Libertà
religiosa
La libertà religiosa e di coscienza è «libertà della
persona»
non dell’istituzione ecclesiastica, e non richiede che lo stato la promuova
attivamente ma che la garantista e la difenda lasciando ai singoli se e come
promuoverla. Per superare quello che con disprezzo è stato spesso definito un «liberalismo freddo e
neutralista»,
la cultura politica e giuridica italiana ha rivendicato un liberalismo
amichevole verso le religioni e che vuole essere aconfessionale ma vicino a
tutte le confessioni presenti sul territorio nazionale. Il problema è che la
equi-vicinanza si dimostra utopistica in una società in cui il pluralismo è
debole
[da:
Marco Marzano – Nadia Urbinati, Missione
impossibile, pag. 120-121, Il Mulino, 2013, €14,00, disponibile in
commercio]
Nella Costituzione della Repubblica italiana
all’art.19 è prescritta la libertà religiosa:
“Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o
associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il
culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
Un principio analogo, anche se con un’impostazione
non del tutto coincidente con la norma costituzionale, è prescritto della dichiarazione
Dignitatis Humanae [della dignità
degli esseri umani], un atto normativo promulgato durante il Concilio Vaticano
2° (1962-1965):
“Questo Concilio Vaticano dichiara che
la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di tale
libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte
di singoli individui, di gruppi sociali
e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato
ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire
in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o
associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda
realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l’hanno fatta
conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della
persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto come diritto
civile nell’ordinamento giuridico” (paragrafo n.2).
La differenza di impostazione tra le due
formulazioni è sottile, ma importante: nella norma costituzionale viene in
rilievo primario il diritto delle persone, nella norma conciliare invece la
coercizione esercitata da singoli
individui, da gruppi sociali e da qualsivoglia potere umano. La norma
costituzionale protegge il diritto degli individui alla libertà religiosa anche
dal potere sacrale, la norma
conciliare no. In sostanza la nostra collettività religiosa sembrerebbe essersi
esentata dal rispetto della libertà religiosa. E infatti, nella medesima
dichiarazione conciliare si legge, al paragrafo 1:
“…Tutti
gli esseri umani sono tenuti a
cercare la verità, specialmente in ciò che concerne Dio e la sua Chiesa, e sono
tenuti ad aderire alla verità mano
mano che la conoscono e a rimanerle fedeli.
Il sacro Concilio professa pure che questi
doveri attingono e vincolano la
coscienza degli uomini, e che la verità non si impone con che con la forza della verità stessa, la quale
si diffonde nelle menti soavemente e insieme con vigore. E poiché la
libertà religiosa, che gli esseri umani esigono nell’adempiere il dovere di
onorare Iddio, riguarda l’immunità dalla
coercizione nella società civile, essa lascia intatta la dottrina tradizionale
cattolica sul dovere morale dei singoli e delle società verso la vera religione
e l’unica Chiesa di Cristo”.
In questo modo si è potuto, in sede
conciliare, stabilire una linea di continuità con alcune affermazioni
reazionarie e anti-liberali contenuti
del Sillabo, l’elenco della
proposizioni concettuali erronee della società dell’Ottocento, promulgato nel
1864 dal papa Pio 9° in allegato all’enciclica Quanta cura [=Con quanta cura e pastorale vigilanza i Romani
Pontefici Predecessori Nostri, eseguendo l’ufficio loro affidato dallo stesso
Cristo Signore nella persona del Beatissimo Pietro, Principe degli Apostoli, e l’incarico
di pascere gli agnelli e le pecore, non abbiano mai tralasciato di nutrire
diligentemente tutto il gregge del Signore con le parole della fede, di
educarlo con la salutare dottrina e di rimuoverlo dai pascoli velenosi, a tutti
ed a Voi in particolare, Venerabili Fratelli, è chiaro e manifesto.], ad
esempio dove si condanna questa proposizione:
SILLABO
DEI
PRINCIPALI ERRORI DELL’ETÀ NOSTRA, CHE SON NOTATI NELLE ALLOCUZIONI
CONCISTORIALI, NELLE ENCICLICHE E IN ALTRE LETTERE APOSTOLICHE DEL SS. SIGNOR
NOSTRO PAPA PIO IX:
[…]
XV. È libero ciascun uomo di
abbracciare e professare quella religione che, sulla scorta del lume della
ragione, avrà reputato essere vera. [proposizione condannata nel 1864]
Nella pratica rimangono problemi di libertà
religiosa sia all’interno delle nostre collettività di fede, dove sembra che,
in ragione della ripartizione di competenze tra Stato e Chiesa, la Costituzione
della Repubblica Italiana non debba essere applicata, sia nella società civile,
dove, come osservato da Marzano e Urbinati nel brano che ho sopra trascritto,
il potere politico non si propone di essere equidistante
dalle religioni, secondo la
tradizione francese e statunitense, ma equivicino
ad esse, e, in un clima di scarso
pluralismo determinato dalla larga predominanza per lo meno culturale della
nostra organizzazione religiosa (mentre il numero degli aderenti è in costante
diminuzione), finisce per fare un’opzione preferenziale per la nostra
confessione religiosa, in qualche modo finendo per condividere l’impostazione
non libertaria in materia religiosa che ho sopra segnalato.
L’affermazione della libertà religiosa nel
senso definito dalla Costituzione è al centro delle democrazie contemporanee. E’
un principio di derivazione illuminista che
a lungo nella nostra confessione religiosa è stato ritenuto erroneo. E
infatti le nostre collettività di fede sono state illiberali sul punto più o
meno fin dalle origini e poi particolarmente nelle epoche in cui espressero le
ideologie degli stati europei, dal quarto secolo fino alla metà del Novecento,
fino appunto al Concilio Vaticano 2°. In
quest’ultima sede si è cercato di dare una motivazione teologica al diritto di
libertà religiosa, che era sentito, conformemente al movimento costituzionale
per l’affermazione dei diritti fondamentali degli esseri umani, come
strettamente connesso alla dignità degli esseri umani. Si distinse il vincolo dalla coartazione,
ritenendo non conforme agli ideali religiosi la seconda, ma non il primo:
“Dio chiama gli esseri umani al suo servizio in spirito e
verità: per cui essi sono vincolati
in coscienza a rispondere alla loro vocazione,
ma non coartati. Egli,
infatti, ha riguardo della dignità della persona umana da lui creata, che deve
godere di libertà e agire con responsabilità. Ciò è apparso in grado sommo in
Cristo Gesù, nel quale Dio ha manifestato se stesso e le sue vie in modo
perfetto. Infatti Cristo, che è Maestro e Signore, mite e umile di cuore, ha
invitato e attratto i discepoli pazientemente. Certo, ha sostenuto e confermato
la sua predicazione con i miracoli per suscitare e confortare la fede negli uditori, ma senza
esercitare su di essi alcuna coercizione. Ha pure rimproverato l’incredulità
degli uditori, lasciando però la punizione a Dio nel giorno del giudizio”.
Questa affermazione conciliare, che apparve
rivoluzionaria rispetto a una prassi costantemente seguita fin dall’epoca
apostolica, segnò la riscoperta, direi la presa di consapevolezza, di un fatto
a cui in teologia con vari argomenti non si era data l’importanza dovuta: nei racconti sulla vita e gli insegnamenti
del nostro primo Maestro emerge che egli non esercitò mai forme di coercizione
per formare e compattare le schiere dei
suoi discepoli.
Quanto alla questione dei vincoli in materia religiosa, essa
è ancora aperta e suscettibile di sviluppi. Essa è strettamente connessa
con l’idea di verità religiosa. Nella misura in cui si ritiene che si possa,
qui sulla terra, raggiungere una verità
di questa natura allora, in religione, può ipotizzarsi un vincolo. Ma, dal punto di
vista del diritto costituzionale vigente, questo vincolo, che in religione
viene affermato come riguardante tutti
gli esseri umani e non solo quelli della nostra fede, non può essere ammesso, è
illecito, integra, nelle sue eventuali conseguenze sociali, una discriminazione
illecita. Nell’ottica della nostra Costituzione non c’è infatti, per
nessuno, un obbligo a seguire i dettami di una certa religione. E questa idea
di vincolo religioso crea problemi anche all’interno
delle stesse nostre collettività religiose, proprio perché legata all’idea che
in ogni momento ci debba essere, su ogni tema, una sola concezione ritenuta vera. Perché, acquisiamone
consapevolezza, l’affermazione di certi vincoli
all’interno delle nostre collettività
configura anche un sistema di coercizione, dove quei vincoli non siano condivisi in coscienza. C’è
insomma un problema di pluralismo non
solo nelle società civile, ma anche all’interno
delle nostre collettività religiose, dove non mancano esempi di tentativi di
ridurre la pluralità di opinioni con quella forma di franca coercizione che fa appello all’obbedienza
canonica, all’obbedienza ai pastori.
Una delle grandi sfide che si pongono in
particolare al laicato, che per sua natura è in genere più sensibile sui temi
dello sviluppo delle democrazie contemporanee, è di dimostrare con i fatti, nella concreta prassi delle
collettività di fede, che è
possibile vivere il pluralismo nelle nostre collettività religiose arrivando a
sentirsi vincolati su certi temi in ragione di una effettiva condivisione su di essi, senza alcuna forma di coercizione,
lasciando serenamente che sui temi più controversi si possa comunque convivere,
come accade nella società civile ad ordinamento democratico, senza che per ciò
stesso sia demolita l’unità religiosa.
Mario Ardigò - Azione Cattolica in San Clemente papa –
Roma, Monte Sacro - Valli