martedì 23 giugno 2015

Persistenza dell’ideologia fascista nella cultura religiosa

Persistenza dell’ideologia fascista nella cultura religiosa



Crema - 1937 - famiglia premiata come la più prolifica d'Italia - foto da WEB: http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-LOM60-0033857/


 Di solito si sorvola con disinvoltura sui profondi legami culturali che le nostre collettività religiose maturarono con il regime fascista durante il ventennio mussoliniano, in particolare negli anni ’30 e ’40. Come ho scritto, in genere ce se ne vergogna, ai tempi nostri.
 Un lascito importante dell’ideologia fascista persiste in talune concezioni che ancora sono correnti in religione in materia di questione femminile, e non solo nel clero.
 Sentiamo dire che la donna dovrebbe essere innanzitutto sposa e madre, subordinata ai maschi della famiglia, in particolare al marito e che, appena può, dovrebbe lasciare il lavoro in società per dedicarsi totalmente a quello domestico. Lo esigerebbe la cura dei figli, che si vogliono numerosi, ben oltre la soglia dei “tre” ritenuta ragionevole dal Bergoglio in una sua allocuzione pubblica (“non siamo conigli”), per altro subito corretta con la matita blu da diverse fonti clericali, anche giornalistiche.
 Ebbene questa idea discende pari pari dall’ideologia mussoliniana.
 In particolare, con il regio decreto legge  n. 1504 del 5-9-38, emanato negli anni più bui della dittatura, al tempo delle leggi razziali contro gli ebrei, si espulsero dal mondo del lavoro numerosissime donne, le quali avevano incominciato ad accedervi durante il primo conflitto mondiale, quando avevano iniziato a sostituire gli uomini in varie occupazioni in precedenza ritenute maschili, dimostrando nei fatti che non vi erano lavori per donne  e lavori per uomini (può vedersi qui l’origine della supposta e demonizzata - supposta per demonizzarla- ideologia gender?), imponendo nell'impiego pubblico e in quello privato  un limite  massimo del 10% di personale femminile, salvo che per gli impieghi pubblici ritenuti  per donne   e per tale motivo a loro riservati:
REGIO DECRETO LEGGE 5 settembre 1938 - XVI - n.1514
Disciplina dell’assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici e privati.
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(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1938, n. 228)
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VITTORIO EMANUELE
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA’ DELLA NAZIONE
RE D’ITALIA
IMPERATORE D’ETIOPIA
Vista la legge 17 luglio 1919, n. 1176, recante disposizioni sulla capacità giuridica della donna ed
il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39 ;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933 XII, n. 1554, concernente l’assunzione delle donne
nelle Amministrazioni dello Stato ;
Ritenuta la necessità e l’urgenza di dettare norme per la disciplina della assunzione di personale
femminile agli impieghi pubblici e privati ;
Visto l’art.3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;
Sentito il Consiglio dei Ministri ;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di
Stato per le finanze e per le corporazioni ;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Art. 1
L’assunzione delle donne agli impieghi presso le Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti od
Istituti pubblici, ai quali esse sono ammesse in base alle disposizioni in vigore nonché agli
impieghi privati, è limitata alla proporzione massima del dieci per cento del numero dei posti. E’
riservata alle pubbliche Amministrazioni la facoltà di stabilire una percentuale minore nei bandi
di concorso per nomine ad impieghi.
Le pubbliche Amministrazioni e le aziende private che abbiano meno di dieci impiegati, non
possono assumere alcuna donna quale impiegata. E’ fatta eccezione nei riguardi nelle aziende
private per le parenti od affini sino al quarto grado del titolare dell’azienda.
Art. 2
Oltre i casi già previsti dalle vigenti leggi, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni
stabiliranno l’esclusione della donna da quei pubblici impieghi ai quali sia ritenuta inadatta, per
ragioni di inidoneità fisica o per le caratteristiche degli impieghi stessi.
Art.3
Le disposizioni del presente decreto non si applicano per gli impieghi pubblici che, in
considerazione delle loro caratteristiche sono riservati alle donne in via esclusiva dalle
disposizioni in vigore e per gli impieghi pubblici e privati che risultano particolarmente adatti per
le donne e che saranno successivamente specificati con decreto Reale.
Art. 4
Le aziende private sono tenute ad inviare ai rispettivi Consigli provinciali delle corporazioni,
entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, un elenco numerico del personale
dipendente distinto per categorie e sesso.
Copia di tale elenco deve essere conservata presso la sede della azienda e aggiornato con le
successive variazioni.
Tale copia deve essere esibita a richiesta dell’Autorità.
I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l’ammenda da L . 200 a
L.2000.
Art.5
Le donne che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, occupano, presso
Amministrazioni dello Stato ed altri Enti od Istituti pubblici, posti in soprannumero rispetto alla
percentuale fissata con l’art.1, saranno mantenute in servizio fino al compimento dell’anzianità
minima di carriera richiesta per il collocamento in posizione di quiescenza e, se assunte con
contratto a termine saranno mantenute in servizio fino alla scadenza del contratto. Qualora tale
scadenza si verifichi prima di un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
contratto potrà essere prorogato fino al compimento di detto triennio.
Le donne che, alla data dell’entrata in vigore del presente decreto, occupano presso aziende
private posti in soprannumero rispetto alla percentuale fissata con l’art.1, saranno entro il
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termine di tre anni gradualmente sostituite con personale maschile, previa la corresponsione a
loro favore dell’indennità di licenziamento a norma delle disposizioni in vigore.
Qualora, nell’attuazione della disposizione di cui al primo comma, il numero delle impiegate che,
avendo uguale anzianità, abbiano raggiunto contemporaneamente il limite minimo di servizio per
essere collocate in posizione di quiescenza, sia superiore a quello dei posti di soprannumero
rispetto alla percentuale di cui all’art.1, saranno osservati per la conservazione dell’impiego in
quanto applicabili alle donne i criteri preferenziali stabiliti dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-
XIII, n. 1176, per l’ammissione ai pubblici impieghi.
Nell’attuazione della disposizione di cui al secondo comma, le aziende private osserveranno, per
la determinazione delle impiegate che dovranno essere mantenute in servizio nei limiti della
percentuale di cui all’art.1, e per la determinazione dell’ordine di licenziamento di quelle
eccedenti tale percentuale, gli stessi criteri preferenziali in quanto applicabili alle donne, stabiliti
dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XIII, n. 1176.
Art.6
Sono abrogati il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e ogni altra disposizione contraria
al presente decreto o col medesimo incompatibile.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Duce, Primo Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - LANTINI
Visto il Guardasigilli : SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 3 - MANCINI
 Nella stessa epoca venne molto potenziata la propaganda diretta a incentivare la natalità, che tuttavia continuò a decrescere: premi alle famiglie più numerose e alle donne più prolifiche, celebrazione di massa di matrimoni, eventi pubblici per celebrare la maternità come destino primario delle donne. Alla metà degli anni ’20 risale l’istituzione dell’Opera Nazionale Balilla, per irreggimentare l’educazione dei giovani secondo un modello militare e aggressivo per i maschi, per farne i soldati del regime, e materno/sponsale per le femmine, per farne le riproduttrici biologiche di nuovi soldati.
 Rimasero piuttosto alti la natalità fuori del matrimonio, l’aborto clandestino (punito duramente dalla legge penale) e anche l’infanticidio.
 Troppo timidamente noi, in religione, affrontiamo i problemi derivati, in Italia, dai lasciti della cultura fascista. E, talvolta, non pensiamo veramente che si debba ripudiarli.
 Certe idee ci sono ritornate  dalla Spagna, dove continuarono ad allignare a lungo sotto il regime franchista, finito nel 1975, e non di rado le facciamo nostre  forse riconoscendovi una certa familiarità, ma in genere senza avere precisa consapevolezza della loro origine, che è nostra, nazionale e risale, appunto al fascismo storico.
 Riflettiamo bene a ciò che veramente vogliamo, quando propugniamo in religione il modello maschile autoritario marito/padre/capo della famiglia, suggerendo che questo corrisponda alla volontà divina e alla natura.
 Fare politica  significa anche questo. Dobbiamo veramente continuare a farci oppressori delle donne in società, cosa di cui, a parole, sembriamo esserci pentiti, ma con molti distinguo?
 Nella nostra nuova Europa non c’è posto per cose del genere. E non  c'è nemmeno nella nostra Costituzione, improntata al principio di uguaglianza tra le persone, anche nel matrimonio e in tutte le  altre formazioni sociali.

Mario Ardigò - Azione Cattolica in San Clemente papa - Roma, Monte Sacro, Valli