INFORMAZIONI UTILI SU QUESTO BLOG

  Questo blog è stato aperto da Mario Ardigò per consentire il dialogo fra gli associati dell'associazione parrocchiale di Azione Cattolica della Parrocchia di San Clemente Papa, a Roma, quartiere Roma - Montesacro - Valli, un gruppo cattolico, e fra essi e altre persone interessate a capire il senso dell'associarsi in Azione Cattolica, palestra di libertà e democrazia nello sforzo di proporre alla società del nostro tempo i principi di fede, secondo lo Statuto approvato nel 1969, sotto la presidenza nazionale di Vittorio Bachelet, e aggiornato nel 2003.

  This blog was opened by Mario Ardigò to allow dialogue between the members of the parish association of Catholic Action of the Parish of San Clemente Papa, in Rome, the Roma - Montesacro - Valli district, a Catholic group, and between them and other interested persons to understand the meaning of joining in Catholic Action, a center of freedom and democracy in the effort to propose the principles of faith to the society of our time, according to the Statute approved in 1969, under the national presidency of Vittorio Bachelet, and updated in 2003.

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L’Azione Cattolica Italiana è un’associazione di laici nella chiesa cattolica che si impegnano liberamente per realizzare, nella comunità cristiana e nella società civile, una specifica esperienza, ecclesiale e laicale, comunitaria e organica, popolare e democratica. (dallo Statuto)

Italian Catholic Action is an association of lay people in the Catholic Church who are freely committed to creating a specific ecclesial and lay, community and organic, popular and democratic experience in the Christian community and in civil society. (from the Statute)

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  Questo blog è un'iniziativa di laici aderenti all'Azione Cattolica della parrocchia di San Clemente papa e manifesta idee ed opinioni espresse sotto la personale responsabilità di chi scrive. Esso non è un organo informativo della parrocchia né dell'Azione Cattolica e, in particolare, non è espressione delle opinioni del parroco e dei sacerdoti suoi collaboratori, anche se i laici di Azione Cattolica che lo animano le tengono in grande considerazione.

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  Scrivo per dare motivazioni ragionevoli all’impegno sociale. Lo faccio secondo l’ideologia corrente dell’Azione Cattolica, che opera principalmente in quel campo, e secondo la mia ormai lunga esperienza di vita sociale. Quindi nell’ordine di idee di una fede religiosa, dalla quale l’Azione Cattolica trae i suoi più importanti principi sociali, ma senza fare un discorso teologico, non sono un teologo, e nemmeno catechistico, di introduzione a quella fede. Secondo il metodo dell’Azione Cattolica cerco di dare argomenti per una migliore consapevolezza storica e sociale, perché per agire in società occorre conoscerla in maniera affidabile. Penso ai miei interlocutori come a persone che hanno finito le scuole superiori, o hanno raggiunto un livello di cultura corrispondente a quel livello scolastico, e che hanno il tempo e l’esigenza di ragionare su quei temi. Non do per scontato che intendano il senso della terminologia religiosa, per cui ne adotto una neutra, non esplicitamente religiosa, e, se mi capita di usare le parole della religione, ne spiego il senso. Tengo fuori la spiritualità, perché essa richiede relazioni personali molto più forti di quelle che si possono sviluppare sul WEB, cresce nella preghiera e nella liturgia: chi sente il desiderio di esservi introdotto deve raggiungere una comunità di fede. Può essere studiata nelle sue manifestazioni esteriori e sociali, come fanno gli antropologi, ma così si rimane al suo esterno e non la si conosce veramente.

  Cerco di sviluppare un discorso colto, non superficiale, fatto di ragionamenti compiuti e con precisi riferimenti culturali, sui quali chi vuole può discutere. Il mio però non è un discorso scientifico, perché di quei temi non tratto da specialista, come sono i teologi, gli storici, i sociologi, gli antropologi e gli psicologi: non ne conosco abbastanza e, soprattutto, non so tutto quello che è necessario sapere per essere un specialista. Del resto questa è la condizione di ogni specialista riguardo alle altre specializzazioni. Le scienze evolvono anche nelle relazioni tra varie specializzazioni, in un rapporto interdisciplinare, e allora il discorso colto costituisce la base per una comune comprensione. E, comunque, per gli scopi del mio discorso, non occorre una precisione specialistica, ma semmai una certa affidabilità nei riferimento, ad esempio nella ricostruzione sommaria dei fenomeni storici. Per raggiungerla, nelle relazioni intellettuali, ci si aiuta a vicenda, formulando obiezioni e proposte di correzioni: in questo consiste il dialogo intellettuale. Anch’io mi valgo di questo lavoro, ma non appare qui, è fatto nei miei ambienti sociali di riferimento.

  Un cordiale benvenuto a tutti e un vivo ringraziamento a tutti coloro che vorranno interloquire.

  Dall’anno associativo 2020/2021 il gruppo di AC di San Clemente Papa si riunisce abitualmente due martedì e due sabati al mese, alle 17, e anima la Messa domenicale delle 9. Durante la pandemia da Covid 19 ci siamo riuniti in videoconferenza Google Meet. Anche dopo che la situazione sanitaria sarà tornata alla normalità, organizzeremo riunioni dedicate a temi specifici e aperte ai non soci con questa modalità.

 Per partecipare alle riunioni del gruppo on line con Google Meet, inviare, dopo la convocazione della riunione di cui verrà data notizia sul blog, una email a mario.ardigo@acsanclemente.net comunicando come ci si chiama, la email con cui si vuole partecipare, il nome e la città della propria parrocchia e i temi di interesse. Via email vi saranno confermati la data e l’ora della riunione e vi verrà inviato il codice di accesso. Dopo ogni riunione, i dati delle persone non iscritte verranno cancellati e dovranno essere inviati nuovamente per partecipare alla riunione successiva.

 La riunione Meet sarà attivata cinque minuti prima dell’orario fissato per il suo inizio.

Mario Ardigò, dell'associazione di AC S. Clemente Papa - Roma

NOTA IMPORTANTE / IMPORTANT NOTE

SUL SITO www.bibbiaedu.it POSSONO ESSERE CONSULTATI LE TRADUZIONI IN ITALIANO DELLA BIBBIA CEI2008, CEI1974, INTERCONFESSIONALE IN LINGUA CORRENTE, E I TESTI BIBLICI IN GRECO ANTICO ED EBRAICO ANTICO. CON UNA FUNZIONALITA’ DEL SITO POSSONO ESSERE MESSI A CONFRONTO I VARI TESTI.

ON THE WEBSITE www.bibbiaedu.it THE ITALIAN TRANSLATIONS OF THE BIBLE CEI2008, CEI1974, INTERCONFESSIONAL IN CURRENT LANGUAGE AND THE BIBLICAL TEXTS IN ANCIENT GREEK AND ANCIENT JEWISH MAY BE CONSULTED. WITH A FUNCTIONALITY OF THE WEBSITE THE VARIOUS TEXTS MAY BE COMPARED.

sabato 22 febbraio 2020

La sentenza del 16-1-20 della Corte di Cassazione sul caso "Sea Watch" - estratto


Il testo integrale della sentenza è visualizzabile e scaricabile in pdf dal sito della Corte di Cassazione, all'indirizzo
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6626_02_2020_no-index.pdf


Nota informativa sulla recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso Sea Watch 3 del giugno 2019.

1. Il fatto  
   Il 29 giugno 2019, a Lampedusa, tra le una e le due di notte, la nave umanitaria Sea Watch3, che aveva soccorso migranti in mare avendo poi avuto la formale notifica del divieto di attracco in porti italiani, dopo 17 giorni in mare attraccò al molo commerciale di Lampedusa in violazione di quel divieto,  senza autorizzazione preventiva delle autorità marittime e di pubblica sicurezza e nonostante che una pilotina della Guardia di Finanza, in servizio di polizia marittima nel porto comandata da un sottufficiale, avesse tentato di sbarrarle la via frapponendosi al molo. La comandante della nave aveva invocato lo stato di necessità. Dopo un’ora dall’attracco, era stata arrestata in relazione ai delitti di "resistenza o violenza contro nave da guerra", un reato che prevede una pena da tre a dieci anni di reclusione, e di “resistenza a pubblico ufficiale”, con pena massima fino a cinque anni di reclusione.
 L’arresto in flagranza di reato tuttavia non veniva convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, al quale la convalida era stata richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, ufficio del Pubblico ministero di primo grado, con due argomenti: per l’ipotesi di delitto di resistenza a pubblico ufficiale vi era stata la scriminante dello stato di necessità, prevista dall’art.51 del codice penale; l’altro delitto non era configurabile in quanto la pilotina della Guardia di Finanza, benché nave militare, non poteva essere considerata nave da guerra, secondo il Codice dell’ordinamento militare, in quanto, al momento del fatto, non era comandata da un ufficiale della Marina dello Stato. Il Pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione.
  La Procura generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
  La Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n.6626/20 pronunciata il 16-1-20, le cui motivazioni sono state pubblicate il 20-2-20, ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero.
 Il testo integrale della sentenza è leggibile e scaricabile in pdf sul sito della Corte di Cassazione, alla pagina


http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6626_02_2020_no-index.pdf

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2. La sentenza
 La sentenza n.6626/20 della 3° Sezione della Corte di Cassazione, deliberata il 16-1-20, con motivazione depositata il 20-2-20, che tratta del caso Sea Watch3 sopra sintetizzato, innanzi tutto richiama la precedente giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione dell'art.385 del codice di procedura penale, norma che pone dei limiti al potere di arresto (cattura d’iniziativa, senza un ordine dell’autorità giudiziaria) da parte della polizia giudiziaria (personale di vari corpi di polizia e di altri uffici che hanno funzioni nell’accertamento dei reati) di chi è colto nell’atto di commettere certi delitti. Quella norma stabilisce in particolare un divieto  di arresto  quando appaia  che il fatto che si ipotizza come delitto sia stato compiuto in presenza di una causa di non punibilità. Bisogna però che quest'ultima sia almeno riconoscibile, vale a dire ragionevolmente / verosimilmente esistente sulla scorta delle circostanze di fatto conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza. Lo era per la polizia giudiziaria che operò l'arresto della Comandante di Sea Watch3 nel porto di Lampedusa? Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, la cui ordinanza di non convalida dell'arresto (l’arresto fatto dalla polizia giudiziaria diventa inefficace se non convalidato entro 96 ore dall’esecuzione) era giunta alla cognizione della Corte su ricorso del Pubblico ministero, aveva ritenuto che, per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale, sussistesse la scriminante (causa di non punibilità) dell'adempimento di un dovere  imposto da una norma giuridica prevista dall'art.51 del codice penale e che essa fosse anche riconoscibile, nel senso sopra precisato, da parte del personale di polizia giudiziaria operante. La Corte ha accreditato questa interpretazione della fattispecie concreta, ritenendola corretta sulla base della ricostruzione dei fatti operata nell’ordinanza impugnata. In particolare, e questo è l'argomento che mi pare fondare il ragionamento della Corte con specifico riguardo alla non convalida dell'arresto,  in quanto tutte le norme di diritto interno e del diritto internazionale applicabile nell'ordinamento italiano per recepimento legislativo o in forza dell'art.10, 1° comma, della Costituzione devono ritenersi ben conosciute da coloro che operano il salvataggio in mare e da coloro che, per servizio, operano in mare svolgendo attività di polizia marittima (pag.10 in fine e pag.11 della sentenza) e la situazione di fatto che si presentava agli operanti era quella di un soccorso in mare in relazione al quale, secondo il punto 3.1.9 della Convenzione SAR di Amburgo del 1979, resa esecutiva con legge n.147 del 1989, alla quale seguirono disposizioni attuative con decreto del Presidente della Repubblica  n. 662 del 1994, l'Italia, quale parte interessataaveva l'obbligo di adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco delle persone soccorse in mare avesse luogo nel più breve tempo ragionevolmente possibile. A pag. 10 della sentenza si elencano le fonti normative applicabili alla fattispecie del caso Sea Watch3 che imponevano di assicurare che la gente soccorsa in mare fosse sbarcata nel più breve tempo possibile nell'unico porto sicuro che si presentava come tale nell'emergenza umanitaria che si era prodotta, vale a dire in Italia. Perché, a pag. 12 della sentenza se ne fa menzione, la Corte ha ritenuto che non possa essere considerata al sicuro la gente che, soccorsa in mare, venga lasciata sulla nave dei soccorritori senza consentirne lo sbarco, oltre che in balia degli eventi meteorologici avversi anche nell'impossibilità di ottenere il rispetto di propri diritti fondamentali e, tra essi, il diritto di presentare domanda di protezione internazionale.
 La Corte infine non ha ritenuto possibile contestare, con riferimento all’attracco della nave Sea Watch3, il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in quanto la pilotina della Guardia di finanza coinvolta nel fatto tentando di impedire l’attracco di quella nave al porto di Lampedusa,  per quanto indubbiamente nave militare,  non poteva essere considerata nave da guerra  poiché in quel momento non era comandata da un ufficiale di Marina al servizio dello Stato, secondo quanto prevede l'art.239, 2° comma,  del decreto legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare), 
Mario Ardigò