venerdì 28 ottobre 2016

Il senso della riforma delle Regioni: un rafforzamento della posizione del Governo nei confronti del Parlamento e dell’autonomia regionale

Il senso della riforma delle Regioni: un rafforzamento della posizione del Governo nei confronti del Parlamento e dell’autonomia regionale




 La riforma costituzionale sulla quale dovremo decidere nel prossimo referendum costituzionale contiene alcune norme importanti sulle Regioni. Di solito, quando si parla della riforma, ci si occupa di come cambierà il nuovo Senato. Ma le modifiche riguardanti le Regioni sono altrettanto rilevanti. Questo perché le Regioni svolgono funzioni che condizionano da vicino la vita della gente e fanno anche leggi, come il Parlamento. Possiamo dire che, in effetti, in Italia fin dal 1946, quando fu costituita la prima Regione italiana, quella della Sicilia, a statuto speciale approvato con legge costituzionale entrata in vigore prima della Costituzione, si legifera a livello locale e si legifera con un sistema monocamerale. Per la generalità delle Regioni a statuto ordinario, l’attività legislativa  iniziò nel 1970. Ma in Italia vi sono anche due Province Autonome, quelle di Trento e di Bolzano, istituite dallo statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige del 1948, successivamente modificato più volte,  che hanno potere legislativo. Saranno le uniche due Province a rimanere in Italia. Ciascuna di queste Province Autonome nominerà un senatore-sindaco nel nuovo senato. I senatori-sindaci del nuovo Senato saranno 21, su 100 senatori (95 eletti dai consiglieri regionali, dei quali 74 tra gli stessi consiglieri regionali,  e 5 nominati  per sette anni dal Presidente della Repubblica), oltre ai senatori a vita ex Presidenti della Repubblica.
  Le Regioni italiane sono venti, tra le quali il Lazio. Hanno uno statuto speciale, quindi particolari regole di autonomia, la Sicilia (la prima Regione ad essere stata istituita), la Sardegna, il Trentino Alto Adige,  la Valle D’Aosta e il Friuli Venezia Giulia. Le altre Regioni sono regolate dalle norme costituzionali comuni e sono dette a statuto ordinario. La riforma costituzionale, per la parte che riguarda l’autonomia regionale e i rapporti tra Stato e Regioni,  non si applicherà alla Regioni a statuto speciale, salvo in quella parte che, in alcune materie, consente di ampliare ulteriormente con legge dello Stato l’autonomia regionale prevista nella riforma.
  Le materie più importanti di cui si occupano le Regioni, con le loro leggi, sono la sanità (come si cura la gente), l’urbanistica e l'edilizia (dove e come si  costruisce), l’edilizia popolare (dare case a tutti), la mobilità locale (trasporti e viabilità), l’ordinamento e funzioni degli enti locali per la parte non riservata allo Stato. Le Regioni possono anche istituire tributi. Ma le Regioni si occupano anche di molte altre materie. A partire dalla riforma costituzionale del 2001 è previsto che possano fare leggi in tutte le materie non riservate espressamente alle leggi dello Stato. La riforma costituzionale approvata quest'anno e sulla quale decideremo nel prossimo referendum amplia lo spazio riservato alle leggi dello Stato, per cui, rispetto alla riforma costituzionale del 2001, questa è una controriforma, vale a dire una riforma che va in direzione opposta. Ci si è proposti di  rimediare a problemi di contrasti di competenza che si erano prodotti tra Stato e Regioni nelle materie di legislazione concorrente, vale a dire quelle in cui potevano legiferare sia lo Stato che le Regioni, ad esempio, e l’argomento  è purtroppo di grande attualità, la protezione civile. La gran parte di questi problemi si erano creati perché lo Stato aveva voluto incidere sull’autonomia regionale oltre quello che le Regioni ritenevano essere consentito, non viceversa. In realtà rimarranno molte aree di competenza legislativa concorrente, in cui quei problemi potranno riproporsi.
 Tuttavia la norma che dà il senso fondamentale della riforma regionale attuata dalla legge di revisione costituzionale su cui dovremo decidere nel prossimo referendum è quella prevista dal nuovo articolo 117, 4° comma, della Costituzione:
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.”
  Questa norma consente al Parlamento di fare leggi nelle materie che sarebbero di competenza legislativa delle Regioni se si ritenga che sia necessario in base all’interesse nazionale, nel  quale  può ritenersi compresa l’unità giuridica ed economica della Repubblica, un criterio assai vago. Ma il Parlamento potrà farlo solo ad iniziativa del Governo, che pertanto rimane in definitiva l’arbitro dell’interesse nazionale negli affari regionali.  Una legge dello Stato che invada le competenze legislative regionali non potrà invece essere promossa, sia pure in considerazione dell'interesse nazionale, da deputati e senatori, anche se in numero rilevante.
Questo realizza un notevole rafforzamento della posizione del Governo nei confronti sia del Parlamento, sia delle Regioni. Questa nuova disciplina, in particolare, può essere considerata espressione di quella  che ho chiamato eclisse del Parlamento a favore del Governo, il cui attuale presidente, e leader del maggiore partito italiano, non è (ancora) parlamentare, così come non lo sono i leader degli altri due maggiori partiti nazionali.
Mario Ardigò - Azione Cattolica in San Clemente papa - Roma, Monte Sacro, Valli