CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE
Testo di
legge costituzionale approvato in seconda
votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai
due terzi dei membri di ciascuna Camera,
recante: «Disposizioni per il superamento
del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del
titolo V della parte II della Costituzione».
(16A03075)
(Gazzetta Ufficiale n.88 del 15-4-16)
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato
approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20
gennaio 2016, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza
assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 12 aprile 2016.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri
di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli
regionali possono domandare che si proceda al
referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Capo I
MODIFICHE AL
TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 1.
(Funzioni delle Camere).
1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 55. – Il Parlamento si compone della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Le leggi che stabiliscono le modalità di
elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza.
Ciascun membro della Camera dei deputati
rappresenta la Nazione.
La Camera dei deputati è titolare del rapporto
di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la
funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.
Il Senato della Repubblica rappresenta le
istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli
altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione
legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché
all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti
costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni
dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche
dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche
amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui
territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo
nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello
Stato.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei
membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».
Art. 2.
(Composizione
ed elezione del Senato della Repubblica).
1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 57. – Il Senato della Repubblica è
composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni
territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente
della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province
autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori
tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei
Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori
inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha
due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si
effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in
proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La durata del mandato dei senatori coincide con
quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti,
in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri
in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite
dalla legge di cui al sesto comma.
Con legge approvata da entrambe le Camere sono
regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del
Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la
loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o
locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della
composizione di ciascun Consiglio».
Art. 3.
(Modifica
all'articolo 59 della Costituzione).
1. All'articolo 59 della Costituzione, il
secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare
senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in
carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».
Art. 4.
(Durata della
Camera dei deputati).
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per
cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può
essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».
Art. 5.
(Modifica
all'articolo 63 della Costituzione).
1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il
primo comma è inserito il seguente:
«Il regolamento stabilisce in quali casi
l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica
possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo
regionali o locali».
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione).
1. All'articolo 64 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I regolamenti delle Camere garantiscono i
diritti delle minoranze parlamentari.
Il regolamento della Camera dei deputati
disciplina lo statuto delle opposizioni»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I membri del Governo hanno diritto, e se
richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti
ogni volta che lo richiedono»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I membri del Parlamento hanno il dovere di
partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».
Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della
Repubblica).
1. All'articolo 66 della Costituzione è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Senato della Repubblica prende atto della
cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente
decadenza da senatore».
Art. 8.
(Vincolo di mandato).
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 67. – I membri del Parlamento esercitano
le loro funzioni senza vincolo di mandato».
Art. 9.
(Indennità parlamentare).
1. All'articolo 69 della Costituzione, le
parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei
deputati».
Art. 10.
(Procedimento
legislativo).
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche,
i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71,
per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli
organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane
e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge
che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma,
e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114,
terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120,
secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi,
ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate
solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.
Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei
deputati.
Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei
deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci
giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di
esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può
deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei
deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non
disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per
deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via
definitiva, la legge può essere promulgata.
L'esame del Senato della Repubblica per le leggi
che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di
dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la
Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato
della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo
pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri
componenti.
I disegni di legge di cui all'articolo 81,
quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato
della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici
giorni dalla data della trasmissione.
I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra
loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei
rispettivi regolamenti.
Il Senato della Repubblica può, secondo quanto
previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché
formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei
deputati».
Art. 11.
(Iniziativa legislativa).
1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il Senato della Repubblica può, con
deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere
alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal
caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine
di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»;
b) al secondo comma, la parola: «cinquantamila»
è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte
di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei
limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Al fine di favorire la partecipazione dei
cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge
costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di referendum popolari
propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle
formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le
modalità di attuazione».
Art. 12.
(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione).
1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 72. – Ogni disegno di legge di cui
all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del
suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che
l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Ogni altro disegno di legge è presentato alla
Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una
Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e
con votazione finale.
I regolamenti stabiliscono procedimenti
abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
Possono altresì stabilire in quali casi e forme
l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni,
anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da
rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino
al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso
alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto
della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa
oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni
di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa,
per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e
consuntivi.
Il regolamento del Senato della Repubblica
disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei
deputati ai sensi dell'articolo 70.
Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo
comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli
articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati
di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge
indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto
con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via
definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla
deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma,
sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici
giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla
complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati
stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento
all'omogeneità del disegno di legge».
Art. 13.
(Modifiche
agli articoli 73 e 134 della Costituzione).
1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo
comma è sostituito dai seguenti:
«Le leggi sono promulgate dal Presidente della
Repubblica entro un mese dall'approvazione.
Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere
sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di
legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso
motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei
deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro
dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può
essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di
trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione
della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge
non può essere promulgata».
2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il
primo comma è aggiunto il seguente:
«La Corte costituzionale giudica altresì della
legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo
73, secondo comma».
Art. 14.
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione).
1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica,
prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere
chiedere una nuova deliberazione.
Qualora la richiesta riguardi la legge di
conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la
conversione in legge è differito di trenta giorni.
Se la legge è nuovamente approvata, questa deve
essere promulgata».
Art. 15.
(Modifica
dell'articolo 75 della Costituzione).
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 75. – È indetto referendum popolare per
deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente
forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti
gli elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se
ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se
avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime
elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del
referendum».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza).
1. All'articolo 77 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;
b) al secondo comma, le parole: «alle Camere
che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono
sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, anche quando la funzione
legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei
deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;
c) al terzo comma:
1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia
chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta
giorni dalla loro pubblicazione»;
2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere
possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con
legge» sono soppresse;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante provvedimenti
provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo
72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina
dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle
elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e
regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare
l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte
costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al
procedimento.
I decreti recano misure di immediata
applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e
quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal
Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla
Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate
entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di
conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.
Nel corso dell'esame dei disegni di legge di
conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee
all'oggetto o alle finalità del decreto».
Art. 17.
(Deliberazione dello stato di guerra).
1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 78. – La Camera dei deputati delibera a
maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri
necessari».
Art. 18.
(Leggi di
amnistia e indulto).
1. All'articolo 79, primo comma, della
Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti:
«della Camera dei deputati,».
Art. 19.
(Autorizzazione
alla ratifica di trattati internazionali).
1. All'articolo 80 della Costituzione, le
parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei
deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che
autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».
Art. 20.
(Inchieste parlamentari).
1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 82. – La Camera dei deputati può disporre
inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può
disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le
autonomie territoriali.
A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri
componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata
in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione
d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le
stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».
Capo II
MODIFICHE AL
TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 21.
(Modifiche
all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum
per l'elezione del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 83 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è abrogato;
b) al terzo comma, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: «Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei
tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza
dei tre quinti dei votanti».
Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della
Repubblica).
1. All'articolo 85 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e i delegati
regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
«Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della
Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del
Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito
dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi
alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione
della Camera nuova».
Art. 23.
(Esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica).
1. All'articolo 86 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono
sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «il Presidente
della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il
Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono
sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola:
«loro» è sostituita dalla seguente: «sua».
Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati).
1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo
comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il
suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».
Capo III
MODIFICHE AL
TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 25.
(Fiducia al
Governo).
1. All'articolo 94 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle due Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera
accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è
accordata o revocata»;
c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;
d) al quarto comma, le parole: «di una o
d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei
deputati»;
e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera»
sono inserite le seguenti: «dei deputati».
Art. 26.
(Modifica all'articolo 96 della Costituzione).
1. All'articolo 96 della Costituzione, le
parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.
Art. 27.
(Modifica all'articolo 97 della Costituzione).
1. Il secondo comma dell'articolo 97 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
«I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».
Art. 28.
(Soppressione del CNEL).
1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.
Capo IV
MODIFICHE AL
TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 29.
(Abolizione
delle Province).
1. All'articolo 114 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dalle Province,»
sono soppresse;
b) al secondo comma, le parole: «le Province,»
sono soppresse.
Art. 30.
(Modifica all'articolo 116 della Costituzione).
1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo
comma è sostituito dal seguente:
«Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m),
limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n),
o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e
formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u),
limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre
Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli
enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119, purché la
Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio
bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra
lo Stato e la Regione interessata».
Art. 31.
(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione).
1. L'articolo 117 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali
dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e
condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi
elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento
amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio
nazionale;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione
della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali;
ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela
della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;
n) disposizioni generali e comuni
sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e
programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;
o) previdenza sociale, ivi compresa la
previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro;
politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e
formazione professionale;
p) ordinamento, legislazione elettorale, organi
di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni
di principio sulle forme associative dei Comuni;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale; commercio con l'estero;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e
delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni
generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
t) ordinamento delle professioni e della
comunicazione;
u) disposizioni generali e comuni sul governo
del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
v) produzione, trasporto e distribuzione
nazionali dell'energia;
z) infrastrutture strategiche e grandi reti di
trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di
sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in
materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del
territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale,
di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di
promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale
dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del
diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto
di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni
ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione
regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse
in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali
della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali
di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla
competenza esclusiva dello Stato.
Su proposta del Governo, la legge dello Stato
può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo
richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la
tutela dell'interesse nazionale.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti
dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato e
alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la
facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle
materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane
hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge
statale o regionale.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della
Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,
anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro
Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».
Art. 32.
(Modifiche all'articolo 118 della Costituzione).
1. All'articolo 118 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, la parola: «Province,» è
soppressa;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Le funzioni amministrative sono esercitate in
modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli
amministratori»;
c) al secondo comma, le parole: «, le Province»
sono soppresse;
d) al terzo comma, le parole: «nella materia
della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di
tutela dei beni culturali e paesaggistici»;
e) al quarto comma, la parola: «, Province» è
soppressa.
Art. 33.
(Modifica dell'articolo 119 della Costituzione).
1.
L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 119. – I Comuni, le Città metropolitane e
le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza
dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni
hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e
dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al
loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla
legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
La legge dello Stato istituisce un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei
Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono
definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono
condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.
Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato
destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni
hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati
dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione
sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti».
Art. 34.
(Modifica all'articolo 120 della Costituzione).
1. All'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono inserite le seguenti: «, acquisito,
salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che
deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di
organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni
quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente».
Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali ed
equilibrio tra i sessi nella rappresentanza).
1. All'articolo 122, primo comma, della
Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi
emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni
capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i princìpi
fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella
rappresentanza».
Art. 36.
(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni
regionali).
1. All'articolo 126, primo comma, della
Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è
adottato previo parere del Senato della Repubblica».
Capo V
MODIFICHE AL
TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
Art. 37.
(Elezione dei giudici della Corte costituzionale).
1. All'articolo 135 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La Corte costituzionale è composta da quindici
giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo
dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica»;
b) al settimo comma, la parola: «senatore» è
sostituita dalla seguente: «deputato».
Capo VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art. 38.
(Disposizioni consequenziali e di coordinamento).
1. All'articolo 48, terzo comma, della
Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della
Camera dei deputati».
2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.
3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito
dal seguente:
«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei
deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima
riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.
Finché non sia riunita la nuova Camera dei
deputati sono prorogati i poteri della precedente».
4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo
comma è abrogato.
5. All'articolo 73, secondo comma, della
Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei
propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera
dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».
6. All'articolo 81 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «delle Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola:
«rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni
anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni
anno approva»;
c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna
Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
7. All'articolo 87 della Costituzione sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «delle nuove
Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere»
sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati
relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa
l'autorizzazione di entrambe le Camere»;
c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono
sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
8. La rubrica del titolo V della parte II della
Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e
i Comuni».
9. All'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, dopo le parole: «, delle Province» sono inserite le seguenti:
«autonome di Trento e di Bolzano».
10. All'articolo 121, secondo comma, della
Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla
Camera dei deputati».
11. All'articolo 122, secondo comma, della
Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite
dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
12. All'articolo 132, secondo comma, della
Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono
soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i
Comuni,».
13. All'articolo 133 della Costituzione, il
primo comma è abrogato.
14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto
dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».
15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989,
n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. L'autorizzazione prevista
dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se
il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri della medesima
Camera dei deputati»;
b) le parole: «Camera competente ai sensi
dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «Camera dei deputati».
16. All'articolo 3 della legge costituzionale 22
novembre 1967, n. 2, al primo periodo, le parole: «da questo in seduta comune
delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuna Camera» e le
parole: «componenti l'Assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «propri
componenti»; al secondo periodo, le parole: «l'Assemblea» sono sostituite dalle
seguenti: «di ciascuna Camera».
Art. 39.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione e sino alla
data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma,
della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli
regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per
una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi
territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si
divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si
ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei
voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati
a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti,
secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi
residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a
parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o,
in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista
che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per
l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei
seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di
consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o
sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.
2. Quando, in base all'ultimo censimento
generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai
sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2
della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al
censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero
corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del
medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al comma 1.
3. Nella legislatura in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le
Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo
del Senato della Repubblica.
4. Fino alla data di entrata in vigore della
legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato
dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del
Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente
articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei
deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle
elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano
anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale
entro tre giorni dal loro insediamento.
5. I senatori eletti sono proclamati dal
Presidente della Giunta regionale o provinciale.
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma,
della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle
elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4.
7. I senatori a vita in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa
carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica.
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in
vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti
dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla
medesima legge costituzionale.
9. Fino all'adeguamento del regolamento della
Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della
Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale,
in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può
essere inferiore a dieci giorni.
10. In sede di prima applicazione dell'articolo
135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 37 della presente legge
costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte
costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono
attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica.
11. In sede di prima applicazione, nella
legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data,
o entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui
all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla
presente legge costituzionale, da almeno un quarto dei componenti della Camera
dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi
promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere
sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte
costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Anche ai fini di
cui al presente comma, il termine di cui al comma 6 decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione,
come modificato dalla presente legge costituzionale, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano conformano le rispettive disposizioni
legislative e regolamentari a quanto ivi stabilito.
12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi
dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente
fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale,
continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi
adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione,
come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.
13. Le disposizioni di cui al capo IV della
presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei
rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province
autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che
si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai
medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto
previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito della suddetta
revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della
Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.
14. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée
d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale.
Art. 40.
(Disposizioni finali).
1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del
lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio
decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria
del CNEL, per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare,
nonché per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte
dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto
dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli
organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa
quella di rappresentanza.
2. Non possono essere corrisposti rimborsi o
analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica
in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.
3. Tenuto conto di quanto disposto dalla
presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della
sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica
provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione
funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego
coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione.
A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato
dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del
personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già
vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le
modificazioni successive da approvare in conformità ai princìpi di autonomia,
imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere
definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di
lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento,
previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici,
attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.
4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto
anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi
agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori
disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle
circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della
Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59,
secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge
costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di
cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già
nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo
stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati
secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge costituzionale.
6. I senatori della Provincia autonoma di
Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei
gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione
ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da
consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.
Art. 41.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge costituzionale entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge
costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo
scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli
28, 35, 39, commi 3, 7 e 11, e 40, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata
applicazione.