Costituzione
Apostolica «La Comunione episcopale - Episcopalis communio» di Papa Francesco
sul Sinodo dei Vescovi, deliberata il 15.9.18 e diffusa il 18.09.2018
[Commento mio. Questo documento normativo deliberato da papa Francesco è la più importante riforma istituzionale finora decisa durante il Papato in corso, in particolare per quanto si legge nell'art.18:
Art. 18
Consegna del Documento finale al Romano Pontefice
§ 1.
Ricevuta l’approvazione dei Membri, il Documento finale dell’Assemblea è offerto al Romano Pontefice, che decide della sua pubblicazione.
Se approvato espressamente dal Romano Pontefice, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro.
§ 2.
Qualora poi il Romano Pontefice abbia concesso all’Assemblea del Sinodo potestà deliberativa, a norma del can. 343 del Codice di diritto canonico, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro una volta da lui ratificato e promulgato.
In questo caso il Documento finale viene pubblicato con la firma del Romano Pontefice insieme a quella dei Membri.
Viene previsto, sostanzialmente, che l'Assemblea del Sinodo dei Vescovi, in unione con il Papa, possa emanare atti dottrinali e normativi in analogia con la procedura seguita nei Concili ecumenici, partecipando del Magistero ordinario del Papa. E' l'attuazione di un proposito espresso nell'esortazione apostolica La Gioia del Vangelo, del 2013, come indicato nella premessa al documento:
Confido altresì che, proprio incoraggiando una «conversione del papato […] che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell’evangelizzazione»[40], l’attività del Sinodo dei Vescovi potrà a suo modo contribuire al ristabilimento dell’unità fra tutti i cristiani, secondo la volontà del Signore (cfr. Gv 17, 21). Così facendo esso aiuterà la Chiesa cattolica, secondo l’auspicio formulato anni or sono da Giovanni Paolo II, a «trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova»[41].
note:
[40] dall'esortazione apostolica Evangelii gaudium - del2013, 32.
[41] dall'enciclica Ut unum sint (25 maggio1995), 95.
La definizione giuridica del Sinodo dei Vescovi è data dal canone 342 del Codice di diritto canonico:
Can. 342 - Il sinodo dei Vescovi è un'assemblea di Vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell'orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i Vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo.
La prima occasione in cui potrebbe essere esercitata quella facoltà è la 15° Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, indetto dal 3 al 28 ottobre prossimi sul tema "I giovani, la fede e il discernimento vocazionale". Per l'Italia parteciperà anche Mons. Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno, Assistente ecclesiastico generale dell'Azione Cattolica Italiana.
Mario Ardigò - Azione Cattolica in San Clemente papa - Roma, Monte Sacro, Valli]
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1. La comunione episcopale (Episcopalis communio), con Pietro e
sotto Pietro, si manifesta in modo peculiare nel Sinodo dei Vescovi, che,
istituito da Paolo VI il 15 settembre 1965, costituisce una delle più preziose
eredità del Concilio Vaticano II[1]. Da
allora in poi il Sinodo, nuovo nella sua istituzione ma antichissimo nella sua
ispirazione, presta un’efficace collaborazione al Romano Pontefice, secondo i
modi da lui stesso stabiliti, nelle questioni di maggiore importanza, quelle
cioè che richiedono speciale scienza e prudenza per il bene di tutta la Chiesa.
In tal modo il Sinodo dei Vescovi, «rappresentando tutto l’Episcopato
cattolico, manifesta che tutti i Vescovi sono partecipi in gerarchica comunione
della sollecitudine della Chiesa universale»[2].
Nel corso di oltre
cinquant’anni, le Assemblee del Sinodo si sono rivelate un valido strumento di
conoscenza reciproca tra i Vescovi, preghiera comune, confronto leale,
approfondimento della dottrina cristiana, riforma delle strutture
ecclesiastiche, promozione dell’attività pastorale in tutto il mondo. In questo
modo, tali Assemblee non si sono soltanto configurate come un luogo
privilegiato di interpretazione e recezione del ricco magistero conciliare, ma
hanno anche offerto un notevole impulso al successivo magistero pontificio.
Pure oggi, in un momento
storico in cui la Chiesa si introduce in «una nuova tappa evangelizzatrice»[3], che le chiede di costituirsi «in tutte le
regioni della terra in uno “stato permanente di missione”»[4],
il Sinodo dei Vescovi è chiamato, come ogni altra istituzione ecclesiastica, a
diventare sempre più «un canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo
attuale, più che per l’autopreservazione»[5].
Soprattutto, come auspicava già il Concilio, è necessario che il Sinodo, nella
consapevolezza che «il compito di annunciare dappertutto nel mondo il Vangelo
riguarda primariamente il Corpo episcopale», si impegni a promuovere «con
particolare sollecitudine l’attività missionaria, che è il dovere più alto e
più sacro della Chiesa»[6].
2. È provvidenziale che
l’istituzione del Sinodo dei Vescovi sia avvenuta nel contesto dell’ultima
assise ecumenica. Infatti il Concilio Vaticano II, «seguendo le orme del
Concilio Vaticano I»[7], ha approfondito nel
solco della genuina Tradizione ecclesiale la dottrina sull’Ordine episcopale,
concentrandosi in particolar modo sulla sua sacramentalità e sulla sua natura
collegiale[8]. È apparso così definitivamente
chiaro che ciascun Vescovo possiede simultaneamente e inseparabilmente la
responsabilità per la Chiesa particolare affidata alle sue cure pastorali e la
sollecitudine per la Chiesa universale[9].
Questa sollecitudine,
che esprime la dimensione sovradiocesana del munus episcopale,
si esercita in modo solenne nella veneranda istituzione del Concilio ecumenico
e si esprime pure nell’azione congiunta dei Vescovi sparsi su tutta la terra,
azione che sia indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice[10]. Non si può poi dimenticare che compete a
quest’ultimo, secondo i bisogni del Popolo di Dio, individuare e promuovere le
forme attraverso le quali il Collegio episcopale possa esercitare la propria
autorità sulla Chiesa universale[11].
Nel corso del dibattito
conciliare, di pari passo con la maturazione della dottrina sulla collegialità
episcopale, è emersa pure a più riprese la richiesta di associare alcuni
Vescovi al ministero universale del Romano Pontefice, nella forma di un
organismo centrale permanente, esterno ai Dicasteri della Curia Romana, che
fosse in grado di manifestare, anche al di fuori della forma solenne e straordinaria
del Concilio ecumenico, la sollecitudine del Collegio episcopale per le
necessità del Popolo di Dio e la comunione fra tutte le Chiese.
3. Accogliendo tali
sollecitazioni, il 14 settembre 1965 Paolo VI preannunciò ai Padri conciliari,
radunati per la sessione di apertura del quarto periodo del Concilio ecumenico,
la decisione di istituire di propria iniziativa e con propria potestà un
organismo denominato Sinodo dei Vescovi, il quale, «composto di Presuli,
nominati per la maggior parte dalle Conferenze Episcopali, con la Nostra
approvazione, sarà convocato, secondo i bisogni della Chiesa, dal Romano
Pontefice, per sua consultazione e collaborazione, quando, per il bene generale
della Chiesa, ciò sembrerà a lui opportuno».
Nel motu proprio Apostolica
sollicitudo, promulgato l’indomani, lo stesso Pontefice istituiva il Sinodo
dei Vescovi, affermando che esso, «per il quale Vescovi scelti nelle varie
parti del mondo apportano al supremo Pastore della Chiesa un aiuto più
efficace, viene costituito in maniera tale che sia: 1) una istituzione
ecclesiastica centrale; 2) rappresentante di tutto l’Episcopato cattolico; 3)
perpetua per sua natura; 4) quanto alla sua struttura, svolgente i suoi compiti
in modo temporaneo e occasionale»[12].
Il Sinodo dei Vescovi,
che nel nome si collegava idealmente all’antica e ricchissima tradizione
sinodale della Chiesa, tenuta in grande onore soprattutto nelle Chiese
d’Oriente, avrebbe avuto normalmente funzione consultiva, offrendo al Romano
Pontefice, sotto l’impulso dello Spirito Santo, informazioni e consigli circa
le varie questioni ecclesiali. Al tempo stesso, il Sinodo avrebbe potuto godere
anche di potestà deliberativa, qualora il Romano Pontefice avesse voluto
conferirgliela[13].
4. Paolo VI, all’atto di
istituire il Sinodo come «speciale consiglio permanente di sacri Pastori», si
dichiarava consapevole che esso, «come ogni istituzione umana, col passare del
tempo potrà essere maggiormente perfezionato»[14].
A tale successivo sviluppo hanno concorso, da un lato, la progressiva recezione
della feconda dottrina conciliare sulla collegialità episcopale e, dall’altro,
l’esperienza delle numerose Assemblee sinodali celebrate nell’Urbe a partire
dal 1967, anno nel quale veniva pubblicato anche un apposito Ordo
Synodi Episcoporum.
Anche dopo la
promulgazione del Codice di diritto canonico e del Codice
dei Canoni delle Chiese orientali, che hanno integrato nel diritto universale
il Sinodo dei Vescovi[15], quest’ultimo ha
continuato a evolversi gradualmente, fino all’ultima edizione dell’Ordo
Synodi, promulgata da Benedetto XVI il 29 settembre 2006. In modo
particolare, è stata istituita e via via rafforzata nelle proprie funzioni la
Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, composta dal Segretario Generale e
da uno speciale Consiglio di Vescovi, affinché la costitutiva stabilità del
Sinodo stesso fosse meglio assicurata nel tempo compreso tra le diverse
Assemblee sinodali.
In questi anni,
constatando l’efficacia dell’azione sinodale di fronte alle questioni che
richiedono un intervento tempestivo e concorde dei Pastori della Chiesa, è
cresciuto il desiderio che il Sinodo diventi ancor più una peculiare
manifestazione e un’efficace attuazione della sollecitudine dell’Episcopato per
tutte le Chiese. Già Giovanni Paolo II ha affermato che «forse questo strumento
potrà essere ancora migliorato. Forse la collegiale responsabilità pastorale
può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente»[16].
5. Per tali ragioni, fin
dall’inizio del mio ministero petrino ho rivolto una speciale attenzione al
Sinodo dei Vescovi, fiducioso che esso potrà conoscere «ulteriori sviluppi per
favorire ancora di più il dialogo e la collaborazione tra i Vescovi e tra essi
e il Vescovo di Roma»[17]. Ad animare
quest’opera di rinnovamento dev’essere la ferma convinzione che tutti i Pastori
sono costituiti per il servizio al Popolo santo di Dio, al quale essi stessi
appartengono in virtù del sacramento del Battesimo.
È certamente vero, come
insegna il Concilio Vaticano II, che «i Vescovi quando insegnano in comunione
con il Romano Pontefice devono essere da tutti ascoltati con venerazione quali
testimoni della divina e cattolica verità; e i fedeli devono accordarsi con il
giudizio del loro Vescovo dato a nome di Cristo in materia di fede e di morale,
e aderirvi con il religioso ossequio dello spirito»[18].
Ma è altrettanto vero che «la vita della Chiesa e la vita nella Chiesa è per
ogni Vescovo la condizione per l’esercizio della sua missione d’insegnare»[19].
Così il Vescovo è
contemporaneamente maestro e discepolo. Egli è maestro quando, dotato di una
speciale assistenza dello Spirito Santo, annuncia ai fedeli la Parola di verità
in nome di Cristo capo e pastore. Ma egli è anche discepolo quando, sapendo che
lo Spirito è elargito a ogni battezzato, si pone in ascolto della voce di
Cristo che parla attraverso l’intero Popolo di Dio, rendendolo «infallibile
in credendo»[20]. Infatti, «la totalità
dei fedeli, avendo l’unzione che viene dal Santo (cfr. 1 Gv 2,20
e 27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà
mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando “dai
Vescovi fino agli ultimi fedeli laici”, mostra l’universale suo consenso in
cose di fede e di morale»[21]. Il Vescovo,
per questo, è insieme chiamato a «camminare davanti, indicando il cammino,
indicando la via; camminare in mezzo, per rafforzare [il Popolo di Dio]
nell’unità; camminare dietro, sia perché nessuno rimanga indietro, ma,
soprattutto, per seguire il fiuto che ha il Popolo di Dio per trovare nuove
strade. Un Vescovo che vive in mezzo ai suoi fedeli ha le orecchie aperte per ascoltare
“ciò che lo Spirito dice alle Chiese” (Ap 2, 7) e la “voce delle
pecore”, anche attraverso quegli organismi diocesani che hanno il compito di
consigliare il Vescovo, promuovendo un dialogo leale e costruttivo»[22].
6. Anche il Sinodo dei
Vescovi deve sempre più diventare uno strumento privilegiato di ascolto del
Popolo di Dio: «Dallo Spirito Santo per i Padri sinodali chiediamo,
innanzitutto, il dono dell’ascolto: ascolto di Dio, fino a sentire
con Lui il grido del Popolo; ascolto del Popolo, fino a respirarvi la volontà a
cui Dio ci chiama»[23].
Benché nella sua
composizione si configuri come un organismo essenzialmente episcopale, il
Sinodo non vive pertanto separato dal resto dei fedeli. Esso, al contrario, è
uno strumento adatto a dare voce all’intero Popolo di Dio proprio per mezzo dei
Vescovi, costituiti da Dio «autentici custodi, interpreti e testimoni della
fede di tutta la Chiesa»[24], mostrandosi di
Assemblea in Assemblea un’espressione eloquente della sinodalità come
«dimensione costitutiva della Chiesa»[25].
Pertanto, come ha
affermato Giovanni Paolo II, «ogni Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi è
una forte esperienza ecclesiale, anche se nelle modalità delle sue procedure
rimane sempre perfettibile. I Vescovi riuniti nel Sinodo rappresentano
anzitutto le proprie Chiese, ma tengono presenti anche i contributi delle
Conferenze Episcopali dalle quali sono designati e dei cui pareri circa le
questioni da trattare si fanno portatori. Essi esprimono così il voto del Corpo
gerarchico della Chiesa e, in qualche modo, quello del Popolo cristiano, del
quale sono i Pastori»[26].
7. La storia della
Chiesa testimonia ampiamente l’importanza del processo consultivo, per
conoscere il parere dei Pastori e dei fedeli in ciò che riguarda il bene della
Chiesa. È così di grande importanza che, anche nella preparazione delle
Assemblee sinodali, riceva una speciale attenzione la consultazione di tutte le
Chiese particolari. In questa prima fase i Vescovi, seguendo le indicazioni
della Segreteria Generale del Sinodo, sottopongono le questioni da trattare
nell’Assemblea sinodale ai Presbiteri, ai Diaconi e ai fedeli laici delle loro
Chiese, sia singolarmente sia associati, senza trascurare il prezioso apporto
che può venire dai Consacrati e dalle Consacrate. Soprattutto, può rivelarsi
fondamentale il contributo degli organismi di partecipazione della Chiesa
particolare, specialmente il Consiglio presbiterale e il Consiglio pastorale, a
partire dai quali veramente «può incominciare a prendere forma una Chiesa
sinodale»[27].
Alla consultazione dei
fedeli segue, durante la celebrazione di ogni Assemblea sinodale, il
discernimento da parte dei Pastori appositamente designati, uniti nella ricerca
di un consenso che scaturisce non da logiche umane, ma dalla comune obbedienza
allo Spirito di Cristo. Attenti al sensus fidei del Popolo di
Dio – «che devono saper attentamente distinguere dai flussi spesso mutevoli
dell’opinione pubblica»[28] –, i Membri
dell’Assemblea offrono al Romano Pontefice il loro parere, affinché questo
possa essergli di aiuto nel suo ministero di Pastore universale della Chiesa.
In tale prospettiva, il fatto che «il Sinodo abbia normalmente una funzione
solo consultiva non ne diminuisce l’importanza. Nella Chiesa, infatti, il fine
di qualsiasi organo collegiale, consultivo o deliberativo che sia, è sempre la
ricerca della verità o del bene della Chiesa. Quando poi si tratta della
verifica della medesima fede, il consensus Ecclesiae non è
dato dal computo dei voti, ma è frutto dell’azione dello Spirito, anima
dell’unica Chiesa di Cristo»[29]. Pertanto
il voto dei Padri sinodali, «se moralmente unanime, ha un peso qualitativo
ecclesiale che supera l’aspetto semplicemente formale del voto consultivo»[30].
Da ultimo, alla
celebrazione dell’Assemblea del Sinodo deve seguire la fase della sua
attuazione, con lo scopo di avviare in tutte le Chiese particolari la recezione
delle conclusioni sinodali, accolte dal Romano Pontefice nella modalità che
egli avrà giudicato più conveniente. Occorre a questo riguardo tenere bene a
mente che «le culture sono molto diverse tra loro e ogni principio generale […]
ha bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e applicato»[31]. In tal modo, si mostra che il processo
sinodale ha non solo il suo punto di partenza, ma anche il suo punto di arrivo
nel Popolo di Dio, sul quale devono riversarsi i doni di grazia elargiti dallo
Spirito Santo per mezzo del raduno assembleare dei Pastori.
8. Il Sinodo dei
Vescovi, che del Concilio ecumenico ritrae «in qualche maniera l’immagine» e
riflette «lo spirito ed il metodo»[32], è
composto da Vescovi. Tuttavia, come già al Concilio[33],
all’Assemblea del Sinodo possono essere chiamati pure alcuni altri che non
siano insigniti del munus episcopale, il cui ruolo viene
determinato di volta in volta dal Romano Pontefice. A quest’ultimo proposito,
occorre considerare in special modo il contributo che può venire da quanti
appartengono agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita
apostolica.
Oltre ai Membri,
all’Assemblea del Sinodo possono partecipare, in qualità di invitati e senza
diritto di voto, Esperti (Periti), che cooperano alla redazione dei
documenti; Uditori (Auditores), che possiedono una particolare
competenza sulle questioni da trattare; Delegati Fraterni (Delegati Fraterni),
appartenenti a Chiese e Comunità ecclesiali che ancora non sono in piena
comunione con la Chiesa cattolica. A costoro si possono aggiungere alcuni
Invitati Speciali (Invitati Speciales), designati in virtù della loro
riconosciuta autorevolezza.
Il Sinodo dei Vescovi si
riunisce in diversi tipi di Assemblea[34].
Qualora le circostanze lo suggeriscano, la stessa Assemblea del Sinodo può
svolgersi in più periodi tra loro distinti. Ciascuna Assemblea,
indipendentemente dalle sue modalità di svolgimento, è un momento importante di
ascolto comunitario di ciò che lo Spirito Santo «dice alle Chiese» (Ap 2,
7). È perciò necessario che, nel corso dei lavori sinodali, ricevano
particolare risalto le celebrazioni liturgiche e le altre forme di preghiera
corale, per invocare sui Membri dell’Assemblea il dono del discernimento e
della concordia. È altresì opportuno che, secondo l’antica tradizione sinodale,
il libro dei Vangeli sia solennemente intronizzato all’inizio di ogni giornata,
rammentando anche simbolicamente a tutti i partecipanti la necessità di
rendersi docili alla Parola divina, che è «Parola di verità» (Col 1,
5).
9. La Segreteria
Generale del Sinodo dei Vescovi – composta dal Segretario Generale, che la
presiede, dal Sottosegretario, che coadiuva il Segretario generale in tutte le
sue funzioni, e da alcuni speciali Consigli di Vescovi – si occupa
precipuamente degli adempimenti relativi all’Assemblea sinodale celebrata e a
quella da celebrare. Nella fase che precede l’Assemblea essa concorre
all’individuazione dei temi da discutere nell’Assemblea del Sinodo tra quelli
proposti dall’Episcopato, alla loro esatta determinazione in relazione ai
bisogni del Popolo di Dio, all’avvio del processo consultivo e alla stesura dei
documenti preparatori redatti sulla base dei risultati della consultazione.
Nella fase che segue l’Assemblea, invece, essa promuove per la propria parte,
insieme al Dicastero della Curia Romana competente, l’attuazione degli
orientamenti sinodali approvati dal Romano Pontefice.
Tra i Consigli che
costituiscono la Segreteria Generale, conferendole una struttura peculiare
propria, va annoverato anzitutto il Consiglio Ordinario, composto per la
maggior parte da Vescovi diocesani eletti dai Padri dell’Assemblea Generale
Ordinaria. Da quando è stato istituito nel 1971 per la preparazione e
l’attuazione dell’Assemblea Generale Ordinaria, esso ha ampiamente dimostrato
la propria utilità, rispondendo in certo modo al desiderio di quei Padri
conciliari che domandavano la cooptazione di taluni Vescovi, impegnati nel
ministero pastorale nelle diverse regioni della terra, quali cooperatori stabili
del Romano Pontefice nel suo ministero di Pastore universale. Oltre al
Consiglio Ordinario, possono essere costituiti in seno alla Segreteria Generale
anche altri Consigli per la preparazione e l’attuazione delle Assemblee
sinodali diverse dall’Assemblea Generale Ordinaria.
Al contempo, la
Segreteria Generale è a disposizione del Romano Pontefice in tutte le questioni
che egli vorrà sottoporle, per potersi giovare del sicuro consiglio di Vescovi
quotidianamente a contatto con il Popolo di Dio anche al di fuori delle
convocazioni sinodali.
10. Anche grazie al
Sinodo dei Vescovi apparirà via via più chiaro che, nella Chiesa di Cristo,
vige una profonda comunione sia tra i Pastori e i fedeli, essendo ogni ministro
ordinato un battezzato tra i battezzati, costituito da Dio per pascere il suo
Gregge, sia tra i Vescovi e il Romano Pontefice, essendo il Papa un «Vescovo
tra i Vescovi, chiamato al contempo – come Successore dell’Apostolo Pietro – a
guidare la Chiesa di Roma che presiede nell’amore tutte le Chiese»[35]. Ciò impedisce che ciascun soggetto possa
sussistere senza l’altro.
In particolare, il
Collegio episcopale non sussiste mai senza il suo Capo[36];
ma anche il Vescovo di Roma, che possiede «nella Chiesa una potestà piena,
suprema e universale, che può sempre esercitare liberamente»[37],
«è sempre congiunto nella comunione con gli altri Vescovi e con tutta la
Chiesa»[38]. A tale riguardo, «non v’è
dubbio che il Vescovo di Roma abbia bisogno della presenza dei suoi Confratelli
Vescovi, del loro consiglio e della loro prudenza ed esperienza. Il Successore
di Pietro deve sì proclamare a tutti chi è “il Cristo, il Figlio del Dio
vivente” ma, in pari tempo, deve prestare attenzione a ciò che lo Spirito Santo
suscita sulle labbra di quanti, accogliendo la parola di Gesù che dichiara: “Tu
sei Pietro...” (cfr. Mt 16, 16-18), partecipano a pieno titolo
al Collegio apostolico»[39].
Confido altresì che,
proprio incoraggiando una «conversione del papato […] che lo renda più fedele
al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali
dell’evangelizzazione»[40], l’attività del
Sinodo dei Vescovi potrà a suo modo contribuire al ristabilimento dell’unità
fra tutti i cristiani, secondo la volontà del Signore (cfr. Gv 17,
21). Così facendo esso aiuterà la Chiesa cattolica, secondo l’auspicio formulato
anni or sono da Giovanni Paolo II, a «trovare una forma di esercizio del
primato che, pur non rinunciando in nessun modo all’essenziale della sua
missione, si apra ad una situazione nuova»[41].
A tenore del canone 342
del CIC e tenendo conto di quanto fin qui considerato,
dispongo e stabilisco ciò che segue.
I. Assemblee del Sinodo
Art. 1
Presidenza e tipologia delle Assemblee del Sinodo
§ 1.
Il Sinodo dei Vescovi è
direttamente sottoposto al Romano Pontefice, che ne è il presidente.
§ 2.
Esso si riunisce:
1° in Assemblea Generale
Ordinaria, se vengono trattate materie che riguardano il bene della Chiesa
universale;
2° in Assemblea Generale
Straordinaria, se le materie da trattare, che riguardano il bene della Chiesa
universale, esigono una urgente considerazione;
3° in Assemblea
Speciale, se vengono trattate materie che riguardano maggiormente una o più
aree geografiche determinate.
§ 3.
Se lo ritiene opportuno,
particolarmente per ragioni di natura ecumenica, il Romano Pontefice può
convocare un’Assemblea sinodale secondo altre modalità da lui stesso stabilite.
Art. 2
Membri e altri partecipanti alle Assemblee del Sinodo
§ 1.
I Membri delle Assemblee
del Sinodo sono quelli previsti dal can. 346 del CIC.
§ 2.
Secondo il tema e le
circostanze, possono essere chiamati all’Assemblea del Sinodo anche alcuni
altri, che non siano insigniti del munus episcopale, il
ruolo dei quali viene determinato di volta in volta dal Romano Pontefice.
§ 3.
La designazione dei
Membri e degli altri partecipanti a ciascuna Assemblea avviene a norma del
diritto peculiare.
Art. 3
Periodi dell’Assemblea del Sinodo
§ 1.
Secondo il tema e le
circostanze, l’Assemblea del Sinodo può essere celebrata in più periodi tra
loro distinti a discrezione del Romano Pontefice.
§ 2.
Nel tempo che intercorre
tra i diversi periodi, la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, insieme
al Relatore Generale e al Segretario Speciale dell’Assemblea, ha il compito di
promuovere lo sviluppo della riflessione sul tema o su alcuni aspetti di
particolare rilievo emersi dai lavori assembleari.
§ 3.
I Membri e gli altri
partecipanti restano in carica ininterrottamente fino allo scioglimento
dell’Assemblea del Sinodo.
Art. 4
Fasi dell’Assemblea del Sinodo
Ogni Assemblea del
Sinodo si sviluppa secondo fasi successive: la fase preparatoria, la fase
celebrativa e la fase attuativa.
II. Fase preparatoria
dell’Assemblea del Sinodo
Art. 5
Avvio e scopo della fase preparatoria
§ 1.
La fase preparatoria ha
inizio allorché il Romano Pontefice indice l’Assemblea del Sinodo, assegnandole
uno o più temi.
§ 2.
Coordinata dalla
Segreteria Generale del Sinodo, la fase preparatoria ha come scopo la
consultazione del Popolo di Dio sul tema dell’Assemblea del Sinodo.
Art. 6
Consultazione del Popolo di Dio
§ 1.
La consultazione del
Popolo di Dio si svolge nelle Chiese particolari, per mezzo dei Sinodi dei
Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei Consigli dei
Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e delle
Conferenze Episcopali.
In ciascuna Chiesa
particolare i Vescovi svolgono la consultazione del Popolo di Dio avvalendosi
degli Organismi di partecipazione previsti dal diritto, senza escludere ogni
altra modalità che essi giudichino opportuna.
§ 2.
Le Unioni, le
Federazioni e le Conferenze maschili e femminili degli Istituti di Vita
Consacrata e della Società di Vita Apostolica consultano i Superiori Maggiori,
che a loro volta possono interpellare i propri Consigli e anche altri Membri
dei suddetti Istituti e Società.
§ 3.
Allo stesso modo anche
le Associazioni di fedeli riconosciute dalla Santa Sede consultano i loro
Membri.
§ 4.
I Dicasteri della Curia
Romana offrono il loro contributo tenendo conto delle rispettive competenze
specifiche.
§ 5.
La Segreteria Generale
del Sinodo può individuare pure altre forme di consultazione del Popolo di Dio.
Art. 7
Trasmissione dei contributi preparatori alla Segreteria Generale del Sinodo
§ 1.
Ciascuna Chiesa
particolare invia il proprio contributo al Sinodo dei Vescovi delle Chiese
patriarcali e arcivescovili maggiori, oppure al Consiglio dei Gerarchi o
all’Assemblea dei Gerarchi delle Chiese sui iuris, oppure alla Conferenza
Episcopale del proprio territorio.
Suddetti organismi, a
loro volta, trasmettono una sintesi dei testi loro pervenuti alla Segreteria
Generale del Sinodo.
Allo stesso modo fanno
l’Unione dei Superiori Generali e l’Unione Internazionale delle Superiore
Generali con i contributi elaborati dagli Istituti di Vita Consacrata e dalle
Società di Vita Apostolica.
I Dicasteri della Curia
Romana trasmettono direttamente i loro contributi alla Segreteria Generale del
Sinodo dei Vescovi.
§ 2.
Rimane integro il
diritto dei fedeli, singolarmente o associati, di inviare direttamente i loro
contributi alla Segreteria Generale del Sinodo.
Art. 8
Convocazione di una Riunione presinodale
§ 1.
Secondo il tema e le
circostanze, la Segreteria Generale del Sinodo può promuovere la convocazione
di una Riunione presinodale con la partecipazione di alcuni fedeli da essa
designati, perché anch’essi, nella diversità delle loro condizioni, offrano
all’Assemblea del Sinodo il loro contributo.
Anche alcuni altri
possono essere invitati.
§ 2.
Tale Riunione può pure
tenersi a livello regionale, coinvolgendo all’occorrenza i Sinodi dei Vescovi
delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e
delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e le Conferenze Episcopali
del territorio interessato, nonché le relative Riunioni Internazionali di
Conferenze Episcopali, al fine di tener conto delle peculiarità storiche,
culturali ed ecclesiali delle diverse aree geografiche.
Art. 9
Coinvolgimento degli Istituti di Studi Superiori
Gli Istituti di Studi
Superiori, soprattutto quelli che possiedono una speciale competenza sul tema
dell’Assemblea del Sinodo o su questioni specifiche con esso attinenti, possono
offrire studi, o di propria iniziativa o su richiesta dei Sinodi dei Vescovi
delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, dei Consigli dei Gerarchi e delle
Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e delle Conferenze Episcopali, o
su richiesta della Segreteria Generale del Sinodo.
Tali studi possono
sempre essere trasmessi alla Segreteria Generale del Sinodo.
Art. 10
Costituzione di una Commissione preparatoria
§ 1.
Per l’approfondimento
del tema e la redazione di eventuali Documenti previ all’Assemblea del Sinodo,
la Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi può avvalersi di una Commissione
preparatoria, formata da esperti.
§ 2.
Tale Commissione è
nominata dal Segretario Generale del Sinodo, che la presiede.
III. Fase celebrativa
dell’Assemblea del Sinodo
Art. 11
Presidente Delegato, Relatore Generale e Segretario Speciale
Prima che inizi
l’Assemblea del Sinodo il Romano Pontefice nomina:
1° uno o più Presidenti
Delegati, che presiedono l’Assemblea in suo nome e per sua autorità;
2° un Relatore Generale,
che coordina la discussione sul tema dell’Assemblea del Sinodo e l’elaborazione
di eventuali documenti da sottoporre alla medesima Assemblea;
3° uno o più Segretari
Speciali, che assistono il Relatore Generale in tutte le sue funzioni.
Art. 12
Esperti, Uditori, Delegati Fraterni e Invitati speciali
§ 1.
All’Assemblea del Sinodo
possono essere invitati, senza diritto di voto:
1° Esperti, che
cooperano con il Segretario Speciale in ragione della loro competenza sul tema
dell’Assemblea del Sinodo, ai quali si possono aggiungere alcuni Consultori
della Segreteria Generale;
2° Uditori, che
contribuiscono ai lavori assembleari in virtù della loro esperienza e
conoscenza.
3° Delegati Fraterni,
che rappresentano le Chiese e le Comunità ecclesiali non ancora in piena
comunione con la Chiesa cattolica.
§ 2.
In determinate
circostanze possono essere designati, senza diritto di voto, alcuni Invitati
Speciali, cui si riconosce una particolare autorevolezza in riferimento al tema
dell’Assemblea del Sinodo.
Art. 13
Inizio e conclusione dell’Assemblea del Sinodo
L’Assemblea del Sinodo
inizia e si conclude con la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Romano
Pontefice, cui i Membri e gli altri partecipanti all’Assemblea prendono parte
nella diversità delle loro condizioni.
Art. 14
Congregazioni Generali e Sessioni dei Circoli minori
L’Assemblea del Sinodo
si raduna in sedute plenarie, dette Congregazioni Generali, alle quali
partecipano i Membri, gli Esperti, gli Uditori, i Delegati Fraterni e gli
Invitati Speciali, oppure in Sessioni dei Circoli minori, in cui i partecipanti
all’Assemblea si suddividono a norma del diritto peculiare.
Art. 15
Discussione del tema dell’Assemblea del Sinodo
§ 1.
Nelle Congregazioni
Generali i Membri tengono i loro interventi a norma del diritto peculiare.
§ 2.
Periodicamente ha pure
luogo un libero scambio di opinioni tra i Membri sugli argomenti in corso di
trattazione.
§ 3.
Anche gli Uditori, i
Delegati Fraterni e gli Invitati Speciali possono essere invitati a prendere la
parola sul tema dell’Assemblea del Sinodo.
Art. 16
Costituzione di Commissioni di studio
Secondo il tema e le
circostanze, a norma del diritto peculiare possono essere costituite alcune
Commissioni di studio, formate da Membri e altri partecipanti all’Assemblea del
Sinodo.
Art. 17
Elaborazione e approvazione del Documento finale
§ 1.
Le conclusioni
dell’Assemblea sono raccolte in un Documento finale.
§ 2.
Per la redazione del
Documento finale, viene costituita un’apposita Commissione, composta dal
Relatore Generale, che la presiede, dal Segretario Generale, dal Segretario
Speciale e da alcuni Membri eletti dall’Assemblea del Sinodo tenendo conto
delle diverse regioni, cui se ne aggiungono altri nominati dal Romano
Pontefice.
§ 3.
Il Documento finale
viene sottoposto all’approvazione dei Membri a norma del diritto peculiare,
ricercando nella misura del possibile l’unanimità morale.
Art. 18
Consegna del Documento finale al Romano
Pontefice
§ 1.
Ricevuta l’approvazione dei Membri, il Documento
finale dell’Assemblea è offerto al Romano Pontefice, che decide della sua
pubblicazione.
Se approvato espressamente dal Romano Pontefice, il
Documento finale partecipa del Magistero ordinario del Successore di Pietro.
§ 2.
Qualora poi il Romano Pontefice abbia concesso
all’Assemblea del Sinodo potestà deliberativa, a norma del can. 343 del Codice
di diritto canonico, il Documento finale partecipa del Magistero ordinario del
Successore di Pietro una volta da lui ratificato e promulgato.
In questo caso il Documento finale viene pubblicato
con la firma del Romano Pontefice insieme a quella dei Membri.
IV. Fase attuativa
dell’Assemblea del Sinodo
Art. 19
Accoglienza e attuazione delle conclusioni dell’Assemblea
§ 1.
I Vescovi diocesani o
eparchiali curano l’accoglienza e l’attuazione delle conclusioni dell’Assemblea
del Sinodo, recepite dal Romano Pontefice, con l’aiuto degli organismi di
partecipazione previsti dal diritto.
§ 2.
I Sinodi dei Vescovi
delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i Consigli dei Gerarchi e
delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e le Conferenze Episcopali
coordinano l’attuazione delle suddette conclusioni nel loro territorio e a tal
fine possono predisporre iniziative comuni.
Art. 20
Compiti della Segreteria Generale del Sinodo
§ 1.
Insieme al Dicastero
della Curia Romana competente, nonché, secondo il tema e le circostanze, agli
altri Dicasteri in vario modo interessati, la Segreteria Generale del Sinodo
promuove per la propria parte l’attuazione degli orientamenti sinodali
approvati dal Romano Pontefice.
§ 2.
La Segreteria Generale
può predisporre studi e altre iniziative idonee allo scopo.
§ 3.
In particolari
circostanze la Segreteria Generale, con il mandato del Romano Pontefice, può emanare
documenti applicativi, sentito il Dicastero competente.
Art. 21
Costituzione di una Commissione per l’attuazione
§ 1.
Secondo il tema e le
circostanze, la Segreteria Generale del Sinodo può avvalersi di una Commissione
per l’attuazione, formata da esperti.
§ 2.
Il Segretario Generale
del Sinodo ne nomina i Membri, sentito il Capo del Dicastero della Curia Romana
competente, e la presiede.
§ 3.
La Commissione coadiuva
con appositi studi la Segreteria Generale nel compito di cui all’art. 20 § 1.
V. Segreteria generale
del Sinodo dei Vescovi
Art. 22
Costituzione della Segreteria Generale
§ 1.
La Segreteria Generale è
un’istituzione permanente al servizio del Sinodo dei Vescovi, direttamente
sottoposta al Romano Pontefice.
§ 2.
Essa è composta dal
Segretario Generale, dal Sottosegretario, che coadiuva il Segretario Generale
in tutte le sue funzioni, e dal Consiglio Ordinario, nonché, se sono stati
costituiti, dai Consigli di cui all’art. 25.
§ 3.
Il Segretario Generale e
il Sottosegretario sono nominati dal Romano Pontefice e sono Membri
dell’Assemblea del Sinodo.
§ 4.
Per le sue attività la
Segreteria Generale si avvale di un congruo numero di officiali e di
consultori.
Art. 23
Compiti della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi
§ 1.
La Segreteria Generale è
competente nella preparazione e nell’attuazione delle Assemblee del Sinodo,
nonché nelle altre questioni che il Romano Pontefice vorrà sottoporle per il
bene della Chiesa universale.
§ 2.
A tal fine, essa coopera
con i Sinodi dei Vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori, i
Consigli dei Gerarchi e delle Assemblee dei Gerarchi delle Chiese sui iuris e
le Conferenze Episcopali, nonché con i Dicasteri della Curia Romana.
Art. 24
Il Consiglio Ordinario della Segreteria Generale
§ 1.
Il Consiglio Ordinario
della Segreteria Generale è competente per la preparazione e l’attuazione
dell’Assemblea Generale Ordinaria.
§ 2.
Esso è composto in
maggioranza da Vescovi diocesani, eletti dall’Assemblea Generale Ordinaria in
rappresentanza delle diverse aree geografiche a norma del diritto peculiare, di
cui uno tra i Capi o i Vescovi eparchiali delle Chiese Orientali Cattoliche;
nonché dal Capo del Dicastero della Curia Romana competente per il tema del
Sinodo stabilito dal Romano Pontefice e da alcuni Vescovi nominati dal Romano
Pontefice.
§ 3.
I Membri del Consiglio
Ordinario entrano in carica al termine dell’Assemblea Generale Ordinaria che li
ha eletti, sono Membri della successiva Assemblea Generale Ordinaria e cessano
dal loro mandato allo scioglimento di quest’ultima.
Art. 25
Gli altri Consigli della Segreteria Generale
§ 1.
I Consigli della
Segreteria Generale per la preparazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e
dell’Assemblea Speciale sono composti da Membri nominati dal Romano Pontefice.
§ 2.
I Membri di tali
Consigli partecipano all’Assemblea del Sinodo secondo il diritto peculiare e
cessano dal loro mandato allo scioglimento di quest’ultima.
§ 3.
I Consigli della
Segreteria Generale per l’attuazione dell’Assemblea Generale Straordinaria e
dell’Assemblea Speciale sono composti in maggioranza da Membri eletti dall’Assemblea
del Sinodo a norma del diritto peculiare, cui si aggiungono altri Membri
nominati dal Romano Pontefice.
§ 4.
Tali Consigli restano in
carica cinque anni dallo scioglimento dell’Assemblea del Sinodo, salvo che il
Romano Pontefice non stabilisca diversamente.
Disposizioni finali
Art. 26
La Segreteria Generale
del Sinodo dei Vescovi emanerà, secondo lo spirito e le norme della
presente Costituzione apostolica, un’Istruzione sulla celebrazione delle
Assemblee sinodali e sull’attività della Segreteria Generale del Sinodo dei
Vescovi e, in occasione di ogni Assemblea del Sinodo, un Regolamento sullo
svolgimento della medesima.
Art. 27
A tenore del can. 20
del CIC e del can. 1502 § 2 del CCEO, con la
promulgazione e la pubblicazione della presente Costituzione apostolica
rimangono abrogate tutte le disposizioni contrarie, in particolare:
1. i canoni del CIC e
del CCEO che, in tutto o in parte, risultino direttamente
contrari a qualsiasi articolo della presente Costituzione apostolica;
2. gli articoli del motu
proprio Apostolica sollicitudo di Paolo VI, 15 settembre 1965;
3. l’Ordo Synodi
Episcoporum, 29 settembre 2006, compreso l’Adnexum de modo procedendi in
Circulis minoribus.
Stabilisco che quanto
deliberato in questa Costituzione apostolica abbia piena efficacia a partire
dal giorno della sua pubblicazione su L’Osservatore Romano,
nonostante qualsiasi cosa in contrario, anche se meritevole di speciale
menzione, e che venga pubblicato nel Commentario ufficiale Acta
Apostolicae Sedis.
Esorto tutti ad accogliere
con animo sincero e pronta disponibilità le disposizioni di questa Costituzione
apostolica, con l’aiuto della Vergine Maria, Regina degli Apostoli e Madre
della Chiesa.
Dato a Roma, presso San Pietro, il 15
settembre 2018, sesto anno del Pontificato.
Francesco
[01389-IT.01] [Testo originale: Italiano]
[B0653-XX.01]
_______________
[1] Cfr Conc. Ecum. Vat.
II, Decr. Christus Dominus (28 ottobre 1965), 5.
[2] Ibid.;
cfr S. Giovanni Paolo II, Esort. ap. postsin. Pastores gregis (16
ottobre 2003), 58.
[3] Esort. ap. Evangelii
gaudium (24 novembre 2013), 1.
[6] Conc. Ecum. Vat. II,
Decr. Ad gentes (7 ottobre1965), 29; cfr. Id., Cost.
dogm. Lumen gentium (21 novembre 1964), 23.
[8] Cfr ibid., 21-22;
Decr. Christus Dominus, 4.
[9] Cfr Lumen
gentium, 23; Christus Dominus, 3.
[10] Cfr Lumen
gentium, 22; Christus Dominus, 4; Codex Iuris Canonici (25
gennaio 1983), can. 337, §§ 1-2; Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (18
ottobre 1990), can. 50, §§ 1-2.
[11] Cfr Codex
Iuris Canonici, can. 337, § 3; Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium, can. 50, § 3.
[15] Cfr Codex
Iuris Canonici, cann. 342-348; Codex Canonum Ecclesiarum
Orientalium, can. 46.
[16] Omelia
nella Messa a conclusione della VI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi (29 ottobre 1983).
[17] Discorso ai
Membri del XIII Consiglio Ordinario della Segreteria Generale del Sinodo dei
Vescovi (13 giugno 2013).
[19] Esort. ap.
postsin. Pastores gregis, 28.
[20] Esort. ap. Evangelii
gaudium, 119.
[22] Discorso ai
Partecipanti al Convegno per i nuovi Vescovi promosso dalla Congregazione per i
Vescovi e dalla Congregazione per le Chiese Orientali (19 settembre
2013). Cfr Evangelii gaudium, 31.
[23] Discorso
nella Veglia di preghiera in preparazione al Sinodo sulla famiglia (4 ottobre
2014).
[24] Discorso
nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi (17 ottobre 2015).
[26] Esort. ap.
postsin. Pastores gregis, 58.
[27] Discorso
nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi. Cfr Evangelii gaudium,
31.
[28] Discorso
nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi.
[29] Esort. ap.
postsin. Pastores gregis, 58.
[30] S. Giovanni Paolo
II, Discorso al Consiglio della Segreteria Generale del Sinodo dei
Vescovi (30 aprile 1983).
[31] Discorso
conclusivo della XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (24
ottobre 2015).
[32] B. Paolo VI, Discorso
per l’inizio dei lavori della I Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei
Vescovi (30 settembre 1967).
[33] Cfr Codex
Iuris Canonici, can. 339, § 2; Codex Canonum
Ecclesiarum Orientalium, can. 52, § 2.
[34] Cfr Codex
Iuris Canonici, can. 346.
[35] Discorso
nel 50° anniversario del Sinodo dei Vescovi.
[36] Cfr Lumen
gentium, 22.
[38] Codex Iuris
Canonici, can. 333, § 2; cfr Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium,
can. 45, § 2; Pastores gregis, 58.
[39] Lettera al
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi in occasione della elevazione alla
dignità episcopale del Sotto-Segretario (1 aprile 2014).
[40] Evangelii
gaudium, 32.
[41] Enc. Ut unum
sint (25 maggio1995), 95.