Teoria Gender a scuola? La circolare del 15-9-15 del Ministero dell'Istruzione
In merito alla polemica
sulla presunta e molto temuta introduzione nei programmi scolastici della “teoria
gender”, trascrivo dal WEB la circolare ministeriale che segue, del
15-9-15.
Esprimo il mio pieno e
incondizionato consenso alle azioni per combattere discriminazione e violenza e
per “trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i
doveri della persona costituzionalmente garantiti”, previste nel documento.
Mario Ardigò - Azione Cattolica in San Clemente Papa - Roma, Monte
Sacro, Valli.
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione
Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione. Prot. AOODPIT n. 1972 del 15/09/2015
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per la
Provincia di Trento
Trento
All' Intendente Scolastico per la Scuola in
lingua tedesca
Bolzano
All' Intendente Scolastico per la Scuola
Località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli studi per la Regione
Valle D'Aosta
Aosta
Ai Docenti referenti per le Consulte
Provinciali degli Studenti
presso gli UU.SS.RR.
Ai Presidenti delle Consulte Provinciali
degli Studenti
Ai Dirigenti scolastici
LORO SEDI
Al Forum dei Genitori
Al Forum degli Studenti
Oggetto: Chiarimenti e riferimenti normativi a supporto dell’art.
1 comma 16 legge 107/2015
Pervengono al MIUR numerose
richieste di chiarimenti, sia da parte di dirigenti scolastici e docenti che di
genitori, riguardo a una presunta possibilità di inserimento all’interno dei
Piani dell’Offerta Formativa delle scuole della cosiddetta “Teoria del Gender” che troverebbe
attuazione in pratiche e insegnamenti non riconducibili ai programmi previsti
dagli attuali ordinamenti scolastici.
Soprattutto tra i genitori
si è riscontrata un forte preoccupazione derivante anche dalla risonanza mediatica
di informazioni non sempre corrette e obiettive.
Si ritiene pertanto
indispensabile da parte dell’Amministrazione fornire ulteriori chiarimenti
a integrazione di quanto già comunicato nella nota del 6 luglio
2015, trasmessa a tutte le scuole, sui corretti adempimenti relativi al POF
[=Piano dell’offerta formativa, nota mia].
I maggiori dubbi dei
genitori scaturiscono da una non corretta interpretazione del comma 16 della
legge 107/2015 di Riforma su “La Buona Scuola” che recita testualmente: “Il
piano triennale dell'offerta formativa assicura l'attuazione dei principi di
pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione
alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i
docenti e i genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 ottobre 2013, n. 119”.
La previsione di tale
disposizione risponde all’esigenza di dare puntuale attuazione ai princìpi costituzionali
di pari dignità e non discriminazione di cui agli articoli
-3 (Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese),
- 4(la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto),
- 29 (La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato
sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla
legge a garanzia dell'unità familiare),
- 37 (La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro
devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge
stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica
tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.)
e
- 51 (tutti i cittadini dell'uno o
dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e
alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A
tal fine la Repubblica promuove con
appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e
uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle
cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro) nonché
a quanto previsto dal diritto europeo che proibisce la discriminazione per
ragioni connesse al genere, alla religione, alle convinzione personali,
handicap, età, orientamento sessuale o politico.
La finalità del suddetto
articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad
ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e
la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona
costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze
chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali
rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito pure dalla
Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che gli alunni devono
acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di,
e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze
senza alcuna discriminazione.
Si ribadisce, quindi, che
tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in
nessun modo né “ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al
mondo educativo.
Inoltre, è opportuno
sottolineare che le due leggi citate come riferimento nel comma 16 della legge
107 non fanno altro che recepire in sede nazionale quanto si è deciso nell’arco
di anni, con il consenso di tutti i Paesi, in sede Europea, attraverso le
Dichiarazioni, e in sede Internazionale con le Carte (si veda la nota n.1)
Infatti il Decreto legge 14 agosto 2013 (convertito nella legge
n.193/2013), a cui si fa riferimento nel comma 16 della “Buona Scuola”, enuncia
le finalità del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale
e di genere" che anche la Scuola è chiamata a perseguire:
a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne
attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività,
rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di
eliminazione della violenza contro le donne;
b) promuovere l'educazione alla relazione e contro la
violenza e la discriminazione di genere nell'ambito dei programmi scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare,
formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la
discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della
tematica nei libri di testo;
…….(Omissis)
g) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche
conto delle competenze delle Amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel
contrasto e nel sostegno delle vittime di
violenza di genere e di stalking.
h) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i
livelli di governo, che si basi anche
sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già
realizzate nelle reti locali e sul territorio.
Deve essere, inoltre,
sottolineato che il personale scolastico, a cui è affidato il compito di educare
i nostri ragazzi anche su queste delicate tematiche, deve essere debitamente
formato e aggiornato, così come previsto anche dalla legge 128/2013 che all’art.16
let. D che pone all’attenzione delle scuole la necessità di favorire:
”l'aumento delle competenze relative all'educazione
all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere
e al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione di quanto previsto
dall’articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”.
Infine, connessa e a
integrazione delle azioni di cui sopra, è la Collaborazione con l’Alleanza
Europea per il contrasto all’“Istigazione all’Odio” (in sede internazionale “Hate
Speech”). L’istigazione all’odio, così come definita dal comitato dei ministri
del Consiglio d’Europa è espressione di tutte le forme di diffusione ed
incitazione all’odio razziale, alla xenofobia, all’antisemitismo e ad altre
forme di intolleranza, espressione di nazionalismi, discriminazione nei
confronti di minoranze, di migranti. Altre forme di discriminazione sono la misoginia,
l’islamofobia, la cristianofobia e tutte le forme di pregiudizio circa l’orientamento
sessuale e di genere.
La campagna contro il “discorso d’odio” (Hate speech) è un
progetto coordinato con l’Alleanza parlamentare contro l'odio (No Hate
Alliance) del Consiglio d'Europa, partito nel 2012, e mira a combattere il
razzismo e le forme di discriminazione on line, fornendo ai giovani e alle associazioni
le competenze necessarie per riconoscere e svolgere azioni contro le violazioni
dei diritti umani, sempre attraverso la trasmissione consapevole delle
conoscenze del diritto e dei diritti.
Alla luce di tale quadro
normativo di rifermento, il MIUR intende supportare e sostenere attivamente i
tanti studenti, docenti e dirigenti scolastici impegnati nel difficile lavoro
quotidiano, affrontando le problematiche relative a tutte le forme di
discriminazione e contrastando ogni forma di violenza e aggressione contro la
dignità della persona.
In tale ambito, alle scuole
spetta il compito – nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed
efficaci e che individueranno, sulla base dell’autonomia didattica e gestionale
loro attribuita, di predisporre azioni nel rispetto di linee di indirizzo
generale che saranno appositamente divulgate dal MIUR. Tali linee - che saranno
elaborate con il contributo di rappresentanti di associazioni ed esperti
riuniti in un apposito tavolo di lavoro che sarà istituito presso il Miur - saranno
utili a monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal comma 16
dell’art 1 della L. 107/2015, anche verificando l’attuazione del piano
straordinario contro la violenza sessuale e di genere, esclusivamente per la
parte di competenza dell’istruzione.
Non può mancarsi di
sottolineare, il compito fondamentale affidato ai genitori di partecipare e
contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri
figli esercitando il diritto/dovere che l’art. 30 della nostra Costituzione
riconosce loro: “E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche
se nati fuori del matrimonio“. Come già chiarito nella Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e di formazione sopra citata nota del 6 luglio
2015, “le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima
dell’iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del Piano dell’Offerta
Formativa e, per la scuola secondaria, sottoscrivere formalmente il Patto
educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”.
Questa opportunità offerta
ai genitori, consentirà di scegliere la scuola dei propri figli dopo
aver attentamente analizzato e valutato le attività didattiche, i
progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l’anno che, in ogni
caso, dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dall’attuale
ordinamento scolastico e con le linee di indirizzo emanate dal MIUR.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Rosa DE PASQUALE
Nota:
(1) La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica -
Istanbul, redatta l’11 maggio 2011, ratificata dal Parlamento Italiano con voto
unanime di tutte le forze politiche all’unanimità e che ha sua volta recepito i
precedenti riferimenti giuridici; la Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (STE n° 5, 1950) e i suoi
Protocolli; la Carta sociale europea (STE n° 35, 1961, riveduta nel 1996, STE
n°163); la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di
esseri umani (STCE n° 197, 2005) e la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n°
201, 2007).
Le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli Stati
membri del Consiglio d’Europa: Raccomandazione Rec (2002) sulla protezione
delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec (2007)17 sulle norme e
meccanismi per la parità tra le donne e gli uomini, Raccomandazione CM/Rec
(2010)10 sul ruolo delle donne e degli uomini nella prevenzione e soluzione dei
conflitti e nel consolidamento della pace, e le altre raccomandazioni
pertinenti. La sempre più ampia giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, che enuncia norme rilevanti per contrastare la violenza nei
confronti delle donne; il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966);
il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966); la
Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale
(1999) ; la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le
donne; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia (1989) e i
suoi Protocolli opzionali (2000) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilità (2006); lo statuto di Roma della Corte
penale internazionale (2002); i principi fondamentali del diritto
internazionale umanitario, in particolare la quarta Convenzione di Ginevra
(IV), relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra (1949) e i suoi
Protocolli addizionali I e II (1977)) che prevede:
Articolo 14 – Educazione 1 Le Parti intraprendono, se del caso, le
azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado
dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere
non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei
conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul
genere e il diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo
degli allievi. 2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i
principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non
formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.