Il testo integrale della sentenza è
visualizzabile e scaricabile in pdf dal sito della Corte di Cassazione, all'indirizzo
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6626_02_2020_no-index.pdf
Nota informativa
sulla recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso Sea Watch 3 del
giugno 2019.
1. Il fatto
Il 29
giugno 2019, a Lampedusa, tra le una e le due di notte, la nave umanitaria Sea
Watch3, che aveva soccorso migranti in mare avendo poi avuto la formale
notifica del divieto di attracco in porti italiani, dopo 17 giorni in mare
attraccò al molo commerciale di Lampedusa in violazione di quel divieto, senza autorizzazione preventiva delle autorità
marittime e di pubblica sicurezza e nonostante che una pilotina della Guardia
di Finanza, in servizio di polizia marittima nel porto comandata da un
sottufficiale, avesse tentato di sbarrarle la via frapponendosi al molo. La
comandante della nave aveva invocato lo stato di necessità. Dopo un’ora dall’attracco,
era stata arrestata in relazione ai delitti di "resistenza o violenza contro nave da guerra", un reato che
prevede una pena da tre a dieci anni di reclusione, e di “resistenza a pubblico ufficiale”, con pena massima fino a cinque
anni di reclusione.
L’arresto in flagranza di reato tuttavia non
veniva convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, al quale la
convalida era stata richiesta dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Agrigento, ufficio del Pubblico ministero di primo grado, con due
argomenti: per l’ipotesi di delitto di resistenza a pubblico ufficiale vi era
stata la scriminante dello stato di
necessità, prevista dall’art.51 del codice penale; l’altro delitto non era
configurabile in quanto la pilotina della Guardia di Finanza, benché nave militare, non poteva essere
considerata nave da guerra, secondo il
Codice dell’ordinamento militare, in
quanto, al momento del fatto, non era comandata da un ufficiale della Marina
dello Stato. Il Pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione.
La
Procura generale presso la Corte di cassazione aveva chiesto l’annullamento
senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
La
Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n.6626/20 pronunciata
il 16-1-20, le cui motivazioni sono state pubblicate il 20-2-20, ha rigettato
il ricorso del Pubblico ministero.
Il testo integrale della sentenza è leggibile e scaricabile in pdf sul sito della Corte di Cassazione, alla pagina
Il testo integrale della sentenza è leggibile e scaricabile in pdf sul sito della Corte di Cassazione, alla pagina
http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/6626_02_2020_no-index.pdf
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2. La sentenza
La sentenza n.6626/20 della 3° Sezione della
Corte di Cassazione, deliberata il 16-1-20, con motivazione depositata il
20-2-20, che tratta del caso Sea Watch3 sopra sintetizzato, innanzi tutto
richiama la precedente giurisprudenza di legittimità sull'interpretazione
dell'art.385 del codice di procedura penale, norma che pone dei limiti al
potere di arresto (cattura d’iniziativa, senza un ordine dell’autorità giudiziaria)
da parte della polizia giudiziaria (personale di vari corpi di polizia e di
altri uffici che hanno funzioni nell’accertamento dei reati) di chi è colto
nell’atto di commettere certi delitti. Quella norma stabilisce in particolare un divieto di arresto quando appaia che il fatto
che si ipotizza come delitto sia stato compiuto in presenza di una causa di non
punibilità. Bisogna però che quest'ultima sia almeno riconoscibile, vale a dire ragionevolmente / verosimilmente esistente sulla
scorta delle circostanze di fatto conosciute o conoscibili con l'ordinaria
diligenza. Lo era per la polizia giudiziaria che operò l'arresto della
Comandante di Sea Watch3 nel porto di Lampedusa? Il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Agrigento, la cui ordinanza di non convalida
dell'arresto (l’arresto fatto dalla polizia giudiziaria diventa inefficace se
non convalidato entro 96 ore dall’esecuzione) era giunta alla cognizione della
Corte su ricorso del Pubblico ministero, aveva ritenuto che, per l'ipotesi di
reato di resistenza a pubblico ufficiale, sussistesse la scriminante (causa di
non punibilità) dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica prevista
dall'art.51 del codice penale e che essa fosse anche riconoscibile, nel senso sopra
precisato, da parte del personale di polizia giudiziaria operante. La Corte ha
accreditato questa interpretazione della fattispecie concreta, ritenendola
corretta sulla base della ricostruzione dei fatti operata nell’ordinanza
impugnata. In particolare, e questo è l'argomento che mi pare fondare il
ragionamento della Corte con specifico riguardo alla non convalida
dell'arresto, in quanto tutte le norme di diritto interno e del diritto internazionale
applicabile nell'ordinamento italiano per recepimento legislativo o in forza
dell'art.10, 1° comma, della Costituzione devono ritenersi ben conosciute da
coloro che operano il salvataggio in mare e da coloro che, per servizio,
operano in mare svolgendo attività di polizia marittima (pag.10 in fine e
pag.11 della sentenza) e la situazione di fatto che si presentava agli operanti
era quella di un soccorso in mare in relazione al quale, secondo il punto 3.1.9
della Convenzione SAR di Amburgo del 1979, resa esecutiva con legge n.147 del
1989, alla quale seguirono disposizioni attuative con decreto del Presidente
della Repubblica n. 662 del 1994, l'Italia, quale parte interessata, aveva l'obbligo di adottare le disposizioni necessarie affinché lo sbarco
delle persone soccorse in mare avesse luogo nel più breve tempo ragionevolmente
possibile. A pag. 10 della
sentenza si elencano le fonti normative
applicabili alla fattispecie del caso Sea Watch3 che imponevano di assicurare
che la gente soccorsa in mare fosse sbarcata nel più breve tempo possibile
nell'unico porto sicuro che si presentava come tale
nell'emergenza umanitaria che si era prodotta, vale a dire in Italia. Perché, a
pag. 12 della sentenza se ne fa menzione, la Corte ha ritenuto che non possa
essere considerata al sicuro la gente che, soccorsa in mare, venga
lasciata sulla nave dei soccorritori senza consentirne lo sbarco, oltre che in
balia degli eventi meteorologici avversi anche nell'impossibilità di ottenere
il rispetto di propri diritti fondamentali e, tra essi, il diritto di
presentare domanda di protezione internazionale.
La Corte infine non ha ritenuto possibile contestare, con riferimento
all’attracco della nave Sea Watch3, il delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra, in quanto la pilotina
della Guardia di finanza coinvolta nel fatto tentando di impedire l’attracco di
quella nave al porto di Lampedusa, per
quanto indubbiamente nave militare, non poteva essere considerata nave da guerra poiché in
quel momento non era comandata da un ufficiale di Marina al servizio dello
Stato, secondo quanto prevede l'art.239, 2° comma, del decreto
legislativo n. 66 del 2010, Codice dell'ordinamento militare),
Mario Ardigò






