La
proprietà, il furto e la denuncia del furto
Nella riunione dell'altroieri del nostro gruppo di AC
si è accesa una vivace discussione sulla proprietà e sul furto.
C’è stato chi ha sostenuto che il nostro
programma religioso di amore per i nemici dovrebbe indurci a non denunciare il
furto subìto. Diversi altri sono insorti dicendosi in disaccordo.
Io non ero presente. Ero a un corso di
aggiornamento a Firenze. La materia mi interessa professionalmente, perché
faccio il magistrato e sono anche un credente.
Osservo che bisognerebbe evitare di proporre
posizioni oltranziste in materia di fede. Chi vuol seguire un ideale di
spoliazione dei beni personale, sull’esempio di alcuni santi del passato, lo
faccia, ma senza pretendere che questa diventi una regola generale. C’è il
rischio, infatti, facendo diversamente, di allontanare le persone dalla fede
religiosa.
La storia delle civiltà umane ci dimostra
chiaramente che si è sempre combattuto il furto, predisponendo una reazione
collettiva: in termini moderni, una polizia, dei giudici, delle sanzioni. E
questo perché il furto non è solo un
danno privato, ma una lesione alla società, un attacco al bene collettivo della
sicurezza pubblica.
Il dato biblico non fa eccezione. Nei Dieci
Comandamenti c’è infatti quello di “ non
rubare”. L’era cristiana non ha cambiato le cose. L’insegnamento evangelico
ci ha solo dato una direttiva più forte a non legare il nostro cuore ai beni
materiali, perché in questo modo ci inaridiamo, ne viene inquinata la nostra
spiritualità. “Non di solo pane vive l’uomo”.
L’eccessivo attaccamento alle ricchezze ci porta ad essere spietati con gli
altri. In questo senso sono stati storicamente interpretati alcuni detti
evangelici che sembrerebbero andare in direzione contraria al comandamento
biblico che vieta il furto, come quello che dice che se ci prendono il mantello
dobbiamo dare anche la tunica (Lc 6,29) o viceversa (Mt 5,40). Essi non sono
centrati sul diritto di proprietà ma sulle nostre relazioni con gli altri, che
devono, in un’ottica evangelica, essere improntate a una giustizia superiore.
Anticamente il diritto sui beni era
essenzialmente legato al proprio essere parte di una collettività sociale. In
termini moderni: si era cittadini e dunque si era ammessi a possedere dei beni.
Questa è fondamentalmente anche l’impostazione biblica. I beni della terra sono
donati a un popolo e ciascuno deve goderne secondo il suo bisogno, senza essere
insensibile alle necessità degli altri. Questa impostazione è passata nella
teologia della nostra fede. In Europa
essa è stata poi teorizzata giuridicamente combinandola con i principi tratti
dal diritto romano. Quest’ultimo aveva come principale obiettivo il
mantenimento dell’ordine, per evitare che i cittadini corressero alle armi per difendere le loro pretese. Nel Medioevo,
infine, San Tommaso riprese teologicamente e filosoficamente il dato biblico
sottolineando che il diritto deve tendere ad affermare il bene comune, quindi legando i diritti individuali sui beni della
vita al benessere della società nel suo complesso.
Dal Cinquecento si è cominciato invece a
considerare la proprietà come parte dei diritti naturali degli esseri umani, non legati all’appartenenza
a una specifica collettività, come il diritto alla vita e all’integrità fisica.
Questa impostazione si è sviluppata fino a inserire il diritto di proprietà tra
quelli fondamentali degli esseri umani, perché indispensabili per
garantire la loro dignità sociale. In particolare il diritto di proprietà
distingueva i liberi dagli schiavi. Questa linea di pensiero è riflessa nella
dottrina sociale della Chiesa di ogni tempo, in particolare in quella dell’era
contemporanea, iniziata nel 1891 con l’enciclica Rerum Novarum [=Sulle
novità] del papa Leone 13° (in particolare, in quest’ultimo documento, in
polemica con l’ideologia socialista per la quale la proprietà era un furto, trovava sempre alla base un abuso a
danno dei più deboli.
Nelle costituzioni democratiche del secondo
dopoguerra, quindi dalla metà del Novecento, si è accentuato nuovamente il carattere
sociale della proprietà. Ciò si nota nella nostra Costituzione (1948) e
nella Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritto dell’uomo e delle libertà fondamentali (1955). Le
persone hanno diritto al rispetto dei propri beni secondo quando disposto da
leggi che tengano conto anche della pubblica utilità, della funzione sociale, e
dell’obiettivo di consentire a tutti di possedere ciò che necessita loro nella
vita. In questo quadro è solo una legge, una decisione adottata con procedure
legali da una nazione, che può stabilire limiti alla proprietà a fini di equità
sociale.
Riassumendo: il rispetto dei beni individuali
è ritenuto indispensabile per il mantenimento della dignità umana. E’ per
questo che il diritto di proprietà è protetto ed è anche per questo che può
essere, per legge, anche limitato. Infatti in una società democratica tutti
hanno diritto alla propria dignità sociale.
Lo stato non può ledere il diritto di proprietà se non in base a
procedure legali e per finalità sociali: le collettività non sono più
totalmente arbitre del diritto di proprietà, esso non è stabilmente inquadrato
tra i diritti fondamentali della persona umana che va rispettato a prescindere
dalle appartenenze collettive.
Gli stati stabiliscono, in base a questi
principi, un’organizzazione per la prevenzione dei furti e per la punizione dei
colpevoli. E’ la lotta al crimine. Essa richiede la collaborazione di tutti
nell’interesse generale. Ciò avviene denunciando i reati, comunicando alle
autorità di polizia ogni informazione utile per l’individuazione dei colpevoli
e con la testimonianza in giudizio. Queste procedure sono necessarie per proteggere
realmente la proprietà e la dignità delle persone che ad essa è collegata. Infatti
un diritto che viene riconosciuto e affermato, ma non che non viene in concreto
difeso e attuato è come se non esistesse. In quest’ottica la denuncia del
furto, per quanto non obbligatoria per legge (solo per i crimini più gravi la
legge fa obbligo di denuncia), è utile nel quadro della protezione sociale
contro il crimine e non è assolutamente manifestazione di egoismo o di spirito
di vendetta contro il colpevole. Gli autori dei reati vengono puniti con
procedure legali, che tengono conto dell’esigenza di un affidabile accertamento
della verità e della finalità di rieducazione dei colpevoli dei reati.
Denunciare il furto è manifestazione di spirito civico. Non farlo può invece
essere manifestazione di sfiducia nelle istituzioni, di scarso spirito di solidarietà sociale e talvolta anche di viltà, preferendo
non esporsi per timore delle reazioni dei criminali. Ricordiamoci che in molte parti dell’Italia, l’omertà,
il non denunciare i crimini, è pretesa dalle organizzazioni criminali con
minaccia di gravi ritorsioni.
A mio parere, in definitiva, il comandamento
dell’amore per i nemici, se ci vieta di agire per spirito di vendetta, non ci
vieta invece di denunciare alle autorità il furto patito. La denuncia, infatti,
è una manifestazione e una riaffermazione della propria dignità sociale, lesa
da quello che, non dimentichiamolo mai, è un reato, una violazione criminale,
un fatto che colpisce non solo il singolo ma anche la collettività sociale.
Mario Ardigò – Azione Cattolica in San
Clemente papa – Roma, Monte Sacro, Valli