Riorganizzare il Consiglio pastorale
parrocchiale
Manuale operativo
(in fondo trovate il testo integrale del
nuovo Statuto)
1.Il contesto.
Ho saputo che nella nostra parrocchia si sta
riorganizzando il Consiglio pastorale parrocchiale, caduto in desuetudine da
diversi anni fondamentalmente per l’impossibilità di avervi un dialogo
costruttivo, a causa delle profonde e durissime divisioni tra i fedeli. Esse rispecchiano quelle presenti in generale
nel mondo cattolico italiano, tutt’altro che pacificato.
Su
scala nazionale questa situazione ha portato al progressivo annientamento dell’iniziativa
di riforma sociale orientata dal pensiero sociale cattolico, pur nella perdurante
rilevantissima capacità di interdizione della gerarchia ecclesiastica sugli
affari politici in certi campi, un tempo definiti come quelli dei valori non negoziabili, vale a dire famiglia e
questioni riproduttive, fine vita, finanziamento pubblico alla
scuola confessionale e all’apparato ecclesiastico. Nessuna
normazione in queste materie si è rivelata possibile senza il suo consenso.
Su lavoro,
sanità, solidarietà nazionale e fisco, governo dell’economia, scuola pubblica, immigrazione,
integrazione nazionale ed europea, riforme istituzionali, politiche per la pace, campi nei quali fino a pochi decenni fa il
mondo cattolico italiano si distinse, l’iniziativa è passata però ad altre
forze. Del resto, la formazione permanente alla fede delle persone adulte nelle
realtà di base è in genere ridotta a poco o nulla e tra la gente mi pare
prevalere la religiosità devozionale e intimistica. Questo è senz’altro tra le
cause del fenomeno.
1.1. Tale il quadro difficile in cui
si inserisce la riforma dell’organizzazione della nostra Diocesi, decisa del
Papa con una sua legge, una Costituzione apostolica, deliberata e
diffusa il 6 gennaio 2023 ed entrata in vigore il successivo 31 gennaio, dal
titolo In ecclesiarum
communione - Nella comunione delle
Chiese. Di questo
lavoro fa parte la riorganizzazione dei Consiglio pastorali parrocchiali della Diocesi, per allinearli al moto di
riforma sinodale che è in corso in Italia e nel
mondo per incrementare partecipazione e corresponsabilità di tutte le
persone cristiane. All’art.24 della Costituzione apostolica ne è stata ribadita l’obbligatorietà, finora
ampiamente disattesa. L’8 settembre 2023 papa Francesco ha promulgato il nuovo Statuto
dei Consigli pastorali parrocchiali.
Nella premessa del documento si legge che «la costituzione del Consiglio
parrocchiale pastorale quale organo
primario di partecipazione, strumento di comunione e corresponsabilità è uno
dei punti d'arrivo e di partenza dell'esperienza di ascolto vissuta dal popolo
di Dio della Chiesa di Roma negli ultimi anni”.
All’art. 2 si legge anche che il Consiglio
Pastorale Parrocchiale (CPP) rappresenta l'intera comunità nell'unità
della fede e nella varietà dei carismi e ministeri. Insieme agli altri organi
sinodali, esso deve essere «uno spazio aperto, dove ciascuno trovi posto,
abbia la possibilità di prendere la parola, sentendosi ascoltato e imparando ad
ascoltare» (IEC, Proemio, §6), praticando quel «dialogo» (IEC, Proemio, §15)
magistralmente definito da Paolo VI nel III capitolo dell'enciclica Ecclesia
suam.»
1.2. Il principale
problema nell’attuazione, obbligatoria, di questo organismo parrocchiale
è che, a quanto posso constatare, in parrocchia quasi nessuno vi crede, né i
preti, che purtroppo non sono stati nemmeno formati a una cosa simile, compresi
quelli più giovani, né i fedeli che con loro collaborano nelle varie attività
parrocchiali né tanto meno tutte le
altre persone che frequentano la nostra chiesa, e le poche persone che invece
sono convinte dell’utilità dell’esperienza sono trattate in genere come inutili
disturbatrici. Così, il rischio è che qualcosa si allestisca burocraticamente
per farlo figurare nel periodico rapporto alla Diocesi, ma senza che abbia
veramente seguito, perché in realtà si vorrebbe continuare come s’è sempre
fatto.
E’
come nel degrado delle istituzioni democratiche della comunità politiche: ci
sono forze le che contrastano apertamente e altre che cercano di svuotarle
dall’interno, e sono certamente le seconde a fare più danno.
Dietro
il discorso della riforma sinodale c’è una teologia che mi pare poche persone conoscano
a sufficienza. La maggior parte della gente di fede vive immersa in una
religiosità spiritistica e miracolistica che lascia poco spazio ad altro.
Questo, credo, spieghi l’allontanamento delle persone più giovani, e non so dar
loro torto.
L’attuazione del piano di riorganizzazione del Consiglio pastorale
parrocchiale dovrebbe farsi con metodo sinodale, cercando di coinvolgere
l’intera (riottosa) comunità dei fedeli. Nelle Messe di domenica scorsa non se
n’è parlato e se ciò avverrà anche domani questa sarà la prova che si cerca
solo di allestire un’apparenza burocratica.
2. Che cosa è il nuovo Statuto.
Il
nuovo Statuto è un insieme di
norme, non di generici consigli. Una norma impone un dovere giuridico.
Il Consiglio
è, per quello Statuto, un organismo con un numero preciso di membri,
ciascuno dei quali ha una propria legittimazione a partecipare, con precise
funzioni e con alcuni principi procedurali.
Una
delle principali difficoltà del decaduto passato Consiglio è che vi partecipava chi voleva. Non si sapeva
più chi aveva diritto di partecipare come membro e chi invece era presente come
semplice spettatore. Chi aveva diritto di prendere la parola e di votare e chi
invece avrebbe dovuto limitarsi ad ascoltare. Di fatto le riunioni, per ciò che
mi è stato raccontato, degradavano rapidamente. Si manifestavano atteggiamenti
piuttosto rudi dei fondamentalisti contro i conciliari. C’è chi si è
sentito accusare di non essere di Cristo, una sorta di scomunica. Chi si
permette queste asprezze, del tutto arbitrarie, forse non è stato istruito,
come me, a non nominare il nome di Dio invano.
Il Consiglio deve essere riconoscibile come l’organismo
disegnato da quelle norme. Questo limita la fantasia e la libertà degli
organizzatori. Ma è anche una garanzia contro le prevaricazioni.
Secondo il nuovo Statuto del Consiglio non basta convocare un po’ di gente via Whatsapp
per costituire l’organismo.
E,
dovendo essere un organismo rappresentativo dell’intera comunità parrocchiale,
non ci si può limitare a imbarcare solo le poche persone che collaborano
attivamente nelle attività parrocchiali. Veramente poche. Non più di una
trentina, preti, diaconi e seminaristi compresi. I più si accostano solo da
spettatori e, se non sono soddisfatti, criticano, ma rifuggono dall’impegno,
anche perché, almeno fino ad ora, le condizioni per l’impegno sono spesso
umilianti. Si deve sottostare ai preti anche in ciò per cui palesemente sono
impari. L’istituzione del Consiglio pastorale parrocchiale dovrebbe
servire anche a correggere questa situazione.
Il
nuovo Statuto non è certamente il
meglio che c’è in Italia, in particolare dal punto di vista della tecnica
giuridica. Il Direttorio dei Consigli pastorali della Diocesi di Milano,
approvato nel 2019 dall’arcivescovo Mario Delpini è scritto molto meglio ed è
più completo. Ma il nostro reca la firma del Papa e, per questo, diverrà
sicuramente un modello per tutti gli altri Statuti approvati successivamente nelle Diocesi
italiane.
Nell’organizzare i Consigli pastorali parrocchiali a Roma gli
interpreti dovranno darsi da fare di più. L’importante è non cedere alla
tentazione di raffazzonare. Inoltre, aprirsi alla gente della parrocchia, sia
pure a quella che vediamo di solito in Chiesa, quindi uscire da quella trentina
di addetti ai lavori, richiede una fatica, come accade in ogni vero
incontro tra persone.
3. Chi
fa parte del Consiglio, chi ne nomina o elegge i membri.
Bisogna dire che nel nuovo Statuto c’è una apparente discrasia nel disegnare il
profilo dei membri del nuovo Consiglio.
L’età minima
per farvi parte è di diciotto anni, la maggiore età secondo il diritto canonico
(art.11). Ma poi devono essere persone
che abbiano a) completato l'iniziazione cristiana (quindi cresimate),
b) siano operanti stabilmente in Parrocchia, c) essere in piena
comunione con la Chiesa cattolica (qualunque cosa si intenda con questo),
d) non occupare ruoli direttivi nei movimenti politici e sindacali. Questo
sembra restringere molto la scelta dei candidati. Tenendo anche presente che
non si può far parte del Consiglio per più di due mandati. Però poi all’art.10 si
è esortati a fare il possibile perché nel Consiglio siano eletti o
nominati «figure operanti negli ambiti della povertà e delle migrazioni,
della scuola e dell'università, della cultura, dell'ecumenismo e del dialogo
interreligioso, della salute (a partire dagli anziani e dalle persone
diversamente abili), del carcere, del lavoro, dell'ambiente, dello sport».
Non sarà facile, come dire, far quadrare i conti.
E’ manifesta,
comunque, l’intenzione dell’autore dello Statuto (che sicuramente appare
un lavoro collettivo) che il Consiglio rappresenti l'intera comunità
nell'unità della fede e nella varietà dei carismi e ministeri, tale da
essere uno spazio aperto, dove ciascuno trovi posto, abbia la possibilità di
prendere la parola, sentendosi ascoltato e imparando ad ascoltare (art.2).
Il collegamento con la comunità si attua
concretamente mediante l’elezione di membri, che si aggiungono a quelli di
diritto e a quelli nominati a
discrezione dal parroco.
E’ chiaro che il processo di costituzione del
Consiglio è configurato nello
Statuto come progressivo, ma anche che fino al suo completamento il
Consiglio non può deliberare.
Dei membri del nostro Consiglio, sono realmente di diritto solo 3: parroco, viceparroco e Segretario del
Consiglio Parrocchiale per gli Affari economici (art.7).
Il
membro di diritto di un organismo
deve essere chiaramente individuabile in base allo Statuto senza
necessità di alcun’altra attività da parte dell’organismo stesso (mentre può
essere richiesta per la scelta della persona nel diverso organismo che deve
essere rappresentato in Consiglio). Nel
passato Statuto del 1994 erano
membri di diritto i rappresentanti di associazioni e movimenti attivi in
parrocchia. Questi rappresentanti dovevano essere designati dai rispettivi
movimenti e associazioni, ma una volta
che lo erano stati, la loro nomina (da parte del parroco) conseguiva
automaticamente.
All’art.7
dello Statuto viene compresa tra i membri di diritto «Una coppia nominata
dal Parroco, sempre con particolare attenzione all'accompagnamento,
discernimento e integrazione delle situazioni imperfette, complesse o
dette irregolari». E’ chiaro che qui di diritto deve intendersi come obbligatorio, nel senso che questa figura deve
esserci nel Consiglio. Ma
naturalmente poiché la sua individuazione è demandata alla scelta discrezionale
del parroco è chiaro che è più logico computare questi membri tra quelli nominati.
Per inciso, la scelta di questi membri non
sarà facile in una parrocchia dove è presente una componente fondamentalista
portata alla demonizzazione delle situazioni di coppia del tipo di quelle sopra
descritte. A chi voleva riferirsi l’autore di quella norma? Forse non
direttamente a una coppia detta imperfetta, complessa o irregolare,
vista l’esigenza di essere in piena
comunione con la Chiesa, ma
probabilmente a una coppia che abbia mostrato particolare attenzione
all’accompagnamento, discernimento e soprattutto integrazione di
quelle situazioni, e questo mi parrebbe escludere i nostri fondamentalisti.
Il
parroco può nominare altri membri a sua discrezione, in misura inferiore a
un terzo dei componenti dell’intero consiglio.
Tuttavia nello Statuto non è definito il numero dei componenti dell’interno
consiglio. Questo complica il computo. Scrivendo agli amici del MEIC ho
osservato che la tecnica di formulazione giuridica del documento crea qualche
problema, diciamo così. Insomma, non vi si riconosce la mano di un giurista.
Ma, tant’è, l’interprete può sempre rimediare, e anzi deve. Le altre componenti
del Consiglio nella nostra parrocchia, quelle definite di diritto e quelle elette, ammontano a 18 membri. Quindi il parroco può
nominare altri 8 membri, portando il totale a 26. 8 è meno di un terzo di 26. 26 è pertanto
il numero ora stimabile dei membri del nostro Consiglio. Se però dovessero
variare le altre componenti, dovrebbe variare anche il numero di questi altri
componenti nominati a discrezione del parroco. Ad esempio se nel territorio
della parrocchia non vi fossero istituti religiosi che possano designare loro
rappresentanti. O se vi fosse un diacono con incarico pastorale conferito
dal Vescovo per la comunità.
I
membri nominati dal parroco sono quindi
10 (la coppia di cui sopra e gli 8 lasciati alla sua discrezione, secondo il
computo che ho sopra esposto. I membri eletti sono 13. Poi ci sono gli altri 3 di diritto,
parroco, viceparroco e Segretario del Consiglio degli Affari economici. Tenendo
conto che viceparroco e Segretario del Consiglio degli Affari economici possono
essere considerati espressione degli orientamenti del parroco, troviamo che nel
nostro Consiglio il parroco può controllare, diciamo così, 13 dei
26 membri. Il resto dovrebbe essere espressione diretta della comunità, nei
suoi vari componenti.
La
procedura per l’elezione dei membri del Consiglio è complessa perché, a norma di Statuto, si
deve fare per classi di elettori (art.8): i preti presenti nel territorio parrocchiale (anche
se non incardinati nella parrocchia) eleggono 2 membri, i religiosi presenti nel
territorio parrocchiale 2, i gruppi ecclesiali presenti in Parrocchia (non
è ripetuta l’espressione “nel territorio parrocchiale”, quindi deve
trattarsi di gruppi attivi proprio nella parrocchia) 2, gli operatori e animatori della
pastorale 2, i giovani 2 e la comunità dei fedeli 3.
Lo Statuto
è piuttosto sintetico per la procedura elettorale, ma sembra escludere un
voto segreto mediante schede elettorali: «si possono organizzare delle
Assemblee Parrocchiali in cui vengono date le disponibilità e i singoli fedeli
esprimono le loro adesioni». Molto, troppo da un punto di vista della tecnica di
normazione giuridica, è lasciato alla fantasia e alla discrezionalità degli
organizzatori. Ma così stanno le cose.
Deve
intendersi che ogni categoria debba scegliere il proprio rappresentante al
proprio interno: i preti nominano un prete, i giovani un giovane e via dicendo.
Prevedo difficoltà nella scelta dei
rappresentanti dei gruppi ecclesiali, divisi l’un l’altro da acerrime
diatribe, tanto più se, ad esempio, ogni singola comunità neocatecumenale (delle
otto ancora attive in parrocchia) pretendesse di aver eun voto.
Chi
sono i giovani? Non è scritto
nello Statuto. I loro eletti devono essere maggiorenni, ma gli elettori
potrebbero non doverlo necessariamente
essere, così da dar voce, ad esempio, anche ai giovani cresimati
infradiciottenni.
Se
una persona vota per i giovani, potrà votare anche per i 2 eletti della comunità
parrocchiale? Non è scritto nello Statuto, ma si dovrebbe escludere.
Prevedo difficoltosa l’elezione di soli 2 membri da parte dell’intera
comunità parrocchiale senza formalizzare candidature e senza procedure formali
di votazione.
Comunque, è chiaro che il primo nucleo del Consiglio, quello dei
non eletti, dovrà incaricarsi di organizzare la procedura di elezione, ma
non dovrà rimanere l’unico in carica, come accadde durante il vigore dello Statuto
del 1994, in cui mai la comunità parrocchiale fu chiamata a
eleggere propri membri, come invece le
norme prevedevano che si potesse fare.
Credo
che la prima fase delle procedure per la scelta dei membri elettivi debba necessariamente
prevedere una sufficiente
informazione dei fedeli della parrocchia su ciò che sono chiamati a fare e
sullo scopo del Consiglio. Questo sicuramente non rientra tra i costumi
della nostra amministrazione parrocchiale, che finora non ha sentito il bisogno
di riferire semplicemente nulla, se non quando si è sentita la necessità di
chiedere contributi economici.
4. La
prima fase di costituzione del Consiglio.
Volendo programmare le tappe per la formazione del Consiglio,
comincerei dal primo nucleo dei membri di diritto (art.7), che nella
nostra parrocchia sono:
a. II Parroco e il Viceparroco;
[b. I diaconi con incarico pastorale
conferito dal Vescovo per la comunità; - nella nostra parrocchia non ci sono];
c. Una coppia nominata dal Parroco, sempre con particolare attenzione all'accompagnamento, discernimento e integrazione (Amoris
laetitia, §241-246; 291-312) delle «situazioni imperfette», «complesse» o
«dette "irregolari"» (Amoris laetitia, §§78-79; 247ss.; 297;
301);
Il
parroco può nominare altri membri a sua discrezione, in misura inferiore a un
terzo dei componenti dell’intero consiglio. Come ho sopra calcolato, questo
numero, allo stato, può essere stimato in 8 membri.
Il parroco deve poi
nominare un Segretario, che può
non essere uno dei membri del Consiglio e che nel nuovo Statuto ha compiti molto importanti:
-è
parte del Direttivo del Consiglio;
-trasmette almeno dieci giorni prima gli avvisi di convocazione
corredati dell'ordine del giorno;
-redige sull'apposito registro il verbale di ogni seduta e lo legge
all'inizio della seduta successiva per l'approvazione del Consiglio e la firma
del Presidente;
-conserva nell'archivio parrocchiale gli atti e i documenti attinenti al
Consiglio e alle Commissioni;
-presenta il registro dei verbali al Prefetto in occasione di eventuali
visite che lo stesso farà;
-svolge gli
altri normali compiti di segreteria.
Questi
componenti del Consiglio o sono già prontamente disponibili (parroco,
viceparroco, Segretario del Consiglio degli Affari economici) o possono esserlo
rapidamente, perché si tratta di membri nominati dal parroco, così come il Segretario,
che ha compiti notarili e di comunicazione. Questo è il nucleo che dovrà
onerarsi del compito di organizzare le elezioni per gli altri membri. In questo
potrebbe essere aiutato dalla Equipe pastorale (a proposito: c’è una
incompatibilità, anche se non dichiarata tra i due organismi, nel senso che non
si può far parte di entrambi, perché l’Equipe appare essere destinata,
appunto, a coadiuvare l’azione del Consiglio e quindi deve aggiungersi
ad esso).
In
questa composizione il Consiglio non è completo e non può quindi
deliberare. Però può, appunto, organizzare la fase successiva. E’ opportuno che
di ogni decisione su questa materia sia lasciata traccia dal Segretario nel
registro dei verbali.
5.
L’elezione degli altri membri del consiglio.
Non
presentano difficoltà le elezioni dei preti e dei religiosi presenti nel territorio parrocchiale. Si tratta di persone che giù
dovrebbero sapere di che si tratta.
Il
parroco, con l’aiuto degli altri membri già presenti del Consiglio, individuerà
i preti e i religiosi chiamati
all’elezione e li convocherà in
assemblea , tramite il Segretario, per l’elezione.
Parroco e viceparroco non possono candidarsi per la componente dei
preti, perché sono già membri di diritto, ma possono votare per eleggere il
rappresentante dei preti, perché lo Statuto non li esclude espressamente dall’elettorato
attivo.
E’
opportuno che l’elezione sia documentata nel registro dei verbali dal
Segretario.
Per quanto riguarda l’assemblea elettorale per
i gruppi ecclesiali si procederà in modo analogo. L’art.8 dello Statuto
parla di 2 rappresentanti dei gruppi ecclesiali presenti in Parrocchia.
Deve intendersi che ciascuna denominazione di gruppo ecclesiale debba
indicare un proprio delegato per l’assemblea elettorale. Infatti l’art.8 parla
di gruppi non dei fedeli facenti parte dei gruppi. Nell’assemblea,
come indicato all’art. saranno raccolte le disponibilità all’incarico
(candidatura) e verranno espresse le adesioni. Nel caso non si raggiunga
l’unanimità, saranno considerati elette le 2 persone che raggiungeranno il maggior
numero di adesioni. Il Segretario annoterà l’esito dell’elezione nel registro
dei verbali.
Per
quanto riguarda la componente dei giovani, osservo che nelle realtà associative si
comprendono in questa categoria anche i giovani adulti e quindi le
persone fino ai 30 anni d’età. Tenendo conto delle intenzioni di inclusività manifestate nello Statuto nel prevedere la categoria dei giovani nelle elezioni del Consiglio. sarebbe
però meglio restringere l’ambito della categoria limitandola alla fascia d’età
tra il 18 e i 25 anni in modo a consentire la presenza nel Consiglio dei
più giovani. Intorno ai 25 anni si situa in genere la fine del percorso
di studi di una persona e l’inizio della ricerca di un rapporto di coppia
stabile. Gli infraventicinquenni sono
più vicini alla formazione religiosa di base e questo agevola la partecipazione
consapevole.
Per l’elezione
di questa componente è consigliabile raccogliere prima le candidature, per poi
convocare una assemblea elettorale. Verosimilmente il corpo elettorale
interessato potrebbe essere contenuto nella chiesa parrocchiale. Anche il
questo caso il Segretario dovrebbe verbalizzare il risultato dell’elezione.
Molto
più complessa si presenta la procedure per l’elezione dei 3 rappresentanti del
resto della comunità dei fedeli, innanzi tutto per la necessità di limitarla
agli ultraventicinquenni, cioè a chi non è già stato coinvolto per la componente
giovani. Come accertare l’età di chi partecipa all’assemblea? Bisogna chiedere
un documento d’identità? Chi vi provvederà?
Anche
in questo caso si può pensare di raccogliere innanzi tutto le candidature.
Per
quanto riguarda l’assemblea, osservo che, quando abbiamo convocato la gente per
quelle sinodali, si è presentato al massimo una quarantina di persone. Fossero
anche il doppio, si tratterebbe di un numero gestibile nella chiesa parrocchiale
in una sola volta.
Si
potrebbe pensare di organizzare un ciclo di tre incontri per preparare la
partecipazione alla procedure, con un ripasso sul significato della partecipazione
ecclesiale e in particolare sulla sinodali e con la presentazione delle candidature.
Al terzo degli incontri si potrebbero raccogliere le adesioni alle candidature.
In alternativa
si potrebbe organizzare una procedura elettorale con schede. Il Direttorio milanese per i consigli pastorali prevede che
le schede siano distribuite durante le messe domenicali e che vengano raccolte
dopo un momento di silenzio dopo l’omelia. Le schede andrebbero però
distribuita a chi non rientra nella categorie giovani.
In questa fase gli altri membri già individuati
del Consiglio e l’Equipe pastorale potrebbero collaborare.
6. Durata
e funzionamento del Consiglio.
Lo Statuto prevede
che il Consiglio duri quattro anni (art.4).
Se
cambia il parroco, dopo un anno decade e deve essere rinnovato (art.5). Dà pareri
per l’individuazione del nuovo parroco (art.3 lett.f).
Innanzi
tutto deve eleggere i propri 2 rappresentanti nel Direttivo del Consiglio,
un organo composto anche dal parroco e dal Segretario e che ha importanti
mansioni (art.15 lett. c) e art.18), in
particolare collaborare con il parroco nel predisporre l’ordine del giorno
della sedute, convocare sostituti nel caso di assenza di alcuni membri del Consiglio
(art.18 lett. c, non è però previsto come debba procedere in questo) e addirittura sostituire membri del Consiglio
nel caso di loro reiterate e ingiustificate assenze (art.18 lett d), anche
in questo caso non è previsto come).
Il Consiglio
si riunisce di regola ogni due mesi, ma anche quando il parroco lo ritenga
necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei membri (artt.21 e
22).
Ameno una volta
l’anno, ma comunque ogni volta lo ritenga necessario, il Consiglio convoca l’Assemblea parrocchiale «per
illustrare le linee dell'attività pastorale e ascoltare pareri e suggerimenti»
(art.26).
Il Consiglio può costituire anche Commissioni, permanenti
o temporanee, su temi particolari, alle quali possono essere chiamate a far
parte persone che non fanno parte del Consiglio (art.15 lett d). Il
loro lavoro è coordinato dal Direttivo (art.18 lett.d).
In Consiglio si decide a maggioranza.
Ma qual è il numero minimo dei componenti che devono essere presenti? All’art.23 si legge l’espressione «Per la
validità delle riunioni è necessaria la maggioranza relativa dei componenti»,
che è imprecisa, in quanto il concetto di maggioranza relativa non è applicabile per la definizione del cosiddetto
quorum costitutivo, vale a dire, appunto, del numero minimo dei membri
che devono essere presenti. L’espressione può essere interpretata nel senso che
una proposta di delibera viene considerata approvata se ha il voto favorevole
della maggioranza dei membri presenti, che rappresentino almeno la metà più uno
dei componenti del Consiglio.
7. Compiti del Consiglio
Compito principale del Consiglio è
quello di collaborare a progettare, accompagnare, sostenere e verificare
l'attività pastorale della comunità parrocchiale (art.3), sulla base delle
esigenza della comunità parrocchiale e
dell’intera popolazione del territorio, elaborando il progetto di pastorale
parrocchiale e verificandone l'attuazione nelle forme e nei tempi stabiliti, nel
quadro dell’attuazione del Piano
Pastorale Diocesano e delle linee-guida del Vescovo.
Per pastorale si intendono le attività di formazione
religiosa e culturale, liturgiche, sacramentali, caritative e solidali
(comprensive degli obiettivi della dottrina sociale), e di animazione sociale.
Nello Statuto
sono indicati anche questi altri
campi di intervento:
-promuovere
«slancio», «stile» e «pratiche sinodali»;
-favorire la
comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale, sociale e religiosa
e tra i gruppi ecclesiali, al fine di costituire insieme la comunità
ecclesiale;
-essere strumento di
collegamento e collaborazione con il Consiglio Pastorale di Prefettura, il
Consiglio Pastorale di Settore e il Consiglio Pastorale Diocesano, secondo i
rispettivi Statuti e gli annessi Regolamenti;
-fornire al Consiglio
Parrocchiale per gli Affari Economici le indicazioni e i criteri di fondo per
l'amministrazione dei beni e delle strutture della parrocchia, in base alle
esigenze pastorali individuate.
All’art.25 si legge che «Il Parroco,
nell'assunzione delle decisioni relative alle questioni trattate tiene in
debito conto il discernimento operato all'interno del CPP salvaguardando
comunque la responsabilità che egli esercita sulla comunità a lui affidata.»
E’ un passo indietro rispetto allo Statuto del 1994, che prevedeva, all’art.4 lett.c), che
il parroco non si dovesse discostare dal parere del Consiglio se non per
giusti e ponderati motivi, che doveva illustrare al Consiglio stesso.
In questione
non è tanto l’autorità del parroco, che è comunque veramente eccessiva anche se
di solito ben tollerata, ma la sinodalità, intesa come compartecipazione e
corresponsabilità, senza la quale si andrà poco avanti. Per i giovani
soprattutto, una condizione ecclesiale umiliante, di mere comparse, è poco
attraente, ma serve anche a poco.
L’esperienza
del Consiglio non è tanto importante
per il comandare, o cercare di
farlo, ma nel fare tirocinio di sinodalità, dove adesso ogni gruppo e anche
ogni persona stanno sulle proprie, si conoscono poco e non di rado diffidano
reciprocamente. E’ tirocinio di gestione ordinata della compartecipazione, senza
prevaricazioni, senza velleitarismi, cercando l’integrazione a livello
diocesano e, in parrocchia, cercando di valersi di tutte le persone in modo che
si sentano a casa propria.
Mario Ardigò – Azione Cattolica in San Clemente
papa – Roma, Monte Sacro, Valli.
********************Il nuovo Statuto************************
L’8 settembre
2023, il Papa ha promulgato il nuovo Statuto dei Consigli pastorali
parrocchiali della Diocesi di Roma, del quale di seguito trascrivo il testo. Lo
ha fatto nel quadro della riforma della struttura del Vicariato di Roma
disposta con la Costituzione apostolica In ecclesiarum communione - Nella comunione delle Chiese (promulgata
dal Papa il 6 gennaio 2023, è entrata in vigore il successivo 31 gennaio), nella
quale, all’art.24 si legge:
Art. 24
Ove non
fosse ancora costituito, ogni parrocchia dovrà dotarsi obbligatoriamente del
Consiglio Pastorale Parrocchiale, organismo ordinario della comunione
ecclesiale, del discernimento comunitario e della corresponsabilità. Esso, nella sua varietà di membri,
ministeri e carismi, ha il compito di progettare, accompagnare, sostenere e
verificare l’attività pastorale della comunità parrocchiale. Inoltre, si
costituiscano, con le medesime finalità allargate, i Consigli Pastorali di
Prefettura e di Settore, assicurandosi di dare voce a tutte le rappresentanze
del popolo di Dio. Il Consiglio
Pastorale Parrocchiale sarà presieduto dal Parroco, quello di Prefettura
dal Prefetto, e quello di Settore dal Vescovo Ausiliare. I consigli pastorali sono composti da membri d’ufficio, membri eletti e
membri cooptati che operano nella pastorale parrocchiale, di Prefettura e di
Settore, secondo quanto stabilito nei rispettivi Statuti, approvati dal
Cardinale Vicario col consenso del Consiglio Episcopale. Si abbia cura di
convocarli almeno due volte l’anno.
***********************************
Consiglio Pastorale Parrocchiale
STATUTO
PREMESSA
La costituzione del Consiglio parrocchiale
pastorale quale organo primario di partecipazione, strumento di comunione e
corresponsabilità è uno dei punti d'arrivo e di partenza dell'esperienza di
ascolto vissuta dal popolo di Dio della Chiesa di Roma negli ultimi anni: tale
cammino "è un luogo teologico, in cui si rivelano, come nella storia di
Israele e della prima Chiesa, la fedeltà di Dio e insieme anche le miserie
degli uomini" (Intervento del Cardinal Vicario Angelo De Donatis, San
Giovanni in Laterano, 23 giugno 2023).
Costituzione
1. II Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è
costituito in attuazione del canone. 536 §comma 1 del Codice di Diritto
Canonico e a norma del presente Statuto.
Natura e funzione
2. II CPP è
"l'organismo ordinario della comunione ecclesiale, del discernimento
comunitario e della corresponsabilità" (IEC = In ecclesiarum
communione – Nella comunione
delle Chiese - Costituzione apostolica circa l’ordinamento del Vicariato di
Roma – 6-1-23 – n.24) dei fedeli, al servizio della missione di una Chiesa «costitutivamente sinodale» (IEC, Proemio,
§2),e rappresenta l'intera comunità nell'unità della fede e nella varietà dei
carismi e ministeri. Insieme agli altri organi sinodali, esso deve essere «uno
spazio aperto, dove ciascuno trovi posto, abbia la possibilità di prendere la
parola, sentendosi ascoltato e imparando ad ascoltare» (IEC, Proemio, §6),
praticando quel «dialogo» (IEC, Proemio, §15) magistralmente definito da Paolo
VI nel III capitolo dell'enciclica Ecclesia suam. Nel CPP, in conformità con i
canoni 212 §3 e 536 §2 del Codice di Diritto Canonico, si esprime a titolo
consultivo la collaborazione tra i pastori e i fedeli nel discernimento in
merito all'attività pastorale della parrocchia, in comunione con il Vescovo e
in sintonia con il Piano Pastorale Diocesano: «scrutando i segni dei tempi, il
discernimento spirituale permetterà di riconoscere nuove esigenze e di favorire
più larghe e inclusive soggettività pastorali» (IEC, Proemio, §6).
Finalità
3. II CPP ha le seguenti finalità:
a.
"progettare, accompagnare, sostenere e verificare l'attività pastorale
della comunità parrocchiale" (IEC 24);
b. «ascoltare la voce dello Spirito Santo che si
manifesta anche oltre i confini dell'appartenenza ecclesiale e religiosa» e
«apre nuove comprensioni del contenuto della Rivelazione» (IEC, Proemio, §5);
c. Riflettere
sulla situazione della comunità parrocchiale e dell'intera popolazione del
territorio, «curando uno stile sinceramente ospitale, animati dalla spinta di
chi esce a cercare i tanti esiliati dalla Chiesa, gli invisibili e i senza
parola della società» (IEC, Proemio, §5);
d. individuare le esigenze pastorali e culturali
della parrocchia e del territorio e proporre ai pastori gli interventi
opportuni;
e. studiare le
modalità di attuazione del Piano Pastorale Diocesano e delle linee-guida del
Vescovo;
f. collaborare
con il Vescovo per il discernimento da attuare in occasione del cambio del
Parroco;
g. promuovere
«slancio», «stile» e «pratiche sinodali» (IEC, Proemio, §5;14;15);
h. elaborare ii progetto di pastorale
parrocchiale e verificarne l'attuazione nelle forme e nei tempi stabiliti;
i. favorire la
comunione tra i cristiani di diversa formazione culturale, sociale e religiosa
e tra i gruppi ecclesiali, al fine di costituire insieme la comunità
ecclesiale;
j. essere strumento di collegamento e
collaborazione con il Consiglio Pastorale di Prefettura, il Consiglio Pastorale
di Settore e il Consiglio Pastorale Diocesano, secondo i rispettivi Statuti e
gli annessi Regolamenti;
k. fornire al
Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici le indicazioni e i criteri di
fondo per l'amministrazione dei beni e delle strutture della parrocchia, in
base alle esigenze pastorali individuate.
Durata
4. II CPP dura in carica quattro anni.
5. In caso di
nomina di un nuovo parroco il CPP rimane nelle sue funzioni un anno, al termine
del quale decade e deve essere rinnovato.
Composizione
6. II CPP è
composto da membri di diritto, membri eletti e membri nominati «assicurandosi
di dare voce a tutte le rappresentanze del popolo di Dio» (IEC 24).
7. Sono membri di diritto:
a. II Parroco e il Viceparroco;
b. I diaconi con incarico pastorale conferito
dal Vescovo per la comunità;
c. Una coppia nominata dal Parroco, sempre con particolare attenzione all'accompagnamento, discernimento e integrazione (Amoris
laetitia, §241-246; 291-312) delle «situazioni imperfette», «complesse» o
«dette "irregolari"» (Amoris laetitia, §§78-79; 247ss.; 297;
301);
d. il
Segretario del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.
8. Sono membri eletti:
a. 2
rappresentanti dei presbiteri presenti nel territorio parrocchiale;
b. 2
rappresentanti dei religiosi presenti nel territorio parrocchiale;
c. 2 rappresentanti degli operatori e animatori
delle aree dell'azione pastorale (liturgia, catechesi, carità e missione);
d. 2
rappresentanti dei gruppi ecclesiali presenti in Parrocchia;
e. 3 rappresentanti della comunità dei
fedeli.
f. 2 rappresentanti dei giovani;
g. Per
l'elezione dei suddetti membri si possono organizzare delle Assemblee
Parrocchiali in cui vengono date le disponibilità e i singoli fedeli esprimono
le loro adesioni;
9. Sono membri nominati altri fedeli, in misura
inferiore a un terzo dell'intero Consiglio, scelti dal parroco per particolari
competenze o in rappresentanza di altre realtà di rilievo pastorale per la
parrocchia.
10. Tenendo canto della concreta realtà di ogni
parrocchia e guardando ai «più gravi e urgenti impegni che attendono la Chiesa
di Roma» (IEC, Proemio, §14) oltre che ai corrispondenti Uffici del vicariato
(IEC 33), si faccia ii possibile affinché, tra i membri del CPP eletti o
nominati, vi siano figure operanti negli ambiti della povertà e delle
migrazioni, della scuola e dell'università, della cultura, dell'ecumenismo e
del dialogo interreligioso, della salute (a partire dagli anziani e dalle
persone diversamente abili), del carcere, del lavoro, dell'ambiente, dello
sport.
11. I membri del CPP devono essere maggiorenni,
aver completato l'iniziazione cristiana, essere operanti stabilmente in
Parrocchia, essere in piena comunione con la Chiesa cattolica. Secondo ii
tenore del can.317 §4 del Codice di Diritto Canonico, non possono assumere
mansioni direttive nel CPP coloro che occupano ruoli direttivi nei movimenti
politici e sindacali.
12. I membri
eletti e i membri nominati non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
13. Tutti i
membri, tre giorni prima della convocazione de CPP, si impegnano a comunicare
al Segretario l'eventuale impossibilità a partecipare alle sedute ordinarie in
modo da consentire la loro eventuale sostituzione.
14. Le parrocchie con pochi abitanti (soprattutto
nel Settore Centro) possono organizzarsi per dare vita a dei Consigli Pastorali
Interparrocchiali. Sara premura del Vescovo di Settore, d'intesa con i parroci,
adattare i principi del presente Statuto affinché si realizzino organismi di
partecipazione che garantiscano l'effettiva partecipazione dei fedeli alla vita
delle rispettive comunità
Organi
15. Sono Organi del CCP:
a. II Presidente, che per diritto è il
Parroco;
b. II Segretario, che viene nominato dal
Parroco;
c. il
Direttivo, composto dal Presidente, dal Segretario e da due membri eletti dal
Consiglio;
d. eventuali Commissioni di lavoro, di cui
possono far parte anche persone che non appartengono al Consiglio e che possono
essere costituite in forma permanente, ossia per l'intera durata del Consiglio,
o temporanea.
Compiti
16. Spetta al Presidente:
a. Convocare il Consiglio;
b. Individuare i problemi da trattare e
predisporre l'ordine del giorno delle sedute insieme al Direttivo;
c. Presiedere e moderare lo svolgimento delle
sedute.
17. Spetta al Segretario:
a. Trasmettere
almeno dieci giorni prima gli avvisi di convocazione corredati dell'ordine del
giorno;
b. Redigere sull'apposito registro il verbale di
ogni seduta e leggerlo all'inizio della seduta successiva per l'approvazione
del Consiglio e la firma del Presidente;
c. Conservare nell'archivio parrocchiale gli
atti e i documenti attinenti al Consiglio e alle Commissioni;
d. Presentare
il registro dei verbali al Prefetto in occasione di eventuali visite che lo
stesso fara;
e. Svolgere gli altri normali compiti di
segreteria.
18. Spetta al Direttivo:
a. Individuare
i problemi da trattare e predisporre l'ordine del giorno delle sedute insieme
al Presidente;
b. Coordinare ii lavoro delle Commissioni, se
istituite;
c. in caso di assenza di alcuni membri del CPP
alle sedute ordinarie, individuare e convocare eventuali sostituti;
d. in caso di
reiterate e ingiustificate assenze (massimo 3) dei membri del CCP alle sedute
previste, procede alla loro sostituzione.
19. Spetta alle Commissioni di lavoro:
a. Approfondire la conoscenza di particolari
questioni negli ambiti di competenza stabiliti dal Consiglio;
b. Presentare al Consiglio gli elementi utili
per la valutazione in merito alle questioni da approfondite.
Sedute
20. II CPP si riunisce in seduta ordinaria e
straordinaria.
21. La seduta
ordinaria si tiene preferibilmente una volta ogni due mesi in un giorno fisso
per la verifica e la programmazione ordinarie.
22. La seduta
straordinaria si tiene ogni volta che il Parroco lo ritenga opportuno o che ne
sia fatta a lui richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
23. Per la
validità delle riunioni è necessaria la maggioranza relativa dei componenti.
24. Alla riunione
del Consiglio possono partecipare, su invito del Presidente, anche altre
persone.
25. Il Parroco,
nell'assunzione delle decisioni relative alle questioni trattate tiene in
debito conto il discernimento operato all'interno del CPP salvaguardando
comunque la responsabilità che egli esercita sulla comunità a lui affidata.
26. Tutte le
volte che se ne ravvisi l'opportunità e almeno una volta all'anno - per la
presentazione e la verifica del Piano Pastorale Diocesano - ii Consiglio
convoca l'Assemblea parrocchiale, aperta a tutti coloro che desiderano
partecipare, per illustrare le linee dell'attività pastorale e ascoltare pareri
e suggerimenti.
Rinvio a norme generali
27. Per quanto non contemplato nel presente
Statuto si applicano le norme del Diritto Canonico.
Francesco
8-9-23