sabato 12 giugno 2021

Un principio di democrazia deliberato per le associazioni ecclesiali internazionali

 

Un principio di democrazia deliberato per le associazioni ecclesiali internazionali

 

Dal decreto del 3-6-21 del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita

 

il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, nell’esercizio delle proprie funzioni e per mandato della Suprema Autorità,

decreta,

 con riferimento alle associazioni internazionali di fedeli riconosciute o erette dalla Sede Apostolica e soggette alla vigilanza diretta del Dicastero, quanto segue.

 

Art. 1. - I mandati nell’organo centrale di governo a livello internazionale possono avere la durata massima di cinque anni ciascuno. Art. 2 § 1. - La stessa persona può ricoprire un incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale per un periodo massimo di dieci anni consecutivi.

 

Art. 2 § 2. - Trascorso il limite massimo di dieci anni, la rielezione è possibile solo dopo una vacanza di un mandato.

Art. 2 § 3. - La disposizione di cui all’articolo 2 § 2 non si applica a chi è eletto moderatore, il quale può esercitare tale funzione indipendentemente dagli anni già trascorsi in altro incarico nell’organo centrale di governo a livello internazionale. Art. 2 § 4. - Chi ha esercitato le funzioni di moderatore per un massimo di dieci anni, non può accedere nuovamente a tale incarico; può, invece, ricoprire altri incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale solo dopo una vacanza di due mandati relativi a tali incarichi.

 

Art. 3. - Tutti i membri pleno iure abbiano voce attiva, diretta o indiretta, nella costituzione delle istanze che eleggono l’organo centrale di governo a livello internazionale.

 

Art. 4 § 1. - Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che hanno superato i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 4 § 2. - Le associazioni nelle quali, al momento della entrata in vigore del presente Decreto, sono conferiti incarichi nell’organo centrale di governo a livello internazionale a membri che supereranno, durante il periodo del mandato in corso, i limiti di cui agli articoli 1 e 2, debbono provvedere a nuove elezioni entro e non oltre ventiquattro mesi dal raggiungimento del limite massimo imposto dal presente Decreto.

 

Art. 5. - I fondatori potranno essere dispensati dalle norme di cui agli articoli 1, 2 e 4 dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

 

Art. 6. - Le presenti disposizioni non riguardano gli incarichi di governo vincolati all’applicazione di norme proprie di associazioni clericali, di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica.

 

Art. 7. - Il presente Decreto si applica, con eccezione della norma di cui all’articolo 3, anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

 

Art. 7. - Il presente Decreto si applica, con eccezione della norma di cui all’articolo 3, anche agli altri enti non riconosciuti né eretti come associazioni internazionali di fedeli, a cui è stata concessa personalità giuridica e che sono soggetti alla vigilanza diretta del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

 

Art. 8. - Dalla entrata in vigore del presente Decreto e fino all’approvazione di eventuali modifiche statutarie da parte del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, quanto stabilito abroga ogni norma ad esso contraria eventualmente prevista negli statuti delle associazioni.

 

Art. 9. - Il presente Decreto, promulgato mediante pubblicazione nel quotidiano L’Osservatore Romano, entra in vigore trascorsi tre mesi dal giorno della sua pubblicazione. Il Decreto sarà altresì pubblicato nel commentario ufficiale degli Acta Apostolicae Sedis.

 

 Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa il giorno 2 giugno 2021 al sottoscritto Cardinale Prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, ha approvato in forma specifica il presente Decreto generale, avente forza di legge, unitamente alla Nota esplicativa che lo accompagna.

 

Dato a Roma, dalla sede del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il 3 giugno 2021, Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo.

 

Card. Kevin Farrell Prefetto P. Alexandre Awi Mello, I.Sch. Segretario

 

Dalla Nota esplicativa

 

5. Papa Francesco, in linea con i predecessori, suggerisce di comprendere le esigenze richieste dal cammino di maturità ecclesiale delle aggregazioni di fedeli nell’ottica della conversione missionaria (cfr. Evangelii Gaudium, 29- 30). Egli indica come prioritari il rispetto della libertà personale; il superamento dell’autoreferenzialità, degli unilateralismi e delle assolutizzazioni; la promozione di una più ampia sinodalità, come anche il bene prezioso della comunione. «La vera comunione – precisa – non può esistere in un movimento o in una nuova comunità, se non si integra nella comunione più grande che è la nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica» (Discorso ai partecipanti al III Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, 22 novembre 2014). In riferimento alla maturità ecclesiale, Papa Francesco esorta: «Non dimenticate che, per raggiungere questo traguardo, la conversione deve essere missionaria: la forza di superare tentazioni e insufficienze viene dalla gioia profonda dell’annuncio del Vangelo, che è alla base di tutti i vostri carismi» (Discorso ai partecipanti al III Congresso mondiale dei movimenti ecclesiali e delle nuove comunità, 22 novembre 2014). Questa è la chiave interpretativa che permette di cogliere il significato ecclesiale del presente Decreto, che mira, nello specifico, a far superare “tentazioni e insufficienze” riscontrate nel modo di esercitare il governo all’interno delle associazioni di fedeli.

 

Da Avvenire on line 11-6-21

 

 In un articolo per L’Osservatore Romano, il padre gesuita Ulrich Rhode, decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana e consultore del Dicastero, precisa che, oltre alle 109 entità riconosciute o erette dal Dicastero, il Decreto si applica (ad eccezione dell’Art. 3 sulle procedure di elezione) anche ad altri enti soggetti alla vigilanza del Dicastero, tra cui il Cammino Neocatecumenale, l’Organismo Internazionale di Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione, l’Organismo Mondiale dei Cursillos de Cristiandad e il Catholic Charismatic Renewal International Service (CHARIS).

 Padre Rhode, quindi, afferma: “Ci si può aspettare che molte associazioni dovranno convocare un’assemblea generale che decida le modifiche da apportare agli statuti da sottoporre al Dicastero per la necessaria approvazione. Una particolare urgenza sussiste per quelle associazioni in cui i limiti previsti dal Decreto sono già stati superati o lo saranno durante il periodo del mandato in corso”. Sottolinea, infine, l’opportunità che le associazioni diocesane e nazionali, pur non essendo tenute a osservare il Decreto, possano prenderlo in considerazione nel caso di una futura estensione delle norme o anche, semplicemente, per la loro ragionevolezza.