Il governo sinodale di una parrocchia. Il Consiglio pastorale parrocchiale
Quando ho chiesto a un amico se potessi dare
una mano, come segretario, a far rivivere il nostro Consiglio pastorale
parrocchiale, lui si è fatto una risata. Mi ha fatto capire che le mie
posizioni mi pongono fuori dell’area
di una possibile collaborazione in parrocchia. Non mi sono meravigliato, perché
è così che funziona oggi il nostro apparato ecclesiastico, e tutto sommato va
molto meglio di quando emarginava molto più duramente.
Comunque, mediante questo blog, esercito una
sorta di magistero laicale, pur non sapendo né volendo saperne di teologia,
essendone solo un po’ informato, ma facendo tesoro di ciò che ho appreso nel
mio campo di specializzazione, che riguarda le istituzioni.
In diritto canonico si attribuisce al parroco,
che rappresenta giuridicamente la parrocchia nelle questioni civili ed
ecclesiastiche, una funzione di governo. Una parrocchia è una società, e la
nostra non è neanche tanto piccola, potendo stimarsi in circa ottomila persone quelle
che vi fanno riferimento per la loro fede. Comunque, a prescindere dalla religione, è tutto il
quartiere, di circa quindicimila abitanti che è in qualche modo in relazione
con essa. Il governo significa decidere che fare in una collettività, in
particolare come utilizzare i beni di cui si dispone, che attività sociali
organizzare, che posizione prendere di fronte ai problemi civici ed ecclesiali.
Negli statuti delle collettività che si danno un governo, le decisioni di quest’ultimo
sono obbligatorie.
Nell’Europa di oggi, la funzione di governo in
genere non è mai attribuita ad una sola persona, salvo che in realtà di imprese
molto piccole o quando l’aspetto proprietario personale predomina. Di solito si
governa mediante consigli, vale
a dire istituzioni in cui si può discutere e decidere insieme dopo aver analizzato
a fondo le varie questioni. Fa eccezione la nostra Chiesa, nella quale pure
alcuni consigli sono
stati istituiti, ma non hanno grande rilievo rispetto alla persona che
sostanzialmente accentra il governo. In particolare questo si può dire per i Consigli pastorali parrocchiali, che, dopo una certa vivacità di esercizio
dopo la loro istituzione nel 1983, con il nuovo Codice di diritto canonico,
sulla scia di quella del Consiglio
pastorale diocesano, manifestano
ai nostri giorni una fase di declino, per disaffezione da parte del clero e
dell’altra gente.
C’è una
profonda differenza tra il Consiglio pastorale diocesano e il Consiglio pastorale parrocchiale. Solo quest’ultimo è, o
almeno dovrebbe essere, realmente espressione di una comunità. L’organizzazione
ecclesiastica diocesana è infatti essenzialmente una burocrazia costruita
intorno al potere del vescovo. Questo spiega perché, nel tempo della sede
vacante, per morte, impedimento o dimissioni del titolare, è previsto che il Consiglio
pastorale diocesano decada, ma non così il Consiglio
pastorale parrocchiale.
Quando si parla di pastorale, nella denominazione di
quei Consigli, non si vuole intendere
solo predicazione, catechetica, carità e liturgia, attività centrali nel ministero
del prete, ma ogni attività sociale nel mondo. E’ in questo senso che, ad esempio,
è detta pastorale la Costituzione La gioia e la
speranza deliberata
durante il Concilio Vaticano 2° (1962-1965).
Il Consiglio
pastorale parrocchiale dovrebbe essere espressione delle
forze che animano la parrocchia: dovrebbe essere composto in modo da renderle presenti, e in questo senso in modo
rappresentativo. I membri del Consiglio non sono però dei delegati dei rispettivi gruppi e
tantomeno delegati tenuti a rispettarne il mandato. Partecipano in quanto
persone di fede della parrocchia. La composizione dei Consiglio come la loro
regolamentazione è lasciata alla normazione del vescovo. Nella Diocesi di Roma
si è provveduto nel 1994 con un decreto del cardinal vicario Camillo Ruini.
Art.
3.– Composizione Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto dal Parroco, il
quale lo istituisce e ne è il Presidente, dai Vicari Parrocchiali, dai
Sacerdoti collaboratori, dai Rettori delle chiese, dai Diaconi, da un membro
del Consiglio per gli Affari economici, dai Rappresentanti dei laici che
collaborano nelle diverse attività parrocchiali, dai Rappresentanti degli
Istituti religiosi, delle Associazioni e realtà ecclesiali presenti nel
territorio parrocchiale e da altri membri eletti dall’Assemblea o designati dal
Parroco, in particolare tra coloro che possono offrire l’apporto della loro
competenza « soprattutto per quanto attiene alla presenza cristiana sul
territorio, alla promozione della cultura e alla solidarietà sociale » (Sinodo
diocesano, Prop. 4/1). Tutti i membri sono nominati dal Parroco, che ne dà
comunicazione al Vicariato.
Come si vede, è prevista l’elezione di membri
da parte dall’Assemblea parrocchiale, che però da noi non si è mai fatta, a mia
memoria.
Nella Diocesi di Roma l’istituzione e il
funzionamento dei Consigli pastorali parrocchiali sono obbligatori.
Il Consiglio si deve riunire almeno tra volte l’anno e deve essere il parroco, che
lo presiede, a convocarlo.
Lo statuto
del Consiglio
pastorale parrocchiale nella Diocesi di Roma ha dato
una certa autonomia regolamentare al Consiglio, che può essere esercitata, in particolare, per
regolare l’elezione di membri da parte dell’Assemblea parrocchiale e per l’articolazione interna.
Gli
specialisti che negli ultimi anni hanno ragionato sul Consiglio ritengono che il valore consultivo delle sue deliberazioni non significhi che il
parroco possa anche non tenerne conto. Si parla di valore consultivo, perché si
esaminano le questioni riunendosi in consiglio, vale a dire discorrendo
con una certa libertà in modo da individuare la via migliore. Nello Statuto dei Consiglio romani questo si è tradotto nella disposizione
secondo la quale il parroco, acquisito il parere del Consiglio «non si discosterà se non per
giusti e ponderati motivi, che illustrerà al Consiglio stesso» [art.4 lett.c)], istituendo una dialettica
obbligatoria con il Consiglio.
I
parroci vanno e vengono, ora sono nominati per nove anni. Il tempo del ministero
dell’attuale parroco scadrà nell’ottobre del 2024. La precedente successione,
avvenuta nel 2015, è stata piuttosto travagliata, per quello che ho potuto
capire. In fasi come queste il Consiglio pastorale parrocchiale dovrebbe essere particolarmente attivo. In
caso di successione tra due parroci viventi e non impediti per malattia o altro
non vi è un periodo di sede vacante; altrimenti il Consiglio viene presieduto da chi, secondo il diritto
canonico, fa le veci del parroco. Il Consiglio pastorale parrocchiale dovrebbe collaborare per mantenere continuità
di indirizzo, in modo che non si determinino fratture traumatiche nella comunità.
Ora che si sta discutendo di una riforma sinodale
delle nostre Chiesa, naturalmente si è pensato
anche al Consiglio pastorale
parrocchiale come una delle sedi in cui farne tirocinio e
sperimentazione. Una Chiesa sinodale
è una Chiesa maggiormente partecipata e quel Consiglio è, appunto, un organo di partecipazione, per di più rappresentativo, nel senso sopra precisato, della comunità dei fedeli. Vi si pratica la libertà che è la caratteristica principale della persona di fede laica, che significa aver parte
nelle decisioni che riguardano tutti.
Proprio in quanto organo partecipativo,
occorrerebbe ridefinire la funzione di governo della parrocchia in modo da renderla
compatibile con la struttura sinodale.
Occorre far sì che le decisioni collettive abbiano
una reale legittimazione da parte
della comunità dei fedeli, attraverso la collaborazione partecipativa realizzata
nel Consiglio, e se necessario nell’Assemblea parrocchiale.
Questo richiede:
a)di
non incidere troppo nell’autonomia di ciascuna aggregazione particolare dei
fedeli della parrocchia, posto che l’uniformità non è compatibile con la
sinodalità;
b)che
i problemi in discussione e l’istruttoria su di essi, vale a dire la raccolta
di dati e pareri, siano posti a conoscenza della comunità mediante opportuni
strumenti (oggi consentiti dalla facile costruzione di reti sociali, ma da
realizzare anche con strumenti classici, come le pubblicazioni di bollettini
cartacei periodici);
c)che
le decisioni del Consiglio siano
comunicate e che sia consentito alle persone di fede e alle aggregazioni della
parrocchia di formulare petizioni e di essere ascoltate, se lo richiedono.
Questo
non significa cercare di ottenere l’unanimità, che non è mai possibile nelle
società umane, nemmeno mettendo in conto un certo influsso superno (l’esperienza
lo dimostra), ma di convincere della ragionevolezza delle decisioni e
soprattutto del fatto che ogni persona possa realmente venire ascoltata e che, quindi, possa
dirsi che realmente ciascuna persona possa aver parte nelle decisioni che riguardano tutti.
E’ chiaro che gli obiettivi che ho sopra
riassunto richiedono un lavoro ulteriore rispetto alle semplici fasi
deliberative, che può essere organizzato intorno alla Segreteria del Consiglio, organismo espressamente previsto
dallo Statuto [art.4, lett.a]. La sua struttura, funzioni e
norme di funzionamento sono demandate al Regolamento del Consiglio.
Mario Ardigò - Azione Cattolica in San Clemente
papa - Roma, Monte Sacro, Valli
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Statuto del
Consiglio pastorale Parrocchiale a Roma Statuto dei Consigli pastorali
parrocchiali Vicariato di Roma Promulgazione dello Statuto dei Consigli
pastorali parrocchiali della Diocesi di Roma 1º Gennaio 1994
I. Lettera ai parroci:
ogni parrocchia deve istituire
formalmente il consiglio pastorale
Carissimi, nel quadro
dell’attuazione delle deliberazioni del Sinodo diocesano, e in vista dei
primari obiettivi pastorali dell’evangelizzazione e della comunione, con il
pieno accordo del Consiglio Episcopale, ho proceduto in data odierna a
pubblicare il Decreto che dispone la costituzione, entro il 30 aprile 1994, del
Consiglio Pastorale in ogni Parrocchia di Roma, e a promulgare lo Statuto che
ne determina le caratteristiche fondamentali e comuni. Allego alla presente
entrambi i documenti. Si tratta non di una novità, ma di un adempimento
importante perché le nostre parrocchie siano luoghi di corresponsabilità e
soggetti di impegno missionario in ciascun quartiere di Roma, secondo un
progetto sostanzialmente condiviso. A te, come Parroco e principale animatore
della tua comunità, è affidato il compito di dar vita al Consiglio Pastorale,
avendo di mira il bene di tutti coloro che sono affidati alla tua cura
pastorale. In concreto, mentre le Parrocchie che ancora ne fossero prive devono
procedere a costituire il Consiglio Pastorale, tutte quelle che già ne sono
dotate devono istituirlo formalmente sulla base del presente Statuto,
modificando ciò che eventualmente fosse in contrasto con esso. Gli Statuti che
qualche Consiglio Pastorale già si è dato sono sostituiti dal presente Statuto.
I Regolamenti già esistenti devono essere adeguati ad esso. Il sistema
dell’organizzazione ecclesiastica Come Parroco sei pregato di procedere alla
nomina scritta dei membri del Consiglio Pastorale e di inviarne comunicazione
al Vicariato, entro il prossimo 30 aprile. Ringraziandoti di cuore per il tuo
ministero, porgo a te e alla tua Parrocchia ogni buon augurio per il nuovo
anno, con la benedizione del Signore. Camillo Card. Ruini Vicario Generale di
Sua Santità
II. II Decreto
di promulgazione dello statuto CAMILLO DEL TITOLO DI S. AGNESE FUORI LE MURA
DELLA SANTA ROMANA CHIESA CARDINALE RUINI VICARIO GENERALE DI SUA SANTITÀ PER
LA DIOCESI DI ROMA In coerenza con la ecclesiologia di comunione, che il Concilio
Vaticano II ha indicato come motivo ispiratore nell’edificare la comunità
cristiana
Visto il can. 536,
par. 1-2 del C.I.C.;
Visto quanto
stabilito dal Sinodo della Diocesi di Roma circa la costituzione dei Consigli
Pastorali in ogni parrocchia (Prop. 9/3);
Sentito il Consiglio Presbiterale a norma del can. 536, par.
1;
Attesa l’avvenuta
realizzazione di tali Consigli in quasi tutta la Diocesi «ad experimentum»,
sulla base delle indicazioni del Consiglio Episcopale; DECRETIAMO
1) è approvato e promulgato lo Statuto da Noi redatto,
perché sia da tutti osservato con fedeltà;
2) venga costituito il Consiglio Pastorale in ogni
parrocchia della Diocesi entro e non oltre il 30 aprile 1994. Dato in
Roma, dal Palazzo Apostolico Lateranense, il giorno 1º
gennaio 1994, Solennità di Maria Santissima Madre di Dio.
Mons. Filippo Tucci Cancelliere Prot. N. 2/94
Statuto dei Consigli pastorali parrocchiali
III. Statuto dei Consigli parrocchiali nella Diocesi di
Roma
Art. 1.– Natura e
funzione
Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale, costituito in Roma a norma del Decreto del Cardinale Vicario, in
data 1 gennaio 1994, in conformità a quanto prescritto dal C.I.C., can. 536,
par. 1-2 e dal Sinodo diocesano, Prop. 9/3, è l’organo di partecipazione
responsabile dei fedeli alla vita e alla missione della parrocchia; esso
rappresenta l’intera comunità parrocchiale nell’unità della fede e nella
varietà dei suoi carismi e ministeri. Il Consiglio ha voto consultivo (can.
536, par. 2). I suoi membri, «insieme con coloro che partecipano alla cura
pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto
nel promuovere l’attività pastorale» (can. 536, par. 1).
Art. 2.– Finalità
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha i
seguenti scopi:
a) promuovere l’evangelizzazione
di tutta la popolazione del territorio, nel contesto della sollecitudine
pastorale e missionaria della Chiesa di Roma;
b) curare in questa prospettiva
la comunione tra i fedeli di diversa formazione culturale, sociale, spirituale
e tra le diverse realtà ecclesiali operanti nell’ambito della parrocchia;
c) valutare la situazione della
comunità parrocchiale in riferimento al territorio; d) elaborare il programma
pastorale parrocchiale, in rapporto al piano pastorale diocesano, e verificarne
l’attuazione.
Art. 3.– Composizione
Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale è composto dal Parroco, il quale lo istituisce e ne è il
Presidente, dai Vicari Parrocchiali, dai Sacerdoti collaboratori, dai Rettori
delle chiese, dai Diaconi, da un membro del Consiglio per gli Affari economici,
dai Rappresentanti dei laici che collaborano nelle diverse attività
parrocchiali, dai Rappresentanti degli Istituti religiosi, delle Associazioni e
realtà ecclesiali presenti nel territorio parrocchiale e da altri membri eletti
dall’Assemblea o designati dal Parroco, in particolare tra coloro che possono
offrire l’apporto della loro competenza « soprattutto per quanto attiene alla
presenza cristiana sul territorio, alla promozione della cultura e alla
solidarietà sociale » (Sinodo diocesano, Prop. 4/1).
Tutti i membri sono nominati dal
Parroco, che ne dà comunicazione al Vicariato. Art.
4.– Compiti del Presidente
È compito del Presidente:
a) designare un Segretario con
mansioni da precisare nel Regolamento;
b) determinare l’Ordine del giorno
e presiedere le riunioni;
c) ricercare e ascoltare
attentamente il parere del Consiglio, dal quale non si discosterà se non per
giusti e ponderati motivi, che illustrerà al Consiglio stesso;
d) le decisioni del Consiglio,
approvate dal Presidente, valgono per tutto il territorio parrocchiale, nei
limiti delle competenze che il diritto comune e particolare attribuiscono al
parroco.
Art. 5.– Durata
Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale dura tre anni. Il mandato triennale dei Consiglieri può essere
rinnovato, ma non può essere revocato se non per giusti motivi, riconosciuti
dal Vescovo Ausiliare del Settore.
Art. 6.– Riunioni
Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale si riunisce almeno tre volte l’anno. I Consiglieri partecipano di
persona. Eventuali saltuarie sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento.
Art. 7.– Commissioni
È opportuno che i lavori del
Consiglio Pastorale Parrocchiale si articolino anche in Commissioni con compiti
specifici, tenendo presenti le tre funzioni fondamentali della pastorale
ordinaria –evangelizzazione e catechesi, liturgia, carità–, ed i quattro ambiti
privilegiati individuati dal Sinodo diocesano: famiglia, giovani, impegno
sociale, cultura.
Art. 8.– Regolamento
L’attività interna del Consiglio Pastorale
Parrocchiale è disciplinata dal Regolamento, redatto dal Consiglio stesso e
approvato dal Vescovo Ausiliare del Settore.
Dato in Roma, dal Palazzo
Apostolico Lateranense, il giorno 1º gennaio 1994, Solennità di Maria
Santissima Madre di Dio.