Assenze dal lavoro per
malattia: una profonda differenza tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America
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Sick leave: a profound
difference between Italy and the United States of America
Following
is the English translation made with the help of Google translate
L’economia
capitalista contemporanea globalizzata è in gran parte una costruzione
ideologica degli Stati Uniti d’America. Eppure permangono differenze molto
profonde in materia di lavoro tra gli Stati Uniti d’America e gli altri
capitalismi avanzati, quelli europei e asiatici. In particolare gli Stati Uniti
d’America non hanno un sistema di sanità pubblica universale. Circa
centocinquanta milioni di persone non hanno una copertura sanitaria sufficiente
a fronteggiare le forme più gravi delle malattie correlate all’infezione da
Covid19. Nella maggior parte dei casi non viene riconosciuto al lavoratore
malato un periodo di malattia retribuita.
Ecco,
ad esempio, che cosa invece dispone per il caso di malattia il Contratto
collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori metalmeccanici italiani.
«In caso di interruzione del servizio dovuta
a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
·
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3
anni compiuti;
·
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3
anni e fino ai 6 anni compiuti;
·
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i
6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul
lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si intendono riferiti
alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo
ultimo episodio morboso.
Nell'ipotesi in cui il superamento dei sopra
indicati periodi di conservazione del posto fosse determinato da un evento
morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un'unica ripresa
del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto
alla conservazione del posto per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al
comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di conseguenza il periodo
complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà:
·
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni
compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
·
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e
fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5;
·
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni:
mesi 12 + 6 = 18.
Il periodo complessivo di conservazione del
posto di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui si siano
verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno
due malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a
tre mesi.
[…]
Qualora la prosecuzione della malattia oltre
i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi
può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine
rapporto.
Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda
al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità
agli effetti del preavviso.
Resta espressamente convenuto che superati i
limiti di conservazione del posto di cui sopra il lavoratore potrà usufruire,
previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4,
durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità
per nessun istituto. A fronte del protrarsi dell'assenza a causa di malattia
grave e continuativa, periodicamente documentata, il lavoratore potrà
usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa
fino alla guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore
di assolvere alle precedenti mansioni e comunque di durata non superiore a
complessivi 24 mesi continuativi.
A decorrere dal 1° ottobre 1999, le assenze
determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano
una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir
meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo,
consentiranno al lavoratore all'atto del superamento del periodo di
conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell'aspettativa prolungata,
anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici
necessari. Ai fini di cui sopra il lavoratore fornirà all'azienda le dovute
informazioni che l'azienda medesima tratterà nel rispetto della legge 31
dicembre 1996, n. 675 sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza
che il lavoratore abbia ripreso servizio, l'azienda potrà procedere alla
risoluzione del rapporto.
Per quanto concerne l'assistenza e il
trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge regolanti la
materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al
lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro, nell'ambito della
conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce,
in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento
del normale trattamento economico complessivo netto che avrebbe percepito se
avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al termine del
periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al
seguente trattamento:
·
per anzianità di servizio fino a 3 anni
compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e metà retribuzione
globale per i 4 mesi successivi;
·
per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino
a 6 anni compiuti, l'intera retribuzione globale per i primi 3 mesi e metà
retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
·
per anzianità di servizio oltre i 6 anni,
l'intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà retribuzione globale
per gli 8 mesi successivi.
Nell'ipotesi di applicazione del comporto
prolungato il trattamento sarà il seguente:
·
per anzianità di servizio fino a 3 anni
compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera retribuzione globale e mesi 6
a metà retribuzione globale;
·
per anzianità di servizio oltre i 3 anni e
fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi 4,5 ad intera retribuzione
globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;
·
per anzianità di servizio oltre i 6 anni:
mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione globale e mesi 12 a metà
retribuzione globale.
Nel caso di più assenze per malattia o
infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti economici si deve
tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni
precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.»
Regole analoghe
sono previste per gli altri lavoratori dipendenti che lavorano in istituzioni
pubbliche o in imprese private. E’ il codice civile, una legge dello Stato, che
le prevede. In alcuni casi un ente pubblico statale , l’Istituto Nazionale di
Previdenza sociale, interviene per pagare un’indennità di malattia, in
particolare per le seguenti categorie:
·
operai del settore industria;
·
operai e impiegati del settore terziario e
servizi;
·
lavoratori dell’agricoltura;
·
apprendisti;
·
disoccupati;
·
lavoratori sospesi dal lavoro;
·
lavoratori dello spettacolo;
·
lavoratori marittimi.»
I datori
di lavoro, per le categorie per le quali
è prevista quella indennità di malattia pagata dall’INPS, intervengono
per integrarla e per portarla ai livelli previsti dai Contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Qualche ora fa il Presidente statunitense Donald Trump ha annunciato
che:
- verranno stanziati fondi pubblici per
pagare in via eccezionale ai lavoratori dipendenti malati da Covid18 una
retribuzione per il periodo di malattia;
- verranno stanziati fondi pubblici per
consentire a tutti i cittadini statunitensi di curarsi nel caso di malattia da
Covid19.
In
definitiva, viene previsto in via eccezionale ciò che in Italia è un diritto sociale
universale permanente.
Il
Presidente Trump ha anche detto che il sistema sanitario statunitense è il
migliore del mondo, e questo è certamente vero per coloro, tra i cittadini
statunitensi, che beneficiano di un’assicurazione sanitaria che consenta di curare
tutte le malattie, come accade per tutti i cittadini italiani, anche per quelli
poveri. Purtroppo non tutti i cittadini statunitensi hanno quel tipo di
copertura assicurativa. E la sanità pubblica, così come quella privata,
non è organizzata per fornire assistenza
sanitaria a tutte le persone autorizzate a risiedere negli Stati Uniti d’America,
che siano cittadini statunitensi o non. Organizzare una reazione di sanità
pubblica universale, come richiesto dalla minaccia dell’epidemia da Covid19,
richiederà tempo e stanziamenti di fonti pubblici rilevantissimi. Infatti,
negli Stati Uniti d’America, il sistema delle assicurazioni sanitarie private
ha prodotto un aumento notevole dei prezzi delle prestazioni sanitarie. Purtroppo
la pandemia da Covid19 lascia poco tempo anche agli Stati Uniti d’America, che
hanno focolai nel proprio territorio nazionale: tagliare temporaneamente le
comunicazioni con le altre nazioni colpite dalla pandemia serve sicuramente, ma
non basterà. I contagi si raddoppiano ogni tre giorni circa: la crescita è
quindi esponenziale. Partendo da 1000 contagi noti negli Stati Uniti d’America
(ma il sistema di sorveglianza sanitaria è molto meno esteso di quelli europei
e cinese), a quel ritmo si avranno circa
un milione di malati dopo un mese e, in una ventina di giorni ancora, l’infezione
potrebbe raggiungere tutta la popolazione residente statunitense, qualora non
vengano organizzate misure efficaci di sanità pubblica. Fortunatamente è stato
osservato che la velocità di diffusione dei contagi rallenta con il progredire
della loro estensione in una popolazione. Tuttavia, secondo l’esperienza
italiana, cento milioni di malati significherebbero tra i quattro e i dieci milioni di malati che
hanno bisogno di un lungo ricovero, circa venti giorni, in reparti di terapia
intensiva.
Durante la Seconda Guerra mondiale, quella contro Covid19 è una specie
di guerra mondiale, gli Stati Uniti d’America furono capaci di produrre molto
rapidamente gli armamenti necessari, quando decisero di partecipare al
conflitto. Il problema, nel caso della pandemia da Covid19, è che la malattia
costringe progressivamente all’isolamento sanitario fasce sempre maggiori di
lavoratori.
Mario Ardigò - Azione Cattolica in San
Clemente papa - Roma, Monte Sacro, Valli
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Sick leave: a profound
difference between Italy and the United States of America
The globalized contemporary capitalist economy is largely
an ideological construction of the United States of America. Yet there are
still very profound differences in terms of work between the United States of
America and other advanced capitalisms, European and Asian ones. In particular,
the United States of America does not have a universal public health system.
About one hundred and fifty million people do not have sufficient health
coverage to deal with the most serious forms of diseases related to Covid
infection19. In most cases, a paid period of sickness is not recognized to the
sick worker.
Here, for example, is what the national collective
bargaining agreement of Italian metalworkers has for the case of illness.
n the event of
interruption of the service due to illness or accident not at work, the
non-probationary worker has the right to keep his place for a period, defined
as a short-term behavior, of:
• a) 6 months for length of service up to 3 years
completed;
• b) 9 months for seniority over 3 years and up to 6
years of age;
• c) 12 months for seniority over 6 years.
In the case of multiple illnesses or accidents not at
work, the aforementioned retention periods are intended to refer to the overall
absences that occurred in the three years preceding each new last morbid
episode.
In the event that the overcoming of the aforementioned
retention periods of the place was determined by a continuous morbid event with
uninterrupted absence or interrupted by a single resumption of work for a
period not exceeding two months, the worker has the right to the conservation
of the place for a further period, in addition to those provided for in the
previous paragraph, equal to half of the periods themselves. Consequently, the overall
period of retention of the place, defined as extended behavior, will be:
• a) for length of service up to 3 years: 6 + 3 = 9
months;
• b) for length of service over 3 years and up to 6 years
of age: 9 + 4.5 = 13.5 months;
• c) for seniority over 6 years: months 12 + 6 = 18.
The overall period of retention of the post referred to
in the preceding paragraph also applies if, in the three preceding years each
new morbid episode has occurred, at least two diseases involving, each, a
continuous absence equal to or greater than three months.
[...]
f the continuation of the disease beyond the
aforementioned terms does not allow the worker to resume service, he can
terminate the employment relationship with the right to only terminate the
treatment.
If this does not happen and the company does not make the
dismissal, the relationship remains suspended except for the period of
seniority for the purposes of the notice.
It is expressly agreed that after exceeding the limits of
conservation of the place mentioned above, the worker can take advantage, upon
written request, of a waiting period lasting 4 months, during which there will
be no remuneration, nor will there be any seniority for any institution . In
the face of the continued absence due to serious and continuous illness,
periodically documented, the worker will be able to take advantage, upon
written request, of a further leave of absence until the clinical recovery,
duly proven, which allows the worker to fulfill the previous tasks and however
of a duration not exceeding a total of 24 continuous months.
Starting from 1 October 1999, absences caused by serious
pathologies that require life-saving therapies, which lead to discontinuity in
work performance, which in any case do not impair the ability to perform work
even if interspersed over time, will allow the worker to act exceeding the
retention period of the workplace to be able to take advantage of the prolonged
expectation, even in a split manner, in relation to the individual therapeutic
events necessary. For the above purposes, the worker will provide the company
with the necessary information that the company will treat in compliance with
the law of 31 December 1996, n. 675 on the protection of privacy.
Even after the leave period without the worker having
resumed service, the company can proceed with the resolution of the
relationship.
With regard to the assistance and treatment of illness
for workers, the laws governing the matter apply.
In addition, the companies will pay the worker absent due
to illness or accident not at work, in the context of job retention, an
integration of what the worker perceives, by virtue of legislative provisions
and / or other rules, until normal treatment is achieved total net income that
he would have received if he had worked, making the related adjustments for
this purpose at the end of the contractual treatment period.
For this purpose, the worker will be entitled to the
following treatment:
• for
length of service up to 3 years completed, the entire global remuneration for the
first 2 months and half the global remuneration for the following 4 months;
• for
service seniority over 3 years and up to 6 years completed, the entire global
remuneration for the first 3 months and half the global remuneration for the
following 6 months;
• for
seniority over 6 years, the entire global remuneration for the first 4 months
and half the global remuneration for the following 8 months.
In the
event of application of the extended behavior, the treatment will be as
follows:
• for
length of service up to 3 years: 6 + 3 = 9 months, of which 3 months for full
global remuneration and 6 months for half global remuneration;
• for
seniority over 3 years and up to 6 years completed: 9 + 4.5 months = 13.5
months of which 4.5 months at full global remuneration and 9 months at half
global remuneration;
• for
seniority over 6 years: months 12 + 6 = 18 of which 6 months for full global
remuneration and 12 months for half global remuneration.
In the
case of several absences due to illness or accident not at work, for the
purposes of the aforementioned economic treatments, the periods of absence
which occurred in the three years preceding each new last morbid episode must
be taken into account. »
Similar
rules are provided for other employees who work in public institutions or in
private enterprises. It is the civil code, a state law, which provides for
them. In some cases, a state public body, the National Social Security
Institute - INPS, intervenes to pay sickness benefits, in particular for the
following categories:
•
workers in the industrial sector;
•
workers and employees of the tertiary and services sector;
•
agricultural workers;
•
apprentices;
•
unemployed;
•
workers suspended from work;
• show
business workers;
•
seafarers. "
Employers,
for the categories for which the sickness allowance paid by INPS is provided,
intervene to integrate it and bring it to the levels set by the national
collective bargaining agreements.
A few hours ago US President Donald Trump announced
that:
-
public funds will be set aside to pay workers who are sick of Covid18 exceptionally for remuneration for the
period of illness;
-
public funds will be allocated to allow all US citizens to seek treatment from
Covid19 in the event of illness.
Ultimately,
what is a permanent universal social right in Italy is exceptionally provided for.
President
Trump also said that the United States health system is the best in the world,
and this is certainly true of those who, among the citizens of the United
States, benefit from health insurance that allows them to cure all diseases, as
is the case for all citizens. Italians, even for the poor ones. Unfortunately,
not all U.S. citizens have that type of insurance coverage. And public health,
as well as private health, is not organized to provide health care to all
persons authorized to reside in the United States of America, whether they are
US citizens or not. Organizing a universal public health response, as demanded
by the threat of the epidemic from Covid19, will require time and funds from
very important public sources. In fact, in the United States of America, the
private health insurance system has produced a significant increase in the
prices of health services. Unfortunately, the pandemic from Covid19 also leaves
little time for the United States of America, which has outbreaks in its
national territory: temporarily cutting communications with other countries
affected by the pandemic is certainly useful, but it will not be enough. The
infections double every three days or so: growth is therefore exponential.
Starting from 1000 known infections in the United States of America (but the
health surveillance system is much less extensive than the European and Chinese
ones), at that rate there will be about a million patients after a month and,
in about twenty more days, the infection could reach the entire US resident population if
effective public health measures are not organized. Fortunately it has been
observed that the rate of spread of the infections slows down with the progress
of their spread in a population. However, according to Italian experience, one
hundred million sick people would mean between four and ten million sick people
who need a long hospitalization, about twenty days, in intensive care units.
During
the Second World War, the one against Covid19 is a kind of world war, the
United States of America was able to produce the necessary armaments very
quickly, when it decided to participate in the conflict. The problem, in the
case of the Covid pandemic19, is that the disease progressively forces more and
more workers to isolate themselves.
by Mario Ardigò -
Catholic Action group in the Catholic parish named "Saint
Clemente pope" - Rome, Monte Sacro - Valli district