Un principio di democrazia deliberato per le
associazioni ecclesiali internazionali
Dal decreto del 3-6-21 del Dicastero per i
Laici, la Famiglia e la Vita
il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la
Vita, nell’esercizio delle proprie funzioni e per mandato della Suprema
Autorità,
decreta,
con
riferimento alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette
dalla Sede Apostolica e soggette alla vigilanza diretta del Dicastero, quanto
segue.
Art. 1. - I mandati nell’organo centrale di
governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni
ciascuno. Art. 2 § 1. - La stessa persona può ricoprire un incarico nell’organo
centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci
anni consecutivi.
Art. 2 § 2. - Trascorso il limite massimo di
dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato.
Art. 2 § 3. - La disposizione di cui all’articolo
2 § 2 non si applica a chi è eletto moderatore, il quale può esercitare tale
funzione indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico
nell’organo centrale di governo a livello internazionale. Art. 2 § 4. - Chi ha
esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può
accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi
nell’organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza
di due mandati relativi a tali incarichi.
Art. 3. - Tutti i membri pleno iure
abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione delle istanze che
eleggono l’organo centrale di governo a livello internazionale.
Art. 4 § 1. - Le associazioni nelle quali, al
momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi
nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che hanno
superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove
elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del
presente Decreto.
Art. 4 § 2. - Le associazioni nelle quali, al
momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi
nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che
supereranno, durante il periodo del mandato in corso, i limiti di cui agli
articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre
ventiquattro mesi dal raggiungimento del limite massimo imposto dal presente
Decreto.
Art. 5. - I fondatori potranno essere dispensati
dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 4 dal Dicastero per i Laici, la
Famiglia e la Vita.
Art. 6. - Le presenti disposizioni non
riguardano gli incarichi di governo vincolati all’applicazione di norme proprie
di associazioni clericali, di istituti di vita consacrata o di società di vita
apostolica.
Art. 7. - Il presente Decreto si applica,
con eccezione della norma di cui all’articolo 3, anche agli altri enti non
riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata
concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Art. 7. - Il presente Decreto si applica, con
eccezione della norma di cui all’articolo 3, anche agli altri enti non
riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è
stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta
del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Art. 8. - Dalla entrata in vigore del presente
Decreto e fino all’approvazione di eventuali modifiche statutarie da parte del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, quanto stabilito abroga ogni
norma ad esso contraria eventualmente prevista negli statuti delle
associazioni.
Art. 9. - Il presente Decreto, promulgato
mediante pubblicazione nel quotidiano L’Osservatore Romano, entra in vigore
trascorsi tre mesi dal giorno della sua pubblicazione. Il Decreto sarà altresì
pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.
Il Sommo
Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa il giorno 2 giugno 2021 al
sottoscritto Cardinale Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la
Vita, ha approvato in forma specifica il presente Decreto generale, avente
forza di legge, unitamente alla Nota esplicativa che lo accompagna.
Dato a Roma, dalla sede del Dicastero per i
Laici, la Famiglia e la Vita, il 3 giugno 2021, Solennità del SS. Corpo e
Sangue di Cristo.
Card. Kevin Farrell Prefetto P. Alexandre Awi
Mello, I.Sch. Segretario
Dalla Nota esplicativa
5. Papa Francesco, in linea con i predecessori,
suggerisce di comprendere le esigenze richieste dal cammino di maturità
ecclesiale delle aggregazioni di fedeli nell’ottica della conversione missionaria
(cfr. Evangelii Gaudium, 29- 30). Egli indica come prioritari il rispetto della
libertà personale; il superamento dell’autoreferenzialità, degli unilateralismi
e delle assolutizzazioni; la promozione di una più ampia sinodalità, come anche
il bene prezioso della comunione. «La vera comunione – precisa – non può
esistere in un movimento o in una nuova comunità, se non si integra nella
comunione più grande che è la nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica» (Discorso
ai partecipanti al III Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle
nuove comunità, 22 novembre 2014). In riferimento alla maturità ecclesiale,
Papa Francesco esorta: «Non dimenticate che, per raggiungere questo traguardo,
la conversione deve essere missionaria: la forza di superare tentazioni e
insufficienze viene dalla gioia profonda dell’annuncio del Vangelo, che è alla
base di tutti i vostri carismi» (Discorso ai partecipanti al III Congresso
mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, 22 novembre 2014).
Questa è la chiave interpretativa che permette di cogliere il significato
ecclesiale del presente Decreto, che mira, nello specifico, a far superare
“tentazioni e insufficienze” riscontrate nel modo di esercitare il governo
all’interno delle associazioni di fedeli.
Da Avvenire on line
11-6-21
In un articolo per L’Osservatore Romano,
il padre gesuita Ulrich Rhode, decano della Facoltà di Diritto canonico della
Pontificia Università Gregoriana e consultore del Dicastero, precisa che, oltre
alle 109 entità riconosciute o erette dal Dicastero, il Decreto si applica (ad
eccezione dell’Art. 3 sulle procedure di elezione) anche ad altri enti soggetti
alla vigilanza del Dicastero, tra cui il Cammino Neocatecumenale, l’Organismo
Internazionale di Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di
Evangelizzazione, l’Organismo Mondiale dei Cursillos de Cristiandad e il
Catholic Charismatic Renewal International Service (CHARIS).
Padre Rhode, quindi, afferma: “Ci si può
aspettare che molte associazioni dovranno convocare un’assemblea generale che
decida le modifiche da apportare agli statuti da sottoporre al Dicastero per la
necessaria approvazione. Una particolare urgenza sussiste per quelle
associazioni in cui i limiti previsti dal Decreto sono già stati superati o lo
saranno durante il periodo del mandato in corso”. Sottolinea, infine,
l’opportunità che le associazioni diocesane e nazionali, pur non essendo tenute
a osservare il Decreto, possano prenderlo in considerazione nel caso di una
futura estensione delle norme o anche, semplicemente, per la loro
ragionevolezza.