venerdì 4 gennaio 2019

Il costituzionalista Paolo Bonetti, professore associato all’Università milanese della Bicocca, membro del direttivo dell’Asgi, i giuristi italiani esperti di immigrazioni aiuta a capire gli argomenti secondo i quali una norma recentemente entrata in vigore potrebbe essere considerata non conforme alla Costituzione




Dall’articolo Lo scenario. Ecco le conseguenze giuridiche dei sindaci disobbedienti,  di Paolo Lambruschi, pubblicato il 3-1-19 da Avvenire.it


https://www.avvenire.it/attualita/pagine/ma-i-prefetti-potrebbero-poi-annullare-i-provvedimenti-dei-comuni

 Il  costituzionalista Paolo Bonetti, professore associato all’Università milanese della Bicocca, membro del direttivo dell’Asgi, i giuristi italiani esperti di immigrazioni aiuta a capire gli argomenti secondo i quali una norma recentemente entrata in vigore, che vieta di concedere l’iscrizione all’anagrafe comunale agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia perché richiedenti asilo, potrebbe essere valutata come non conforme alla Costituzione. «La norma – sostiene il docente universitario -  viola l’articolo 3 della Costituzione. In sostanza non è possibile prevedere che tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti, come dice il Testo unico sull’immigrazione, siano iscritti all’anagrafe come i cittadini italiani e poi in una norma successiva stabilire che una sola categoria di regolari – i titolari di permesso di soggiorno per richiesta di asilo – venga esclusa da questa iscrizione». L’incostituzionalità può essere ravvisata nell’irragionevolezza della distinzione.
«Ma poi che senso ha – prosegue il prof. Bonetti -  complicare la vita ai richiedenti asilo,  la categoria che andrebbe invece tutelata secondo la Costituzione perché più fragile? Non si capisce la ragione di una norma che discrimina sostanzialmente gli accessi ai servizi come l’iscrizione ai centri per l’impiego e al servizio sanitario nazionale che richiedono il comune di residenza. Il decreto Orlando-Minniti risolveva la questione, prevedendo un’iscrizione quasi obbligatoria fatta dai responsabili dei centri di accoglienza e la cancellazione quando venivano spostati».
  La norma «in realtà impedisce agli amministratori locali di conoscere residenza e numero esatto delle persone soggiornanti sul proprio territorio», osserva il prof. Bonetti, con ricadute sulla programmazione dei servizi sociali e pubblici che i Comuni hanno l’obbligo di garantire. 
 Quanto ai doveri degli uffici comunali anagrafici, e degli stessi Sindaci, nella materia di cui si discute, il prof. Bonatti osserva:
 «[L’ufficiale di anagrafe e il Sindaco] È un pubblico ufficiale, non può esimersi dall’applicarla, a maggior ragione per quanto riguarda l’anagrafe. Altrimenti il prefetto annullerà i provvedimenti contrari alla legge. La via maestra per i sindaci è invece quella di ricorrere alla Corte costituzionale contro la norma».
 L’articolo si conclude così:
«Ma quali sono le conseguenze alle quali i sindaci vanno incontro in questa loro azione? Innanzitutto i prefetti sono tenuti a denunciare loro e gli ufficiali dell'anagrafe. Il reato che potrebbe essere loro contestato è l'abuso d'ufficio. Aggravato dal fatto che i primi cittadini in materia di anagrafe agiscono come ufficiali di governo. I prefetti inoltre possono cancellare l'atto dell'ufficio comunale. C'è poi anche la possibilità di una revoca del mandato, che il Testo unico sugli enti locali demanda al ministro dell'Interno, ma solo in casi di “gravi e persistenti violazioni di legge”».