venerdì 26 dicembre 2014

La società italiana e il matrimonio

La società italiana e il matrimonio



Nel 1963, le chiese italiane hanno celebrato 414.652 matrimoni: nel 98,46 per cento dei casi davanti al parroco. Nel 2013 le  nozze, religiose e civili, sono state 111.545. Tra i nostri connazionali, il matrimonio religioso resta la scelta più diffusa (60,2%), ma al Nord quello civile prevale con il 51,7%. La media “regge” grazie alle regioni meridionali, dove il rito religioso si impone (76,3%) e resta ancora in leggero vantaggio al Centro (50,1 per cento).
 Se, come sembra, questo ritmo di decrescita costante dovesse continuare, la scomparsa della celebrazione cattolica si verificherebbe in meno di vent’anni.

[da: Filippo Di Giacomo, “E il Papa dice basta a chi usa i media per fare teologia”, in Venerdì di Repubblica, 19-12-14]

 Dunque, le statistiche ci dicono che in Italia, nel giro di cinquant’anni, la celebrazione dei matrimoni è diminuita più o meno di tre quarti. Molto più sensibile è stata la diminuzione dei matrimoni religiosi, che sono all’incirca l’80% in meno che nel ’63. In parte questo dato è coerente con la diminuzione delle persone più giovani in età fertile.  Le ultime classi di donne appartenenti alle schiere dei baby boomers, le generazioni nate durante la fase di forte incremento della natalità registrata nel anni ’50 e ’60, stanno uscendo in questi anni dall’età fertile. Dagli anni ’70 si avuta una costante denatalità, che ha ridotto il segmento più giovane della società italiana. Ma senz’altro nella diminuzione delle celebrazioni matrimoniali ha inciso il mutamento della cultura dell’unione coniugale che ha comportato in particolare il venir meno della riprovazione per le unioni che un tempo venivano definite libere, nel senso di non formalizzate in un atto solenne, in chiesa o in comune.
 Le statistiche che conosco non ci danno però un dato molto importante: vale a dire quello sulla durata delle unioni coniugali non fondate sul matrimonio, quelle che nel lessico giuridico vengono definite “al modo del matrimonio”, vale a dire quelle delle persone che vivono da coniugi senza essere sposati.  In mancanza di una forma specifica di registrazione di tali unioni, che in Italia è stata vivacemente contrastata dalla gerarchia cattolica perché vista come una via per l’istituzione di una terza forma di unione coniugale oltre a quelle basate sul matrimonio canonico e su  quello civile, ci si può fare un’idea del fenomeno sulla base dei dati anagrafici generali, in cui vengono registrate varie forme di convivenza, non solo quelle fondate su un matrimonio formale. Lì dove risultano un papà e una mamma tra loro non sposati che vivono insieme con i loro figli, lì si è verosimilmente in presenza di una unione coniugale di fatto.  Ho reperito sul WEB un dato statistico che parla di circa un milione di queste unioni in atto nel periodo 2010/2011, con un aumento del 100% nel giro di tre anni. Naturalmente, in mancanza di una statistica anagrafica specifica, non sappiamo da quanto durassero queste unioni coniugali, in atto in quell'arco temporale. L’istituzione di un’anagrafe delle unioni coniugali di fatto potrebbe far emergere con maggiore affidabilità statistica questo fenomeno e, insieme, darci un’idea della durata media di tali unioni.  La mancanza di una statistica precisa in questo settore priva il legislatore di un importante strumento di conoscenza. E tenendo conto che l’esigenza di normazione emerge alla società civile, possiamo dire che il legislatore italiano, privato di quella statistica specifica, è rimasto poco informato sul tema di quelle unioni coniugali, dunque cieco e sordo verso un’importante necessità sociale. Di solito infatti, gli argomenti sfavorevoli alle unioni coniugali  di fatto, senza matrimonio formale, si basano sull’idea che si tratti di alleanze meno stabili, più evanescenti, con tutto ciò che comporta in senso negativo per ciò che riguarda i figli di questi tipi di coppie. Ma diverse fonti alternative di conoscenza ci dicono che in molti casi non è così: infatti tutti ormai abbiamo avuto modo di conoscere persone legate da unioni simili e che stanno insieme da diverso tempo; inoltre nella prassi giudiziaria, dalle storie familiari che emergono dagli atti delle cause  tra questi tipi di coniugi, in larga prevalenza riguardanti la responsabilità genitoria, quindi l’affidamento e l’educazione dei figli, risulta confermato il dato che si tratta di unioni abbastanza stabili, sebbene in genere meno stabili e durature di quelle fondate sul matrimonio. In particolare la durata delle unioni fondate sul matrimonio civile e quella delle unioni libere  sembrano tendere ad avvicinarsi, con il ridursi della durata di quelle basate sul matrimonio civile e l’aumentare della durata di quelle libere.
 Se  ragioniamo sul dato dell’aumento delle unioni libere tra il 2007 e il 2010, possiamo stimare in circa 150.000 all’anno il numero delle nuove unioni al mondo coniugale, senza matrimonio formale. Questo dato supererebbe il numero dei nuovi matrimoni formali, sia con rito canonico sia con quello civile. Una parte di queste unioni, come ciascuno di noi ha potuto sicuramente constatare nel proprio ambiente sociale, derivano dalla fine di precedenti unioni, matrimoniali o libere, e quanto a quelle matrimoniali, sia canoniche che civili. Si può stimare che un numero sempre crescente di fedeli cristiani si leghino in queste unioni libere e questo per vari motivi, in parte non coincidenti con quelli che in generale determinano a legarsi in questo tipo di unioni. A volte, ad esempio, si convive in attesa di poter celebrare un matrimonio religioso, una volta sciolto il vincolo che deriva da un precedente matrimonio religioso che lega uno o entrambi i nuovi coniugi. Altre volte si convive in attesa di disporre delle risorse sufficienti per organizzare un matrimonio religioso, secondo gli usi tradizionali locali, che spesso richiedono feste molto dispendiose. Può accadere anche che uno o entrambi i coniugi non vogliano privarsi degli alimenti versati periodicamente dal precedente coniuge, sia nel caso di separazione, sia in quello di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ancora, può accadere che uno dei coniugi non condivida le credenze religiose dell’altro e quest’ultimo non intenda rinunciare al  matrimonio religioso a favore di uno civile, per cui si attende per appianare questa divergenza. E’ più raro invece, secondo la mia esperienza, di giovani coppie, mai coinvolte in precedenti unioni coniugali, che rinuncino del tutto a formalizzare la loro unione in chiesa o in comune, invece che semplicemente procrastinarla nel tempo.
 In realtà molti degli elementi dell’unione coniugale sacramentale sono mantenuti in certe unioni libere. E non è detto che, iniziando a convivere al modo di coniugi, si preveda di separarsi prima o poi. Vale a dire che ciò che fa preferire questo tipo di unioni sia la temporaneità dell’impegno che si assume. Ciò che sicuramente manca è l’atto formale di matrimonio, in cui certi effetti conseguono dal consenso reciprocamente manifestato dai coniugi, diciamo una volta per tutte.
  E’ stato osservato che, nei costumi coniugali che stanno affermandosi nella società italiana contemporanea, si assiste a una ripresa delle concezioni del diritto romano classico quanto al consenso. Nel matrimonio romano in età classica (precedente quindi all’influsso del cristianesimo sull’ideologia religiosa, sociale e politica dell'antica società dominata dall'impero romano) uno dei requisiti del matrimonio era la volontà effettiva  e continua di essere stabilmente unità al modo di coniugi. Quando tale volontà cessava, cessava anche il vincolo matrimoniale. Questa concezione del matrimonio divergeva molto da quella di altri ordinamenti, per i quali il vincolo matrimoniale sorgeva dal compimento di precise formalità, prescritte dalle norme, come accade nel concludere un contratto, quindi da una iniziale manifestazione di volontà alla quale la legge collega certi effetti. In quest’ottica per far cessare il vincolo è richiesta una procedura formale, analoga a quella che lo crea. L’idea che il vincolo coniugale sorga al mondo di un contratto, con l’iniziale consenso reciproco manifestato con certe  forme, è quella su cui si basa il matrimonio canonico, religioso. L'attuale disciplina giuridica di quest’ultimo non risale alle origini, ma al Cinquecento, in particolare al Concilio di Trento, che impose come essenziale per la validità del matrimonio religioso la presenza del vescovo, o del parroco, o di un sacerdote dall’uno o dall’altro delegati. In precedenza non erano prescritte particolari solennità religiose ed era solamente consigliata la benedizione nuziale di un sacerdote. A volte veniva ritenuto sufficiente, perché il matrimonio avvenisse al cospetto della Chiesa,  come era consigliato, esprimersi il reciproco consenso nuziale sul sagrato di una chiesa. Gli storici del diritto canonico ricordano che il Concilio di Trento dichiarò comunque la validità dei matrimoni che, prima delle nuove disposizioni, erano stati contratti senza la presenza di un sacerdote e che, a lungo, in molte località dell’Europa settentrionale e orientale, per problemi formali, si continuarono a seguire gli usi precedenti: solo dal 1908 le celebrazione del matrimonio nelle forme prescritte nel Cinquecento divenne obbligatoria per tutti i fedeli, ovunque si trovassero nel mondo.
  Va notato come la disciplina degli aspetti giuridici del matrimonio religioso abbia preceduto la sua sacramentalizzazione, che risale al Quattrocento. L’istituzione poi, nel secondo millennio, di un apparato giudiziario ecclesiastico competente nelle questioni matrimoniali, ha accentuato questo aspetto ed è all’origine di molti dei problemi che oggi appaiono insolubili in religione nella materia matrimoniale, quando si affrontano le nuove tendenze coniugali della società contemporanea.
  Per oltre un millennio quello religioso è stato l’unico matrimonio  che la società ammetteva in Europa. Gli effetti civili dell’unione coniugale discendevano da tale forma matrimoniale. La concezione religiosa del matrimonio come unione indissolubile basata sul consenso manifestato nel momento iniziale, in un atto  formale, si impose in tutte le società europee. Nel corso del Novecento entrambi questi aspetti del matrimonio religioso, la rilevanza del solo consenso iniziale e l’indissolubilità del vincolo, diventarono piuttosto critici. E’ stato in particolare l’aumento della durata della vita della gente (si è passati da una speranza di vita di circa quaranta/cinquanta anni a una di oltre ottanta)  a far aumentare i casi di crisi delle unioni coniugali. Ma ha influito anche la nuova condizione sociale della donna. Per quanto riguarda le persone di fede, all’impegno giuridico e sacramentale all’indissolubilità dell’unione coniugale è conseguita in misura sempre minore una effettiva stabilità di tale unione  e ciò in maniera corrispondente a ciò che accadeva nelle unioni coniugali esclusivamente civili. Nel 1970 in Italia fu introdotto l’istituto giuridico del divorzio e quello della cessazione degli effetti civili del cosiddetto matrimonio concordatario, quello che, seguito degli accordi tra Chiesta e Regno d’Italia del 1929, consente di far conseguire effetti civili al matrimonio religioso senza dover celebrare  due riti matrimoniali, in chiesa e in comune. Per quanto concerne l’attività giudiziaria dei tribunali ecclesiastici, che in forza di quegli accordi del ’29 veniva ad avere effetti civili in materia matrimoniale, si è assistito a un aumento delle dichiarazioni di nullità, in gran parte per problemi riguardanti il consenso, dei matrimoni religiosi. Ritengo verosimile che, per tale via, si sia anche rimediato all'impossibilità di pronunciare un divorzio in materia di unione coniugale religiosa. Se fosse così, bisognerebbe anche  chiedersi, come molti si chiedono, se non sia possibile ripensare, costruendovi sopra una nuova teologia, la questione dell’indissolubilità matrimoniale, con maggiore attenzione alle dinamiche del rapporto coniugale invece che concentrarsi esclusivamente sul suo momento costitutivo.
 Oggi il problema che si pone, e che è stato anche materia della recente prima sessione di un sinodo appositamente convocato, è il trattamento da riservare, in chiesa, ai molti che hanno avuto un matrimonio religioso fallito, e che non hanno voluto risolvere il problema rivolgendosi ai tribunali ecclesiastici o  da questi hanno avuto riposte negative, o, per i vari motivi che ho sopra ricordato, non vogliono o possono contrarre un matrimonio religioso, e tuttavia hanno iniziato nuove unioni coniugali e per tale motivo vengono considerati in stato di peccato grave dalla gerarchia del clero, che per il diritto canonico ha giurisdizione in questa materia. In genere nelle nostra collettività viene considerata come ingiusta la loro umiliazione nella condizione di quasi scomunicati, come di recente è stato autorevolmente ricordato. E loro stessi rifiutano questa condizione di peccatori pubblici, rifiutano di essere ammessi  per misericordia, facendo rilevare che, nella realtà delle cose, la stabilità  a vita del vincolo coniugale non è di tutti, e ciò a prescindere da una volontà cattiva dei coniugi ma per le dinamiche proprie dei rapporti d’amore che sono alla base delle unioni coniugali, e che le nuove unioni che essi hanno formato hanno molte delle caratteristiche del matrimonio religioso, se non tutte, vale a dire il carattere di alleanza tendenzialmente stabile basata sull’assistenza morale e materiale reciproca e la cura della prole. Questi diversamente  coniugi fanno anche rilevare che non si sono sottratti agli obblighi di assistenza derivanti da precedenti matrimoni, secondo quanto prescritto dalla legge civile. Essi, quindi, si sentirebbero a posto con la propria coscienza, se non fosse per il dissenso delle autorità ecclesiastiche, per il quale si sentono emarginati, ma per questioni che sentono come essenzialmente formali.
 Di fatto, nella maggior parte delle parrocchie, chi ha quei problemi coniugali di cui ho parlato viene accolto fraternamente e non è discriminato, se non in poche cose. E una maggiore attenzione alle dinamiche reali delle unioni coniugali, ora tutta centrata sul momento costitutivo del vincolo, è richiesta da molti. I più infatti sono disposti ad accettare l’indissolubilità dell’unione coniugale come impegno religioso, ma sanno bene che essa può divenire nei fatti concretamente irrealizzabile nel corso di un rapporto coniugale, tanto che entrambi i coniugi possono, consensualmente, ad un certo punto decidere che sia meglio lasciarsi. Un caso molto diverso dal ripudio, quindi dall'unilaterale risoluzione del vincolo coniugale, che era il caso trattato nel detto evangelico che viene ritenuto la fonte normativa del divieto di divorzio nel matrimonio religioso.

Mario Ardigò – Azione Cattolica in San Clemente papa – Roma, Monte Sacro, Valli