La società italiana e
il matrimonio
Nel 1963, le chiese italiane hanno celebrato 414.652 matrimoni: nel
98,46 per cento dei casi davanti al parroco. Nel 2013 le nozze, religiose e civili, sono state
111.545. Tra i nostri connazionali, il matrimonio religioso resta la scelta più
diffusa (60,2%), ma al Nord quello civile prevale con il 51,7%. La media
“regge” grazie alle regioni meridionali, dove il rito religioso si impone
(76,3%) e resta ancora in leggero vantaggio al Centro (50,1 per cento).
Se, come sembra, questo ritmo di
decrescita costante dovesse continuare, la scomparsa della celebrazione
cattolica si verificherebbe in meno di vent’anni.
[da: Filippo Di Giacomo, “E il Papa dice basta a chi usa i media per
fare teologia”, in Venerdì di Repubblica,
19-12-14]
Dunque, le statistiche ci dicono che in
Italia, nel giro di cinquant’anni, la celebrazione dei matrimoni è diminuita
più o meno di tre quarti. Molto più sensibile è stata la diminuzione dei
matrimoni religiosi, che sono all’incirca l’80% in meno che nel ’63. In parte
questo dato è coerente con la diminuzione delle persone più giovani in età
fertile. Le ultime classi di donne
appartenenti alle schiere dei baby
boomers, le generazioni nate durante la fase di forte incremento della
natalità registrata nel anni ’50 e ’60, stanno uscendo in questi anni dall’età
fertile. Dagli anni ’70 si avuta una costante denatalità, che ha ridotto il
segmento più giovane della società italiana. Ma senz’altro nella diminuzione
delle celebrazioni matrimoniali ha inciso il mutamento della cultura
dell’unione coniugale che ha comportato in particolare il venir meno della
riprovazione per le unioni che un tempo venivano definite libere, nel senso di non formalizzate in un atto solenne, in chiesa
o in comune.
Le statistiche che conosco non ci danno però
un dato molto importante: vale a dire quello sulla durata delle unioni
coniugali non fondate sul matrimonio, quelle che nel lessico giuridico vengono
definite “al modo del matrimonio”,
vale a dire quelle delle persone che vivono da coniugi senza essere sposati. In mancanza di una forma specifica di
registrazione di tali unioni, che in Italia è stata vivacemente contrastata
dalla gerarchia cattolica perché vista come una via per l’istituzione di una
terza forma di unione coniugale oltre a quelle basate sul matrimonio canonico e su quello
civile, ci si può fare un’idea del fenomeno sulla base dei dati anagrafici
generali, in cui vengono registrate varie forme di convivenza, non solo quelle
fondate su un matrimonio formale. Lì dove risultano un papà e una mamma tra
loro non sposati che vivono insieme con i loro figli, lì si è verosimilmente in
presenza di una unione coniugale di fatto. Ho reperito sul WEB un dato statistico che
parla di circa un milione di queste unioni in atto nel periodo 2010/2011, con
un aumento del 100% nel giro di tre anni. Naturalmente, in mancanza di una
statistica anagrafica specifica, non sappiamo da quanto durassero queste unioni
coniugali, in atto in quell'arco temporale. L’istituzione di un’anagrafe delle
unioni coniugali di fatto potrebbe far emergere con maggiore affidabilità statistica questo fenomeno e, insieme, darci
un’idea della durata media di tali unioni. La mancanza di una statistica precisa in
questo settore priva il legislatore di un importante strumento di conoscenza. E
tenendo conto che l’esigenza di normazione emerge alla società civile, possiamo
dire che il legislatore italiano, privato di quella statistica specifica, è
rimasto poco informato sul tema di quelle unioni coniugali, dunque cieco e
sordo verso un’importante necessità sociale. Di solito infatti, gli argomenti
sfavorevoli alle unioni coniugali di fatto, senza matrimonio formale, si
basano sull’idea che si tratti di alleanze meno stabili, più evanescenti, con
tutto ciò che comporta in senso negativo per ciò che riguarda i figli di questi
tipi di coppie. Ma diverse fonti alternative di conoscenza ci dicono che in molti casi non è così: infatti tutti ormai abbiamo avuto modo
di conoscere persone legate da unioni simili e che stanno insieme da diverso
tempo; inoltre nella prassi giudiziaria, dalle storie familiari che emergono
dagli atti delle cause tra questi tipi
di coniugi, in larga prevalenza riguardanti la responsabilità genitoria, quindi
l’affidamento e l’educazione dei figli, risulta confermato il dato che si
tratta di unioni abbastanza stabili, sebbene in genere meno stabili e durature
di quelle fondate sul matrimonio. In particolare la durata delle unioni fondate
sul matrimonio civile e quella delle unioni libere sembrano tendere ad avvicinarsi, con il ridursi della durata di quelle basate sul matrimonio civile e l’aumentare della durata di quelle
libere.
Se
ragioniamo sul dato dell’aumento delle unioni libere tra il 2007 e il 2010, possiamo stimare in circa 150.000
all’anno il numero delle nuove unioni al mondo coniugale, senza matrimonio
formale. Questo dato supererebbe il numero dei nuovi matrimoni formali, sia con
rito canonico sia con quello civile. Una parte di queste unioni, come ciascuno
di noi ha potuto sicuramente constatare nel proprio ambiente sociale, derivano
dalla fine di precedenti unioni, matrimoniali o libere, e quanto a quelle
matrimoniali, sia canoniche che civili. Si può stimare che un numero sempre
crescente di fedeli cristiani si leghino in queste unioni libere e questo per vari motivi, in parte non coincidenti con
quelli che in generale determinano a legarsi in questo tipo di unioni. A volte,
ad esempio, si convive in attesa di poter celebrare un matrimonio religioso,
una volta sciolto il vincolo che deriva da un precedente matrimonio religioso
che lega uno o entrambi i nuovi coniugi. Altre volte si convive in attesa di
disporre delle risorse sufficienti per organizzare un matrimonio religioso,
secondo gli usi tradizionali locali, che spesso richiedono feste molto
dispendiose. Può accadere anche che uno o entrambi i coniugi non vogliano
privarsi degli alimenti versati
periodicamente dal precedente coniuge, sia nel caso di separazione, sia in
quello di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ancora,
può accadere che uno dei coniugi non condivida le credenze religiose dell’altro
e quest’ultimo non intenda rinunciare al
matrimonio religioso a favore di uno civile, per cui si attende per
appianare questa divergenza. E’ più raro invece, secondo la mia esperienza, di
giovani coppie, mai coinvolte in precedenti unioni coniugali, che rinuncino del
tutto a formalizzare la loro unione in chiesa o in comune, invece che
semplicemente procrastinarla nel tempo.
In realtà molti degli elementi dell’unione
coniugale sacramentale sono mantenuti in certe unioni libere. E non è detto che, iniziando a convivere al modo di
coniugi, si preveda di separarsi prima o poi. Vale a dire che ciò che fa
preferire questo tipo di unioni sia la temporaneità
dell’impegno che si assume. Ciò che sicuramente manca è l’atto formale di
matrimonio, in cui certi effetti conseguono dal consenso reciprocamente
manifestato dai coniugi, diciamo una
volta per tutte.
E’ stato osservato che, nei costumi coniugali che stanno affermandosi
nella società italiana contemporanea, si assiste a una ripresa delle concezioni
del diritto romano classico quanto al consenso. Nel matrimonio romano in età
classica (precedente quindi all’influsso del cristianesimo sull’ideologia
religiosa, sociale e politica dell'antica società dominata dall'impero romano) uno dei requisiti del matrimonio era la volontà effettiva e continua
di essere stabilmente unità al modo di coniugi. Quando tale volontà cessava,
cessava anche il vincolo matrimoniale. Questa concezione del matrimonio
divergeva molto da quella di altri ordinamenti, per i quali il vincolo
matrimoniale sorgeva dal compimento di precise formalità, prescritte dalle
norme, come accade nel concludere un contratto, quindi da una
iniziale manifestazione di volontà alla quale la legge collega certi effetti.
In quest’ottica per far cessare il vincolo è richiesta una procedura formale,
analoga a quella che lo crea. L’idea che il vincolo coniugale sorga al mondo di
un contratto, con l’iniziale consenso reciproco manifestato con certe forme, è quella su cui si basa il matrimonio
canonico, religioso. L'attuale disciplina giuridica di quest’ultimo non risale alle
origini, ma al Cinquecento, in particolare al Concilio di Trento, che impose
come essenziale per la validità del matrimonio religioso la presenza del
vescovo, o del parroco, o di un sacerdote dall’uno o dall’altro delegati. In
precedenza non erano prescritte particolari solennità religiose ed era solamente
consigliata la benedizione nuziale di un sacerdote. A volte veniva ritenuto
sufficiente, perché il matrimonio avvenisse al
cospetto della Chiesa, come era
consigliato, esprimersi il reciproco consenso nuziale sul sagrato di una
chiesa. Gli storici del diritto canonico ricordano che il Concilio di Trento
dichiarò comunque la validità dei matrimoni che, prima delle nuove
disposizioni, erano stati contratti senza la presenza di un sacerdote e che, a
lungo, in molte località dell’Europa settentrionale e orientale, per problemi
formali, si continuarono a seguire gli usi precedenti: solo dal 1908 le
celebrazione del matrimonio nelle forme prescritte nel Cinquecento divenne obbligatoria
per tutti i fedeli, ovunque si trovassero nel mondo.
Va notato come la disciplina degli aspetti giuridici del matrimonio
religioso abbia preceduto la sua sacramentalizzazione, che risale al
Quattrocento. L’istituzione poi, nel secondo millennio, di un apparato
giudiziario ecclesiastico competente nelle questioni matrimoniali, ha
accentuato questo aspetto ed è all’origine di molti dei problemi che oggi
appaiono insolubili in religione nella materia matrimoniale, quando si
affrontano le nuove tendenze coniugali della società contemporanea.
Per
oltre un millennio quello religioso è stato l’unico matrimonio che la società ammetteva in Europa. Gli
effetti civili dell’unione coniugale discendevano da tale forma matrimoniale.
La concezione religiosa del matrimonio come unione indissolubile basata sul
consenso manifestato nel momento iniziale, in un atto formale, si impose in tutte le società
europee. Nel corso del Novecento entrambi questi aspetti del matrimonio
religioso, la rilevanza del solo consenso iniziale e l’indissolubilità del
vincolo, diventarono piuttosto critici. E’ stato in particolare l’aumento della
durata della vita della gente (si è passati da una speranza di vita di circa
quaranta/cinquanta anni a una di oltre ottanta)
a far aumentare i casi di crisi delle unioni coniugali. Ma ha influito
anche la nuova condizione sociale della donna. Per quanto riguarda le persone
di fede, all’impegno giuridico e sacramentale all’indissolubilità dell’unione
coniugale è conseguita in misura sempre minore una effettiva stabilità di tale
unione e ciò in maniera corrispondente a
ciò che accadeva nelle unioni coniugali esclusivamente civili. Nel 1970 in
Italia fu introdotto l’istituto giuridico del divorzio e quello della cessazione
degli effetti civili del cosiddetto matrimonio
concordatario, quello che, seguito degli accordi tra Chiesta e Regno
d’Italia del 1929, consente di far conseguire effetti civili al matrimonio
religioso senza dover celebrare due riti matrimoniali, in chiesa e in comune. Per
quanto concerne l’attività giudiziaria dei tribunali ecclesiastici, che in
forza di quegli accordi del ’29 veniva ad avere effetti civili in materia
matrimoniale, si è assistito a un aumento delle dichiarazioni di nullità, in
gran parte per problemi riguardanti il consenso, dei matrimoni religiosi.
Ritengo verosimile che, per tale via, si sia anche rimediato all'impossibilità di pronunciare un divorzio in materia di unione coniugale religiosa. Se fosse
così, bisognerebbe anche chiedersi, come molti si chiedono, se non sia possibile
ripensare, costruendovi sopra una nuova teologia, la questione dell’indissolubilità
matrimoniale, con maggiore attenzione alle dinamiche del rapporto coniugale
invece che concentrarsi esclusivamente sul suo momento costitutivo.
Oggi il problema che si pone, e che è stato anche
materia della recente prima sessione di un sinodo appositamente convocato, è il
trattamento da riservare, in chiesa, ai molti che hanno avuto un matrimonio
religioso fallito, e che non hanno voluto risolvere il problema rivolgendosi ai
tribunali ecclesiastici o da questi
hanno avuto riposte negative, o, per i vari motivi che ho sopra ricordato, non
vogliono o possono contrarre un matrimonio religioso, e tuttavia hanno iniziato
nuove unioni coniugali e per tale motivo vengono considerati in stato di peccato
grave dalla gerarchia del clero, che per il diritto canonico ha giurisdizione in questa materia. In
genere nelle nostra collettività viene considerata come ingiusta la loro umiliazione nella condizione di
quasi scomunicati, come di recente è stato autorevolmente ricordato. E loro stessi rifiutano
questa condizione di peccatori pubblici, rifiutano di essere ammessi per
misericordia, facendo rilevare che, nella realtà delle cose, la stabilità a
vita del vincolo coniugale non è di tutti, e ciò a prescindere da una
volontà cattiva dei coniugi ma per le dinamiche proprie dei rapporti d’amore
che sono alla base delle unioni coniugali, e che le nuove unioni che essi hanno
formato hanno molte delle caratteristiche del matrimonio religioso, se non
tutte, vale a dire il carattere di alleanza
tendenzialmente stabile basata
sull’assistenza morale e materiale reciproca e la cura della prole. Questi diversamente coniugi fanno anche rilevare che non si sono
sottratti agli obblighi di assistenza derivanti da precedenti matrimoni,
secondo quanto prescritto dalla legge civile. Essi, quindi, si sentirebbero a
posto con la propria coscienza, se non fosse per il dissenso delle autorità
ecclesiastiche, per il quale si sentono emarginati, ma per questioni che
sentono come essenzialmente formali.
Di fatto, nella maggior parte delle parrocchie, chi ha quei problemi coniugali di cui ho parlato viene accolto fraternamente e
non è discriminato, se non in poche cose. E una maggiore attenzione alle
dinamiche reali delle unioni coniugali, ora tutta centrata sul momento costitutivo
del vincolo, è richiesta da molti. I più infatti sono disposti ad accettare
l’indissolubilità dell’unione coniugale come impegno religioso, ma sanno bene
che essa può divenire nei fatti concretamente irrealizzabile nel corso di un
rapporto coniugale, tanto che entrambi i coniugi possono, consensualmente, ad
un certo punto decidere che sia meglio lasciarsi. Un caso molto diverso dal ripudio, quindi dall'unilaterale risoluzione
del vincolo coniugale, che era il caso trattato nel detto evangelico che viene
ritenuto la fonte normativa del divieto di divorzio nel matrimonio religioso.
Mario Ardigò – Azione Cattolica
in San Clemente papa – Roma, Monte Sacro, Valli
