Mario Ardigò – Azione Cattolica in San Clemente papa – Roma, Monte Sacro, Valli