Il senso della
riforma delle Regioni: un rafforzamento della posizione del Governo nei
confronti del Parlamento e dell’autonomia regionale
La riforma costituzionale sulla quale dovremo
decidere nel prossimo referendum costituzionale contiene alcune norme importanti
sulle Regioni. Di solito, quando si parla della riforma, ci si occupa di come
cambierà il nuovo Senato. Ma le modifiche riguardanti le Regioni sono
altrettanto rilevanti. Questo perché le Regioni svolgono funzioni che
condizionano da vicino la vita della gente e fanno anche leggi, come il
Parlamento. Possiamo dire che, in effetti, in Italia fin dal 1946, quando fu
costituita la prima Regione italiana, quella della Sicilia, a statuto speciale
approvato con legge costituzionale entrata in vigore prima della Costituzione,
si legifera a livello locale e si legifera con un sistema monocamerale. Per la
generalità delle Regioni a statuto ordinario, l’attività legislativa iniziò nel 1970. Ma in Italia vi sono anche due
Province Autonome, quelle di Trento e di Bolzano, istituite dallo statuto
speciale della Regione Trentino Alto Adige del 1948, successivamente modificato
più volte, che hanno potere legislativo.
Saranno le uniche due Province a rimanere in Italia. Ciascuna di queste
Province Autonome nominerà un senatore-sindaco nel nuovo senato. I senatori-sindaci del nuovo Senato saranno 21, su 100 senatori (95 eletti dai consiglieri regionali, dei quali 74 tra gli stessi consiglieri regionali, e 5 nominati per sette anni dal Presidente della Repubblica), oltre ai senatori a vita ex Presidenti della Repubblica.
Le Regioni italiane sono venti, tra le quali il Lazio. Hanno uno statuto
speciale, quindi particolari regole di autonomia, la Sicilia (la prima Regione
ad essere stata istituita), la Sardegna, il Trentino Alto Adige, la Valle D’Aosta e il Friuli Venezia Giulia.
Le altre Regioni sono regolate dalle norme costituzionali comuni e sono dette a
statuto ordinario. La riforma
costituzionale, per la parte che riguarda l’autonomia regionale e i rapporti
tra Stato e Regioni, non si applicherà
alla Regioni a statuto speciale, salvo in quella parte che, in alcune materie,
consente di ampliare ulteriormente con legge dello Stato l’autonomia regionale
prevista nella riforma.
Le materie più importanti di cui si occupano le Regioni, con le loro
leggi, sono la sanità (come si cura la gente), l’urbanistica e l'edilizia (dove e come si costruisce), l’edilizia popolare (dare case a
tutti), la mobilità locale (trasporti e viabilità), l’ordinamento e funzioni
degli enti locali per la parte non riservata allo Stato. Le Regioni possono
anche istituire tributi. Ma le Regioni si occupano anche di molte altre materie. A partire dalla riforma costituzionale del 2001 è previsto che possano fare leggi in
tutte le materie non riservate espressamente alle leggi dello Stato. La riforma
costituzionale approvata quest'anno e sulla quale decideremo nel prossimo referendum amplia lo spazio riservato alle leggi dello Stato, per cui,
rispetto alla riforma costituzionale del 2001, questa è una controriforma, vale a dire una riforma
che va in direzione opposta. Ci si è proposti di rimediare a problemi di contrasti
di competenza che si erano prodotti tra Stato e Regioni nelle materie di legislazione concorrente, vale a dire quelle in cui potevano legiferare
sia lo Stato che le Regioni, ad esempio, e l’argomento è purtroppo di grande attualità, la
protezione civile. La gran parte di questi problemi si erano creati perché lo
Stato aveva voluto incidere sull’autonomia regionale oltre quello che le
Regioni ritenevano essere consentito, non viceversa. In realtà rimarranno molte
aree di competenza legislativa concorrente,
in cui quei problemi potranno riproporsi.
Tuttavia la norma che dà il senso fondamentale
della riforma regionale attuata dalla legge di revisione costituzionale su cui
dovremo decidere nel prossimo referendum è quella prevista dal nuovo articolo
117, 4° comma, della Costituzione:
“Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in
materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela
dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela
dell'interesse nazionale.”
Questa norma consente al
Parlamento di fare leggi nelle materie che sarebbero di competenza legislativa
delle Regioni se si ritenga che sia necessario in base all’interesse
nazionale, nel quale può ritenersi compresa l’unità
giuridica ed economica della Repubblica, un criterio assai vago. Ma il
Parlamento potrà farlo solo ad iniziativa del Governo, che pertanto
rimane in definitiva l’arbitro dell’interesse nazionale negli
affari regionali. Una legge dello Stato che invada le competenze
legislative regionali non potrà invece essere promossa, sia pure in considerazione
dell'interesse nazionale, da deputati e senatori, anche se in numero rilevante.
Questo realizza un notevole
rafforzamento della posizione del Governo nei confronti sia del Parlamento, sia
delle Regioni. Questa nuova disciplina, in particolare, può essere considerata
espressione di quella che ho chiamato eclisse del Parlamento a
favore del Governo, il cui attuale presidente, e leader del maggiore partito
italiano, non è (ancora) parlamentare, così come non lo sono i leader degli
altri due maggiori partiti nazionali.
Mario Ardigò - Azione Cattolica in San
Clemente papa - Roma, Monte Sacro, Valli
